CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 08/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza resa in data 07/04/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso è generico: il ricorrente, infatti, contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto per insussistenza dell'elemento dell'ingiusto profitto richiesto dalla norma di cui all'art. 629 cod. pen., ma il ricorso è articolato in termini meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il riferimento a circostanze di fatto con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha pertinentemente ritenuto sussistente l'ingiusto profitto richiesto dalla norma, alla luce della testimonianza della teste Melcarne, riportata nel contesto della motivazione, su come il Russo abbia esternato in maniera chiara e inequivoca una richiesta - resa peraltro più minacciosa dal gesto di aver mostrato un coltello - tesa a costringere gli addetti dell'agenzia interinale Adecco a versargli mensilmente una somma di denaro se non gli avessero trovato un impiego immediatamente); conseguentemente, peraltro, la decisione della Corte territoriale risulta in linea con pacifica giurisprudenza di questa Corte che ritiene integrato il delitto di tentata estorsione - e non già quello di violenza privata, invocato dalla difesa - allorquando la condotta di taluno che, con minacce pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, sia preordinata procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto Cfr. Sez. 6, Sentenza n. 53429 del 05/11/2014 Cc., dep. 22/12/2014, Rv. 261800 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/2022 [OSCURATO:PERSONA]~- Est