CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1•3NOTAZICM: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata I'll novembre 2021 dalla Corte di appello di Genova, che ha riformato il trattamento sanzionatorio conseguente alla condanna inflitta, con rito abbreviato, ad [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città per i reati di bancarotta fraudolenta documentale cd. generale e distrattiva nonché per bancarotta semplice (per essersi astenuto dal richiedere il fallimento), reati commessi in relazione alla società ."[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", di cui l'imputato era socio accomandatario, società dichiarata fallita dal Tribunale di Genova il 15 maggio 2013. Più precisamente, la Corte distrettuale ha ridotto la pena principale e quelle accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. ed ha revocato l'interdizione dai pubblici uffici. 2. Contro la decisione della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le proprie doglianze a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e apparenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Dopo aver riportato un ampio passo della sentenza impugnata, il ricorrente si duole che la Corte di merito non si sia confrontata con i rilievi critici del consulente della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA]. Le osservazioni del curatore, confluite nel supplemento di relazione ex art. 33 legge fall. del 22 settembre 2017, sono definitivamente sconfessate dalle note di replica del consulente della difesa dell'8 marzo 2018, secondo elaborato tecnico del tutto pretermesso dai Collegi di entrambi i gradi di giudizi. A seguire, il ricorso vede trascritti tratti della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] di cui sopra e prosegue assumendo che la tenuta della contabilità sia stata al più disordinata e non del tutto regolare ma non incompleta, disorganica e frammentaria, aggiungendo che il ricorrente aveva tenuto le scritture contabili obbligatorie, ancorché incomplete, ed aveva lasciato sempre traccia delle sue operazioni gestorie anche grazie alla conservazione di documenti contabili non regolarmente tenuti. Si tratta di manchevolezze della decisione avversata che ingenerano il ragionevole dubbio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, anche perché il Gigliotti era un operaio specializzato, privo delle competenze necessarie all'attività imprenditoriale e si era affidato ad una commercialista e ad una consulente del lavoro, che poi non lo avevano più assistito nell'ultimo periodo prima del fallimento, per l'impossibilità della società di retribuirne le prestazioni professionali. Il curatore aveva tramutato in certezze quelli che nella relazione ex art. 33 legge fall. erano solo dei dubbi circa i comportamenti del prevenuto ed aveva mostrato un approccio apodittico. In definitiva si era trattato di un esborso di poche migliaia di euro non distratte o dissipate, ma spese in maniera eccessiva rispetto alla condizione economica della fallita. Sussisterebbe un profilo di colpa ma non di dolo. Il motivo si conclude con una riflessione teorica sui criteri giurisprudenziali in punto di sussistenza oggettiva e soggettiva della bancarotta fraudolenta distrattiva e con l'affermazione che l'imputato non aveva la volontà di dare al patrimonio sociale un destinazione diversa dalle finalità dell'impresa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, salvo un accenno anche al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. Soprattutto però la doglianza investe il giudizio di mera equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e la scelta di una pena base — ancorché ridimensionata rispetto alla pena inflitta in primo grado — superiore al minimo edittale, senza una congrua motivazione che tenesse conto delle condizioni personali del prevenuto, della sua buona condotta familiare e sociale , della sua dedizione al lavoro e della sua incensuratezza . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Il primo motivo di ricorso — laddove si contesta la motivazione sul giudizio di penale responsabilità del ricorrente — è generico e in fatto. Esso è composto, in primo luogo, dalla trascrizione di stralci della sentenza impugnata e della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], esperto designato dalla difesa, ma senza una critica a specifici passaggi della sentenza impugnata se non una generica censura quanto all'affidabilità attribuita al curatore; tale approccio è errato perché vorrebbe una rivisitazione del ragionamento probatorio senza neanche evidenziare specifici errori valutativi della Corte di merito e, a fortiori, senza segnalare profili censurabili ex art. 606 cod. proc. pen. Il ricorso, inoltre, indulge sulla giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, ma senza concretizzare la doglianza se non limitandosi ad una generica negazione della direzione predatoria delle operazioni del ricorrente. Quanto all'argomentazione difensiva che vorrebbe l'imputato esente da responsabilità per non avere competenze imprenditoriali ovvero per essersi affidato ad esperti esterni, essa non è rilevante per smentire la linearità del ragionamento probatorio della Corte di merito, sia perché si tratta di un'affermazione di parte (che peraltro non riguarda la vita della società fino al fallimento giacché lo stesso ricorrente ha segnalato che le professioniste erano cessate dall'incarico ben prima), sia perché essa non ha una valida portata difensiva. A questo proposito, va ricordato il principio di diritto a lume del quale l'imprenditore e — nel caso di bancarotta impropria — gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un collaboratore o ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità; tale presunzione richiede, per essere superata, una rigorosa prova contraria (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947 - 01; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707 - 01; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo ed altri; Rv. 212147 - 01; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268 - 01). Il resto del ricorso si risolve in affermazioni apodittiche. 2. Il ricorso è generico quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., trattandosi di un mero accenno critico non sviluppato. Al contrario, l'impugnativa coglie nel segno quando censura la mancanza di una risposta della Corte territoriale 'quanto all'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, ancorché vi fosse specifico motivo di appello in cui la parte aveva segnalato una serie di indicatori che avrebbero dovuto — nella sua prospettazione — indurre ad una valutazione positiva in tal senso. La necessità di colmare tale lacuna motivazionale impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, assorbito l'altro argomento di censura che attiene alla quantificazione della pena applicata. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso il