CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocatoAurelio Monti,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e-intimati-avverso il decreto del Tribunale di Pavia n. 7/2012, depositato il25/3/2019.Numero registro generale 14558/2019Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 9114/2026Data pubblicazione 10/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nell’ambito della procedura fallimentare [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito indicatosemplicemente “Fallimento”) veniva esperita, con le forme del codice diprocedura civile, la procedura competitiva di vendita di un immobile,costituito da un capannone, conclusasi in data 20/11/2018 conl’aggiudicazione dello stesso, al prezzo di € 267.000, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva lasospensione delle operazioni di vendita “assegnando a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il termine di dieci giorni per consegnare al curatore l’offertamigliorativa”; avverso tale provvedimento l’aggiudicataria proponevaricorso ex art 26 l.fall. e il Tribunale di Pavia con l’impugnato decretorigettava il reclamo.2.1 Rilevava il Tribunale: i) l’istanza, ex art. 108 l.fall., avanzata da RissoEno [OSCURATO:PERSONA] srl e da [OSCURATO:PERSONA] srl era tempestiva; ii) il potere disospensione delle vendite del [OSCURATO:PERSONA] ex art 108, comma 1secondo capoverso, l.fall, trova applicazione anche con riferimento allevendite svoltesi con le forme previste dal codice di procedura civile; iii)avuto riguardo all’offerta migliorativa di € 322.000 pervenuta da [OSCURATO:SOCIETA], ben superiore all’ultimo prezzo d’asta, fissato in €281.250, sussistevano le condizioni previste dall’art 108 l.fall per lasospensione delle operazioni di vendita.3. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sullabase di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl ha svolto difese concontroricorso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl sonorimasti intimati.Numero registro generale 14558/2019Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 9114/2026Data pubblicazione 10/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.107, comma 2, e 108, comma 1, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1n. 3, c.p.c.: si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalTribunale, il potere di sospensione, previsto dall’art. 108, comma 1, l.fall.,non poteva essere esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi di venditasenza incanto secondo le disposizioni del codice di procedura civile.1.1 Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.108 l.fall., 584 e 586 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c,per avere il Tribunale ritenuto legittima la sospensione di una venditasenza incanto celebratasi nelle forme del codice di procedura civile, inragione del mero favor creditoris e al di fuori del ricorrere di un casoeccezionale, richiesto dalla consolidata giurisprudenza e riconosciuto dallostesso collegio giudicante che ha, quindi, di fatto applicato la sospensionedi cui all’art 584 c.p.c. pur essendo tale norma applicabile alle sole venditecon incanto.1.2 Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., oggetto di discussione tra leparti, costituito dalla non notevole ingiustizia del prezzo.2. Va, preliminarmente, riconosciuta l’astratta ammissibilità del ricorso inquanto, come affermato e ribadito anche di recente da questa Corte (cfr.Cass. 25329/2017 e 575/2026), la pronuncia del Tribunale, a normadell’art. 26 l.fall., di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita deibeni compresi nell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva edè, quindi, suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost..2.1 Ciò nonostante, il ricorso risulta comunque inammissibile.Risulta dalla documentazione allegata dal controricorrente all’istanza didichiarazione di cessazione della materia del contendere - il cui depositonel giudizio di cassazione è consentito, ai sensi dell’art 372 c.p.c., inNumero registro generale 14558/2019Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 9114/2026Data pubblicazione 10/04/2026quanto idoneo provocare una pronuncia di inammissibilità del ricorso - chela [OSCURATO:PERSONA] srl è risultata aggiudicataria, per la somma di€ 415.000, del capannone in data 20/6/2019, con conseguente emissione,in data 12/12/2019, del decreto di trasferimento dell’immobileregolarmente notificato alla precedente aggiudicataria.2.2 L’avvenuto trasferimento dei beni comporta il venir menodell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto di ricorso percassazione - confermativa, da parte del tribunale, del provvedimento concui il giudice delegato ha disposto la sospensione dell'attività liquidatoria(cfr. Cass. n. 1344/2011; si vedano anche Cass. 26175/2017 e1927/2026).2.3 Il ricorso è, dunque, inammissibile per sopravvenuto difetto diinteresse.3. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, avutoriguardo all’esito del giudizio.4. Trattandosi di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenutoalla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamentodel doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass S.U. 28383/2020 e22479/2024). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dispone compensarsi interamente tra le parti le spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/2/2026.Il Presidente