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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24075/2026

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egale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale-controavverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2696/2023depositata il 19/09/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 24517/2023Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 24075/2026Data pubblicazione 27/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale-controavverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2696/2023depositata il 19/09/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 24517/2023Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 24075/2026Data pubblicazione 27/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24075/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris