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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 29747/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è nel suo complesso genericamente formulato, in quanto in parte sorretto da affermazioni che non si misurano con il caso concreto e in parte volto a reiterare deduzioni che sono state esaminate dalla Corte con motivazione immune da vizi, nella quale si è segnalata l'idoneità delle dichiarazioni della ricorrente ad accreditare in una fase ancora fluida la versione calunniosa fornita dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] e ad alterare dunque, consapevolmente, a vantaggio di costei, il contesto fattuale delle investigazioni in corso; Considerato che il secondo motivo e il terzo motivo si risolvono nella prospettazione di alternativi esiti valutativi inerenti al merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine all'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e alla gravità della condotta, tale da giustificare la pena in concreto irrogata anche alla luce di un precedente da cui la ricorrente è gravata; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è nel suo complesso genericamente formulato, in quanto in parte sorretto da affermazioni che non si misurano con il caso concreto e in parte volto a reiterare deduzioni che sono state esaminate dalla Corte con motivazione immune da vizi, nella quale si è segnalata l'idoneità delle dichiarazioni della ricorrente ad accreditare in una fase ancora fluida la versione calunniosa fornita dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] e ad alterare dunque, consapevolmente, a vantaggio di costei, il contesto fattuale delle investigazioni in corso; Considerato che il secondo motivo e il terzo motivo si risolvono nella prospettazione di alternativi esiti valutativi inerenti al merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine all'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e alla gravità della condotta, tale da giustificare la pena in concreto irrogata anche alla luce di un precedente da cui la ricorrente è gravata; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dent
Sentenza Cassazione n. 29747/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris