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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38500/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cariati; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 21/06/2023 del tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell'indagato Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 giugno 2023, il tribunale del riesame di Bologna confermava l'ordinanza del Gip dello stesso tribunale, del 16 marzo 2023, applicativa della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurimi reati in materia di traffico di stupefacenti e allfpotesi di incolpazione di cui agli artt. 74 del DPR 309/90 e 110 648 ter cod. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizi altresì di motivazione e di legge in punto di esigenze cautelari e C..-tyn di adeguatezza della misura della custodia/in carcere.

Il tribunale avrebbe trascurato la mancata partecipazione del ricorrente ai fatti illeciti successivi al 9 novembre 2021, con decorso di un significativo lasso temporale rispetto alla applicazione della misura, nonché avrebbe anche trascurato l'assenza di contatti con i coindagati nel periodo successivo a tale data.

Quanto alla applicabilità della misura degli arresti domiciliari, il tribunale non avrebbe approfondito il tema della idoneità di una tale misura, da applicare ad oltre 1000 km di distanza dal luogo di presunta operatività della associazione, con braccialetto elettronico e a 56 metri da una stazione dei Carabinieri.

Sarebbe altresì illogica la ordinanza, laddove non tiene conto della incidenza sul rischio di reiterazione della avvenuta dìsarticolazione della associazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Premessa l'incontestata gravità indiziaria, il tribunale ha motivato la contestata misura richiamando la doppia presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., conseguente all'ipotesi associativa contestata, ed ha altresì verificato la sussistenza eventuale di elementi in grado di superarla, anche alla luce delle deduzioni difensive che appaiono analoghe a quelle in questa sede riaffermate, escludendone ragionevolmente l'emersione.

In tal senso appare coerente e lineare la valorizzazione dell'importante ruolo, strettamente fiduciario, assunto dal ricorrente all'interno del sodalizio, il coinvolgimento in fatti di rilevante portata anche diversi dal traffico di stupefacenti, quale l'ipotesi di autoriciclaggio contestata, l'assenza di una volontaria dissociazione, nonché il rilievo espresso, e condivisibile sul piano logico, dell'intervenuta decorrenza del decorso del tempo dagli ultimi fatti illeciti realizzati quale dato non particolarmente significativo rispetto ad un contesto indiziario grave, dimostrativo di uno stile di vita criminale (l'imputato è stato peraltro già raggiunto da altra ordinanza cautelare), protrattosi per anni, con acquisizione di indiscussa professionalità nei traffici illeciti, tanto da essere accompagnata anche da estrema cautela nei contatti con altri soggetti coinvolti nelle vicende ipotizzate.

Si tratta di una motivazione, quale quella qui sintetizzata, che risponde puntualmente ai rilievi difensivi in ordine alla assenza di esigenze cautelari e in ordine allo specifico tema del decorso del tempo dal novembre 2021 senza alcun coinvolgimento in altri fatti illeciti e in contatti con altri soggetti sospetti.

In proposito, è sufficiente osservare come si sia fatta applicazione di un consolidato indirizzo di legittimità, per cui, se da una parte, in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si è chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (da ultimo Sez. 3 - n. 16357 del 12/01/2021 Rv. 281293 - 01), ma con la precisazione per cui il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altri elementi - un fattore necessario, ma non sufficiente, dall'altra, si è precisato che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, e stante la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la valutazione della eventuale prova contraria deve comunque discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto -; con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia rescisso poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata.

Si è altresì precisato, e anche sul punto si trova corrispondenza nella ordinanza impugnata, che, sempre in tema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 04/05/2018, Rv. 273435).

Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, e la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione di cui sopra.

Sussiste, peraltro, adeguata valutazione oltre che in tema di proporzionalità della custodia applicata, a fronte della estrema gravità della condotta, anche in relazione alla pretesa adeguatezza, secondo la difesa, della misura degli arresti domiciliari, in ragione di una motivazione che la esclude tenendo conto della possibilità, per l'indagato, di svolgere i medesimi traffici persino all'interno di un'abitazione, a fronte del conclamato uso di telefoni criptati, con riduzione massima di contatti personali, così che non si vede quale rilevanza logica possa avere, rispetto a tali modalità di condotte criminali, la notazione difensiva sulla collocazione logistica della proposta abitazione e tantomeno sulla distanza da una Caserma dei Carabinieri.

Tanto più che, come osservato dal tribunale, si consentirebbe all'imputato di mantenere con maggiore facilità contatti illeciti di allarmante pericolosità nell'area regionale di origine.

Consegue che a fronte di una completa e coerente motivazione, le censure proposte oltre a muoversi su un piano meramente rivalutativo, non manifestano neppure l'intervenuta realizzazione di un doveroso, puntuale confronto con le argomentazioni di cui all'ordinanza.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cariati; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 21/06/2023 del tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell'indagato Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 giugno 2023, il tribunale del riesame di Bologna confermava l'ordinanza del Gip dello stesso tribunale, del 16 marzo 2023, applicativa della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurimi reati in materia di traffico di stupefacenti e allfpotesi di incolpazione di cui agli artt. 74 del DPR 309/90 e 110 648 ter cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizi altresì di motivazione e di legge in punto di esigenze cautelari e C..-tyn di adeguatezza della misura della custodia/in carcere. Il tribunale avrebbe trascurato la mancata partecipazione del ricorrente ai fatti illeciti successivi al 9 novembre 2021, con decorso di un significativo lasso temporale rispetto alla applicazione della misura, nonché avrebbe anche trascurato l'assenza di contatti con i coindagati nel periodo successivo a tale data. Quanto alla applicabilità della misura degli arresti domiciliari, il tribunale non avrebbe approfondito il tema della idoneità di una tale misura, da applicare ad oltre 1000 km di distanza dal luogo di presunta operatività della associazione, con braccialetto elettronico e a 56 metri da una stazione dei Carabinieri. Sarebbe altresì illogica la ordinanza, laddove non tiene conto della incidenza sul rischio di reiterazione della avvenuta dìsarticolazione della associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Premessa l'incontestata gravità indiziaria, il tribunale ha motivato la contestata misura richiamando la doppia presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., conseguente all'ipotesi associativa contestata, ed ha altresì verificato la sussistenza eventuale di elementi in grado di superarla, anche alla luce delle deduzioni difensive che appaiono analoghe a quelle in questa sede riaffermate, escludendone ragionevolmente l'emersione. In tal senso appare coerente e lineare la valorizzazione dell'importante ruolo, strettamente fiduciario, assunto dal ricorrente all'interno del sodalizio, il coinvolgimento in fatti di rilevante portata anche diversi dal traffico di stupefacenti, quale l'ipotesi di autoriciclaggio contestata, l'assenza di una volontaria dissociazione, nonché il rilievo espresso, e condivisibile sul piano logico, dell'intervenuta decorrenza del decorso del tempo dagli ultimi fatti illeciti realizzati quale dato non particolarmente significativo rispetto ad un contesto indiziario grave, dimostrativo di uno stile di vita criminale (l'imputato è stato peraltro già raggiunto da altra ordinanza cautelare), protrattosi per anni, con acquisizione di indiscussa professionalità nei traffici illeciti, tanto da essere accompagnata anche da estrema cautela nei contatti con altri soggetti coinvolti nelle vicende ipotizzate. Si tratta di una motivazione, quale quella qui sintetizzata, che risponde puntualmente ai rilievi difensivi in ordine alla assenza di esigenze cautelari e in ordine allo specifico tema del decorso del tempo dal novembre 2021 senza alcun coinvolgimento in altri fatti illeciti e in contatti con altri soggetti sospetti. In proposito, è sufficiente osservare come si sia fatta applicazione di un consolidato indirizzo di legittimità, per cui, se da una parte, in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si è chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (da ultimo Sez. 3 - n. 16357 del 12/01/2021 Rv. 281293 - 01), ma con la precisazione per cui il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altri elementi - un fattore necessario, ma non sufficiente, dall'altra, si è precisato che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, e stante la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la valutazione della eventuale prova contraria deve comunque discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto -; con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia rescisso poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Si è altresì precisato, e anche sul punto si trova corrispondenza nella ordinanza impugnata, che, sempre in tema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 04/05/2018, Rv. 273435). Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, e la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione di cui sopra. Sussiste, peraltro, adeguata valutazione oltre che in tema di proporzionalità della custodia applicata, a fronte della estrema gravità della condotta, anche in relazione alla pretesa adeguatezza, secondo la difesa, della misura degli arresti domiciliari, in ragione di una motivazione che la esclude tenendo conto della possibilità, per l'indagato, di svolgere i medesimi traffici persino all'interno di un'abitazione, a fronte del conclamato uso di telefoni criptati, con riduzione massima di contatti personali, così che non si vede quale rilevanza logica possa avere, rispetto a tali modalità di condotte criminali, la notazione difensiva sulla collocazione logistica della proposta abitazione e tantomeno sulla distanza da una Caserma dei Carabinieri. Tanto più che, come osservato dal tribunale, si consentirebbe all'imputato di mantenere con maggiore facilità contatti illeciti di allarmante pericolosità nell'area regionale di origine. Consegue che a fronte di una completa e coerente motivazione, le censure proposte oltre a muoversi su un piano meramente rivalutativo, non manifestano neppure l'intervenuta realizzazione di un doveroso, puntuale confronto con le argomentazioni di cui all'ordinanza. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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