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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17555/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 560/2026Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 17555/2026Data pubblicazione 03/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 560/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pettinari;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 296/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 800,00 perNumero registro generale 560/2026Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 17555/2026Data pubblicazione 03/06/2026compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 560/2026Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 17555/2026Data pubblicazione 03/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 560/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pettinari;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 296/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 800,00 perNumero registro generale 560/2026Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 17555/2026Data pubblicazione 03/06/2026compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17555/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris