CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza del 16/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentènza del 16/02/2021 della Corte di appello di Trieste che ha confermato la sentenza in data 21/06/2019 con cui il Tribunale di Udine li aveva condannati per il reato di cui all'art. 642 cod.pen. loro rispettivamente ascritto. Deducono:1.1. "Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 124 c.p.". Il primo motivo di ricorso pone la questione della esatta individuazione del giorno di decorrenza dei termini fissati per la proposizione della querela da parte dell'assicurazione. La difesa assume che la Corte di appello lo ha erroneamente individuato nel 12/05/2014, in coincidenza con la data del formale deposito della relazione investigativa DT Gest alla compagnia assicurativa, mentre erano stati evidenziati una molteplicità di elementi (interviste degli imputati ed e-mail) che dimostravano che la compagnia era venuta a conoscenza dei fatti sin dal 04/02/2014, con la conseguente tardività della querela e violazione dell'art. 124 cod.pen. 1.2. "Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 161 co. 4 c.p.p. e conseguente violazione degli artt. 416 c.p.p. comma 1 in relazione all'art.415 c.p.p. e dell'art. 419 c.p.p.". Con il motivo in esame viene dedotta la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. pur in assenza dei requisiti legittimanti il ricorso a tale modalità. 1.2.1. Con riguardo alla notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osserva che l'agente notificatore, in occasione dell'unico accesso eseguito, omise di redigere qualsivoglia verbale di vane ricerche della destinataria dell'atto, né indicò le informazioni eventualmente assunte sul luogo al fine di rintracciare la stessa, sebbene tutte le precedenti notificazioni (nonché le successive) fossero andate a buon fine. 1.2.2. Con riguardo alla notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osserva che l'agente notificatore ha omesso di indicare la causa dell'asserita irreperibilità. Rimarca la differenza tra il soggetto processualmente "irreperibile" ai sensi dell'art. 159 cod.proc.pen., rispetto a chi sia stato dichiarato irreperibile dall'agente postale, ai sensi dell'art. 170 cod.proc.pen., la quale ultima ipotesi non è idonea a legittimare la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. 1.3. "Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli artt. 129 c.p.p. e 157 e ss. c.p." Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge perché la Corte di appello non ha dichiarato la prescrizione dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A) e a Fioriti°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi B) e C). A tale riguardo osservano che il tempo di commissione del reato di cui all'art. 642 cod.pen. va individuato nella data in cui la compagnia assicuratrice ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni e non quella successiva in cui ha ricevuto la notificazione degli atti di citazione in giudizio. In tale senso, evidenziano che le richieste di risarcimento danni sono state ricevute dalla compagnia assicuratrice il 31/05/2013, il 09/05/2012 e il 09/05/2012, in relazione -rispettivamente- al capo A) B), e C). Con riguardo al falso, fanno presente che il reato si perfeziona istantaneamente e che l'eventuale uso dell'atto falso è un posterius penalmente indifferente. Precisa che nel caso in esame il documento falso risultava allegato all'atto di citazione notificato il 26/09/2013 e quindi formato in data anteriore a tale giorno. 1.4. "Violazione dell'art. 606 co. 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 431 e 493 nonché agli artt. 237 e 195 c.p.p.". In questo caso i ricorrenti assumono che la decisione del Tribunale e quella della Corte di appello sono fondate sulla base di documentazione facente parte del fascicolo del pubblico ministero e acquisiti al fascicolo del dibattimento nonostante l'opposizione della difesa. A tale riguardo precisano che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa veniva chiamata a interloquire circa la richiesta di acquisizione documentale formulata dal Pubblico ministero e che in quell'occasione non si opponeva soltanto in relazione all'acquisizione della querela -ai fini della procedibilità- e del referto costituente il corpo del reato, ma si opponeva all'acquisizione della relazione investigativa della DT Gest e delle accluse dichiarazioni assunte dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungono che la verbalizzazione dell'udienza è incompleta, in quanto in essa si menziona l'opposizione all'acquisizione dei documenti relativi a Venchiarutti del quale, peraltro, venivano acquisite le sommarie informazioni testimoniali, pur in presenza dell'opposizione della difesa. Da qui l'eccezione di inutilizzabilità di tali atti. Osservano che la Corte di appello incorre in errore quando considera le interviste raccolte dall'investigatore quali documenti ex art. 237 cod.proc.pen. utilizzabili erga alios senza limiti, perché provenienti dagli imputati. Secondo la difesa, invece, le modalità informali con cui queste dichiarazioni venivano acquisite, senza le garanzie di cui agli artt. 391-nonies, 327-bis e 391-bis non consentono di ritenere un documento così formato come proveniente dall'imputato. Lamentano, ancora, che la relazione investigativa è stata acquisita senza escutere il teste di riferimento della DT Gest, che era [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo si era occupato della sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], così configurandosi la violazione dell'art. 195, comma 3, cod.proc.pen. Concludono, quindi, nel senso della inutilizzabilità della relazione investigativa della DT Gest e delle accluse interviste, che non potevano essere acquisite al fascicolo del dibattimento perché documentazione formata illegittimamente e veicolate nel processo attraverso le dichiarazioni "de relato" di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ad accertamenti non eseguiti dallo stesso, in violazione dell'art. 195 cod.proc.pen. 1.5. "Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché per travisamento della prova ed omessa valutazione di prove decisive esistenti agli atti". L'ultimo motivo di ricorso si rivolge all'affermazione di responsabilità, al cui riguardo i ricorrenti denunciano l'illogicità della motivazione, in quanto basata su una disamina delle risultanze istruttorie solo apparente, in quanto trascura la valutazione delle prove contrarie indicate nell'atto di appello, con travisamento della prova. A sostegno dell'assunto vengono illustrate le censure che la Corte di appello ha omesso di considerare ovvero che ha respinto con motivazione illogica o contraddittoria, quali -tra l'altro- quelle relative all'attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste Velotti, l'omessa considerazione del portato narrativo del dott. [OSCURATO:PERSONA], CTU nominato nel giudizio civile davanti al Giudice di Pace di Ma riglia no. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e meramente reiterativo del medesimo motivo di gravame, affrontato e correttamente risolto dalla Corte di appello. 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto la tempestività della querela facendo decorrere il termine per la sua proposizione dal momento in cui la società di investigazioni ha depositato la relazione finale all'esito dell'incarico ricevuto dalla compagnia assicuratrice di verificare la genuinità dei sinistri. In questa maniera i magistrati dell'appello si sono conformati e hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte affermato da questa Corte, che ha spiegato che il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi. (Fattispecie, nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dal deposito della relazione degli investigatori privati incaricati per l'individuazione del soggetto attivo del reato). (Sez. 2, Ordinanza n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, Rv. 261326 — 01, nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 10978 del 12/12/2017 Ud., dep. il 2018, Puiatti, Rv. 272373 — 01; inoltre, più di recente, non nnassimate: Sez. 2, Sentenza n. 23320 del 30/03/2022, Gareri). 4 Ab&_)- n_.. Da qui la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, volto a contrastare un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, senza addurre argomenti utili a superarlo. 2. Il secondo motivo di ricorso -relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- è infondato. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affrontato la questione relativa alla validità della notifica eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. quando l'agente postale incaricato della notifica abbia attestato l'irreperibilità del destinatario dell'atto da notificare. Nel dirimere la questione controversa, hanno quindi chiarito che «la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.», (Sez. U - , Sentenza n. 14573 del 25/11/2021 Ud. , dep. il 2022, D., Rv. 282848. Già in precedenza era stato affermato il seguente principio di diritto, poi consolidato con la sentenza delle Sezioni Unite ora richiamata: «è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie, dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. - a termini del quale, se l'ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notificazione nei modi ordinari - trova applicazione unicamente con riguardo alla prima notificazione all'imputato non detenuto)», (Sez. 1, Sentenza n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419 — 01). Alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite - successivamente alla proposizione del ricorso- il motivo in esame -proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- è infondato e va rigettato. 3. Il terzo motivo di ricorso si rivolge alla prescrizione. 3.1. A tale riguardo occorre preliminarmente richiamare l'ormai risalente - ma pacifico- principio di diritto che ha spiegato che «la proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)», (Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830 — 01; Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994 Cc., dep. il 1995, Cresci, Rv. 199903 - 01). 3.2. In applicazione di tale principio di diritto, va risaltato come il rapporto processuale si sia correttamente instaurato con riguardo alle sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale corretta instaurazione, infatti, è dovuta al superamento del vaglio di ammissibilità della questione esaminata al punto precedente, relativa alla regolarità della notificazione, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non ,/anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tanto apre alla verifica della eventuale maturazione della prescrizione con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non anche in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pugliese, i cui ricorsi non hanno superato la soglia dell'ammissibilità. 3.3. Prescrizione che, in effetti, è maturata sia con riguardo al reato contestato al capo A) (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), sia con riguardo ai reati contestati ai capi B) e C) (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), pur tenendo conto delle date indicate nell'imputazione. Infatti, i reati contestati ai capi B e C sono stati contestati come commessi in data 26/09/2013. Avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per entrambi i reati, alla presenza di atti interruttivi e considerato quanto disposto dagli artt. 157 e 161 cod.pen., il tempo necessario alla prescrizione è pari a sette anni e sei mesi, che vanno a compiersi il 26/03/2021. Il reato contestato al capo A, in applicazione degli stessi criteri e considerando che risulta contestato come commesso in data 29/01/2014, si è prescritto dopo sette anni e sei mesi, il 29/07/2021. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro ascritti ai capi A), B) e C), perché estinti per prescrizione. 3.2. Va ulteriormente rilevato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, così come verificata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], deve essere pronunciata anche nei confronti dei loro coimputati per il medesimo fatto di reato, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., attesa la natura non esclusivamente personale della prescrizione.In tal senso va ribadito che « l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. », (Sez. 3 - , Sentenza n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403 — 01; nello Sez. 2 - , Sentenza n. 189 del 21/11/2019 Ud., dep. il 2020, Bonometti, Rv. 277814 — 02). Va, dunque, rilevata la prescrizione del reato di cui al capo A) anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei reati di cui ai capi B) e C) anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza a tale riguardo. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché costituisce la mera trasposizione e -conseguentemente- la mera reiterazione dell'identica questione proposta con gli atti di appello, correttamente risolta dalla Corte di appello. 4.1. Si deve a tal proposito ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 4.2. Evenienza tanto più evidente nel caso in esame, ove si consideri che la Corte di appello ha spiegato che l'eccezione era infondata perché il Tribunale aveva correttamente rilevato che l'opposizione all'acquisizione della documentazione era stata espressa tardivamente. Tale argomentazione -in ragione di quanto già esposto- è stata del tutto ignorata nel ricorso, che non si confronta con la motivazione spesa dai magistrati dell'appello, così dimostrandosi privo di correlazione con il provvedimento impugnato, con conseguente difetto di specificità.Il vizio di aspecificità, infatti, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4.3. Va altresì rimarcato che l'eccezione di inutilizzabilità è aspecifica anche perché i ricorrenti non illustrano la concreta incidenza della stessa sulla struttura argomentativa che ha portato alla condanna dell'imputato. Infatti, "Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 — 01). Specificazione tanto più necessaria nel caso in esame, ove si rilevi che la Corte di appello ha altresì specificato che il convincimento circa la responsabilità degli imputati era stata raggiunta attraverso ulteriori e diversi elementi, quali le dichiarazioni rese dai collaboratori che analogamente a [OSCURATO:PERSONA], si erano occupati della vicenda, raccogliendo le interviste, assumendo informazioni e relazionando sui sinistri. 5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile perché anch'esso meramente reiterativo delle identiche questioni proposte con l'atto di appello. Questioni che si risolvono in una ricostruzione dei fatti e in una valutazione delle emergenze istruttorie alternative a quelle della doppia sentenza conforme, senza che siano individuabili censure astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. A tale riguardo, va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che - come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 8 .2' 5 J•-n1 \ _, 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 5.1. Da quanto esposto emerge come i ricorsi di Pugliese e di [OSCURATO:PERSONA] siano totalmente inammissibili. Tanto impedisce la corretta instaurazione del rapporto processuale e, al contempo, nega l'accesso alla verifica dell'eventuale maturazione della prescrizione del reato contestato al capo D) loro ascritto. Va dunque, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di Pugliese e di [OSCURATO:PERSONA], la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. • Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi A), B) C); dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo D) e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2022 Il Consigliere est. Il ente [OSCURATO:PERSONA] i .1` [OSCURATO:PERSONA] PENALE3 O GEN, 2023 FUNA~RITHRtffi' 7i.[OSCURATO:PERSONA]