CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 12052/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente I SENTCN-f_Al sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì in data 13/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/07/2022, il Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Forlì in data 10/11/2016 avanzata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì; e ha, contestualmente, dichiarato il non luogo a procedere sulla richiesta di declaratoria di estinzione del reato oggetto del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini in data 17/03/2018. Ciò in quanto la richiesta in questione era stata direttamente proposta in udienza dal difensore dell'interessato e, dunque, non ritualmente e non rientrando la stessa nell'ambito di cognizione del relativo incidente di esecuzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. oen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen. e, in particolare, con riferimento alla dichiarazione di non luogo a provvedere riferita alla richiesta proposta in udienza dal difensore dell'interessato. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., il contrasto della decisione assunto rispetto alla ratio dell'art. 666 cod. proc. pen. e rispetto al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il procedimenl:o di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione. Per tale ragione, il Tribunale di Forlì avrebbe dovuto decidere anche in ordine alla domanda nuova formulata in udienza dal difensore, restando comunque salvaguardato il principio del contraddittorio per la presenza, in udienza, della Parte pubblica. 3. In data 10/01/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. 4. Tanto osservato, rileva, preliminarmente, il Collegio che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione con la quale si instaura il procedimento disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen. non ha natura di impugnazione, di tal che la stessa non può essere dichiarata inammissibile per il solo fatto che, a sostegno, non siano stati enunciati i motivi specifici (Sez. 1, n. 118 del 15/01/1992, Centello, Rv. 189229-01; Sez. 1, n. 3252 del 8/05/1997, Nikolic, Rv. 208394-01), né è soggetta al principio devolutivo, diretto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione. Ciò in quanto quello in esame è un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Marseglia, Rv. 280217-01), di tal che, anche nel corso di un procedimento esecutivo avente un diverso oggetto, la parte privata può introdurre una nuova domanda, sempre che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, venga garantito alla parte pubblica - la cui presenza è necessaria ai sensi dell'art., 666 comma 4, cod. proc. peri. - un termine per controdedurre (così Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271457 - 01; Sez. 3, n. 47266 del 4/11/2005, Conversano, Rv. 233261 - 01).4.1. Né appare dirimente l'osservazione secondo cui ove si ammettesse la proposizione di una domanda del tutto nuova risulterebbe problematica la stessa individuazione della competenza del giudice di esecuzione, posto che la stessa appare comunque definita, secondo la regola generale dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., attraverso il riferimento al giudice che ha emesso l'ultima pronuncia, già investito della prima domanda. Ne consegue, conclusivamente, che l'espresso richiamo normativo alle disposizioni che regolano le impugnazioni «in quanto compatibili» va riferito a tutte le previsioni che, diversamente dal principio devolutivo o dalla necessaria proposizione di specifici motivi a corredo dell'istanza, siano estensibili alla cornice procedimentale qui in rilievo. 5. Osserva, nondimeno, il Collegio che il ricorso in scrutinio riguarda esclusivamente il profilo relativo alla mancata pronuncia sulla questione relativa all'estinzione del reato; e dal momento che su tale questione il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., provvede nelle forme dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il presente ricorso deve essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di Forlì affinché si esprima sulla richiesta di estinzione del reato oggetto del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini in data 17/03/2018. 6. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale