CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 06612/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31431/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di mandataria di Mediocredito italiano s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - nonché contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] di Sant'Ippolito 23 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 406/2020 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Corte di cassazione Terza sezione civile Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 406 del 2020 del Tribunale di Lagonegro esponendo che: - si erano opposti ex art. 617, cod. proc. civ., al decreto di trasferimento pronunciato in una procedura di espropriazione immobiliare in loro pregiudizio, deducendo, per quanto qui ancora importa, l'incongruità del prezzo, peraltro versato dagli aggiudicatari oltre i termini con conseguente decadenza, e la mancata comunicazione di atti del procedimento ovvero, in specie, dell'ordinanza di vendita; - il Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando che non era stata proposta opposizione per tempo avverso gli atti conclusi con l'ordinanza di autorizzazione alla vendita ovvero avverso quelle che comunque avevano preceduto il decreto opposto, dal che l'insensibilità dell'aggiudicazione rispetto alle deduzioni svolte; hanno notificato e depositato controricorso gli aggiudicatari [OSCURATO:PERSONA]Apuzzo e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2929, cod. civ., 617, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato affermando l'inopponibilità all'aggiudicatario dei vizi dedotti, afferendo essi direttamente alla vendita, in specie quanto: al versamento del prezzo oltre i termini stabiliti, retroagendo gli effetti dell'aggiudicazione al momento dell'avveramento della condizione del mancato deposito di altre offerte; all'incongruità del prezzo di vendita; alla mancata comunicazione dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita, incidente sulla possibilità di richiedere la conversione del pignoramento; RG n 31431 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 586, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che i vizi dedotti afferivano direttamente alla vendita sicché erano deducibili e opponibili agli aggiudicatari, compreso quello concernente l'incongruità del prezzo di vendita desumibile, in specie, dalla perizia di stima; Rilevato che i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; questa Corte, in tema di esecuzione forzata immobiliare, ha chiarito che la mancata comunicazione al debitore esecutato del provvedimento di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e l'autorizzazione alla vendita non è opponibile all'aggiudicatario del bene, siccome vizio afferente ad una fase procedimentale anteriore alla vendita e alla quale l'aggiudicatario non prende parte (Cass., 10/12/2021, n. 39243); al contempo, il Tribunale ha accertato (pag. 4), senza censure, che i debitori erano presenti alle udienze di adozione dell'ordinanza di vendita e in particolare a quella del 6 giugno 2013, in cui quel provvedimento, come sottolineato nel controricorso (pag. 18), è stato pronunciato; di qui l'inammissibile deduzione dei vizi di pretesa mancanza di comunicazioni e pretesa incongruità del prezzo; quanto all'ipotizzato vizio di successivo e tardivo deposito del prezzo, la censura è inammissibile poiché la sentenza impugnata non la riporta (pag. 2 della sentenza) tra i motivi di opposizione (non modificabili rispetto a quelli originari: Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387, pag. 6), e in ipotesi avrebbe dovuto dedursi l'omessa pronuncia; per completezza va ricordato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso (pag. 4) e come invece rimarcato anche in dottrina, il termine per il versamento del prezzo dell'aggiudicazione dell'immobile, così come fissato nel provvedimento che ha disposto la vendita, può farsi decorrere solo RG n 31431 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] dall'aggiudicazione definitiva, cioè dal momento in cui sia risultata l'assenza delle altre offerte possibili (Cass., 06/10/1998, n. 9908); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in euro 5.600,00 oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica