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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10600/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10 giugno 2022, il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pistoia il 27 gennaio 2020.

L'istanza è stata accolta ex art. 165 cod. pen. perché la sospensione condizionale era stata subordinata dal giudice della cognizione ad obblighi che non sono stati ottemperati dalla condannata.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha motivato la propria decisione / rilevando che la condannata non aveva provveduto al risarcimento del danno alla parte civile.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di violazione di legge per non aver il giudice adeguatamente valutato lo stato di indigenza dell'odierna ricorrente che avrebbe impedito l'ottemperanza all'obbligo di risarcimento.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la inesigibilità dell'ottemperanza dell'obbligo cui il giudice della cognizione ha subordinato la sospensione condizionale della pena è circostanza che può, in effetti, essere apprezzata dal giudice dell'esecuzione nella decisione sulla revoca o meno della sospensione (Sez. 1, Sentenza n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179; Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267352; Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587; Sez. 6, n. 2390 del 31/01/2000, Alberti, Rv. 217115).

Nel caso in esame, però, il ricorso non allega elementi a conforto della tesi della inesigibilità in concreto della prestazione, ma si limita a sostenere che essa era ricavabile già dalla sentenza impugnata, da cui emerge lo stato di indigenza della condannata.

Si tratta, però, di allegazione troppo debole per poter sostenere l'argomento difensivo, perché la mera commissione di un reato contro il patrimonio non equivale all'accertamento dello stato di indigenza.

Va anche osservato, peraltro, che la sfasatura temporale tra la data di commissione del reato ed il momento entro cui doveva essere adempiuto l'obbligo risarcitorio rende l'argomento difensivo anche del tutto inconferente con il contenuto della decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, atteso che l'inesigibilità della prestazione va verificata a tale data, e non a quella di commissione del reato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 giugno 2022, il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pistoia il 27 gennaio 2020. L'istanza è stata accolta ex art. 165 cod. pen. perché la sospensione condizionale era stata subordinata dal giudice della cognizione ad obblighi che non sono stati ottemperati dalla condannata. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha motivato la propria decisione / rilevando che la condannata non aveva provveduto al risarcimento del danno alla parte civile. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di violazione di legge per non aver il giudice adeguatamente valutato lo stato di indigenza dell'odierna ricorrente che avrebbe impedito l'ottemperanza all'obbligo di risarcimento. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la inesigibilità dell'ottemperanza dell'obbligo cui il giudice della cognizione ha subordinato la sospensione condizionale della pena è circostanza che può, in effetti, essere apprezzata dal giudice dell'esecuzione nella decisione sulla revoca o meno della sospensione (Sez. 1, Sentenza n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179; Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267352; Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587; Sez. 6, n. 2390 del 31/01/2000, Alberti, Rv. 217115). Nel caso in esame, però, il ricorso non allega elementi a conforto della tesi della inesigibilità in concreto della prestazione, ma si limita a sostenere che essa era ricavabile già dalla sentenza impugnata, da cui emerge lo stato di indigenza della condannata. Si tratta, però, di allegazione troppo debole per poter sostenere l'argomento difensivo, perché la mera commissione di un reato contro il patrimonio non equivale all'accertamento dello stato di indigenza. Va anche osservato, peraltro, che la sfasatura temporale tra la data di commissione del reato ed il momento entro cui doveva essere adempiuto l'obbligo risarcitorio rende l'argomento difensivo anche del tutto inconferente con il contenuto della decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, atteso che l'inesigibilità della prestazione va verificata a tale data, e non a quella di commissione del reato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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