CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 33025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9611/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] CAVOUR, rappresentato e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1983/2020 depositata il 24/11/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 27/10/2022 I