CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 32437/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18742-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.18742/2023 Cron. Rep. Ud.23/10/2025 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 39/2023 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/03/2023 R.G.N. 525/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.03.23 n. 39, la Corte d’appello di Torino, respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva respinto il ricorso proposto da quest’ultimo avverso un estratto di ruolo, ottenuto in data 4.8.21 da cui risultavano a suo carico 19 atti impositivi (cartelle esattoriali e avvisi di addebito) per l’importo complessivo di € 139.141,66, di cui ha dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica, chiedendo, altresì, di accertare l’intervenuta prescrizione e/o decadenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 46/99, dei crediti contenuti in detti titoli, con conseguente annullamento del ruolo e del debito sottostante. Il tribunale, disattesa l’eccezione di carenza di interesse ad agire, ha ritenuto che le notifiche erano regolari, la prescrizione non era maturata ed ogni altra eccezione era tardiva, trattandosi di questioni che avrebbero dovute farsi valere nel termine ordinario di 40 giorni dalla conoscenza legale dei titoli. La Corte d’appello, pur confermando il rigetto della domanda del Torrengo, ha ritenuto la non impugnabilità dell’estratto di ruolo da parte del contribuente, alla luce degli ultimi approdi normativi e giurisprudenziali, da valere anche per i processi pendenti, non avendo lo stesso dedotto e provato, unitamente all’omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, la ricorrenza di uno dei pregiudizi tassativamente indicati dal comma 4 bis dell’art. 12 del DPR n. 602/73. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate riscossione hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 comma 4 bis del DPR n. 602/73, dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 26 del DPR n. 602/73, dell’art. 60 comma 1 lett. b-bis del DPR n. 600/73, dell’art. 3 bis della legge n. 53/94, dell’art. 16 ter del DL n. 179/12 e dell’art. 57 bis del d.lgs. n. 827/2005, perché erroneamente la Corte d’appello aveva rigettato il gravame per carenza d’interesse, ex art. 100 c.p.c., laddove il ricorrente ha dedotto la lesione di un interesse concreto ed attuale, consistente nella avvenuta iscrizione alla piattaforma amministrativa MePa al precipuo ed unico fine di partecipare alle gare d’appalto indette dalle pubbliche amministrazioni e dalle Regioni e del pignoramento presso terzi subito. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 comma 4 bis del DPR n. 602/73, unitamente all’art. 100 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 30 comma 14 del DL n. 78/10, con l’art. 14 disp. att. c.p.c., con l’art. 26 del DPR n. 602/73, con l’art. 60 comma 1 lett. b-bis del DPR n. 600/73, con l’art. 3 bis della legge n. 53/94, con l’art. 16 ter del DL n. 179/12 e con l’art. 57 bis del d.lgs. n. 827/05, per aver dichiarato infondato il gravame avverso gli avvisi di addebito, meglio indicati in ricorso, in quanto l’art. 12 comma 4 bis cit. si riferisce alle sole cartelle Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 276 c.p.c., in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Generale dello Stato del 22.6.17 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone all’Agenzia delle Entrate di avvalersi dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato. Il terzo motivo, che per priorità logico-giuridica deve essere esaminato per primo, è infondato. Infatti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]) può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, a meno che non siano esplicitamente riservati all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti, e la scelta del professionista del libero foro è legittima e non richiede particolari delibere o formalità, salvo che la convenzione non preveda diversamente (cfr. Cass. sez. un. n. 30008/19). Il primo motivo è inammissibile in quanto presenta profili di novità atteso chela Corte d’appello ha espressamente accertato (cfr. p. 9 della sentenza impugnata) che l’odierno ricorrente nulla aveva dedotto nel corso del giudizio di appello sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, neppure all’udienza di discussione, quando l’[OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la sopravvenienza della nuova normativa valida anche per i giudizi in corso; infatti, il ricorrente non riporta dove e quando abbia precedentemente dedotto di avere interesse all’impugnazione per essere iscritto a una piattaforma informatica, al precipuo fine di partecipare a gare di appalto indette da pubbliche amministrazioni. All’inammissibilità del primo motivo consegue logicamente l’inammissibilità delsecondo motivo. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, regolate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidatein dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a versare distintamente all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] e all’Agenzia delle Entrate riscossione le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali; oltre accessori di legge , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre spese prenotate a debito, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q