CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47006/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro, con la quale PENTASSUGLIA Vito era stato condannato per il reato di lesioni colpose gravi ai danni di LANINI Arnolfo, in violazione dell'art. 157, comma 7, codice strada (in Pesaro il 13/11/2017). In particolare, si è contestato all'imputato di avere cagionato al LANINI le lesioni meglio descritte in imputazione, occorse allorché la persona offesa, che sopraggiungeva lungo la stessa via a bordo di una bicicletta, finiva per impattare con il pedale destro contro la portiera anteriore sinistra della vettura dell'imputato, accostata sul lato destro di una via cittadina, in zona non consentita, avendo l'imputato omesso di controllare, prima di aprire la portiera sinistra, il sopraggiungere di pedoni e/o velocipedi, creando in tal modo pericolo e intralcio alla circolazione. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza della legge penale, per avere la Corte di merito ritenuto provata la penale responsabilità del PENTASSUGLIA anche alla luce delle dichiarazioni, inutilizzabili, rese dall'imputato nella immediatezza, avendo questi ammesso di aver aperto la portiera. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla valutazione delle risultanze processuali, avendo la Corte ritenuto decisive, a fronte della mancanza di testimoni oculari, le dichiarazioni del verbalizzante che, tuttavia, non aveva avuto a disposizione il fascicolo fotografico, avendo operato una ricostruzione sulla base di una valutazione. Quanto al teste escusso a seguito di ordinanza ai sensi dell'art. 507, cod. proc. pen., la difesa rileva che anche tale agente accertatore non avrebbe apportato alcun contributo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, rilevando altresì che il velocipede aveva un ingombrante cestino sulla parte anteriore che avrebbe impedito qualsiasi aggancio del pedale alla portiera. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, nell'esaminare le doglianze formulate con il gravame, ha intanto precisato che la ricostruzione operata dal primo giudice, pur aderente a quelle proposta dagli organi accertatori, non era fondata sulle dichiarazioni rese dall'imputato nella immediatezza e inutilizzabili, ma sulle dichiarazioni dei testi che, a loro volta, avevano ricostruito la dinamica del sinistro alla stregua dei danni riscontrati sui due mezzi coinvolti, a nulla rilevando che il teste non avesse recato con sé l'album fotografico, avendo il teste [OSCURATO:PERSONA] riferito con precisione e competenza in ordine alla condizione dei mezzi personalmente constatata (in base ad essa, peraltro, il bordo inferiore della portiera dell'autovettura dell'imputato era estroflesso e incassato verso il parafango anteriore sinistro; il pedale destro del velocipede era inciso). Anche la prova logica è stata ritenuta coerente con tale ricostruzione, stante la impossibilità del pedale della bicicletta di agganciare una portiera non aperta o semplicemente accostata, come sostenuto a difesa. Anche la posizione di quiete del velocipede, non distante dalla vettura, era compatibile con tale ricostruzione, stante la bassa velocità tenuta dal ciclista, laddove l'impatto con lo specchietto è stato giustificato con il movimento di torsione che la bicicletta aveva compiuto dopo l'impatto con lo sportello. 3. I motivi sono manifestamente infondati, giudizio che discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile. Va, infatti, ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, in ordine alla valutazione della testimonianza [OSCURATO:PERSONA] e dell'altro agente accertatore, deve rilevarsi che le censure difensive riprendono le doglianze prospettate al giudice d'appello, senza tuttavia essere precedute da un effettivo confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoriale a disattenderle, dando conto del motivo per il quale è stato escluso che la portiera potesse essere semplicemente accostata. 4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]