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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30144/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SXG4G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03S2HE5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Como per i reati loro rispettivamente ascritti.

Ritenuto che l'unico motivo da entrambi gli imputati sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza della stessa in relazione alla pena irrogata, che si assume eccessiva; nonché con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate nella massima estensione) è inammissibile, non solo per l'assoluta genericità con cui è espresso, traducendosi in mere asserzioni contestative, ma anche perché manifestamente infondato.

Giova ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 7, 8, 9).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SXG4G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03S2HE5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Como per i reati loro rispettivamente ascritti. Ritenuto che l'unico motivo da entrambi gli imputati sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza della stessa in relazione alla pena irrogata, che si assume eccessiva; nonché con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate nella massima estensione) è inammissibile, non solo per l'assoluta genericità con cui è espresso, traducendosi in mere asserzioni contestative, ma anche perché manifestamente infondato. Giova ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 7, 8, 9). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 30144/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris