CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 37258/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NICA ORDINANZA 1.[OSCURATO:PERSONA] antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 19/04/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/04/2024, il Tribunale di Benevento condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all’art. 727 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza gli imputati – tramite il comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] - proponevano appello in cui chiedevano, in via principale, l’assoluzione ai sensi dell’articolo 530, comma 1, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste e, in via subordinata, l’assoluzione ai sensi dell’articolo 530, comma 2, cod. proc. pen.. 3. I ricorsi venivano convertiti dalla Corte di appello di Napoli in ricorso per cassazione con ordinanza in data 7 maggio 2025. 4. I ricorsi sono inammissibili a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690). 5. I ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, essendo stati proposti da difensore non abilitato. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C