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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43338/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso la sentenza in data 03/07/2017 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ha ridotto, la sentenza del Tribunale di Brescia del precedente 19/07/2016, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle contravvenzioni di illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (capo A) e di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti (capo B) e inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui i predetti erano titolari, le sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 25 -undecies, comma 2, lett. b), n. 1 e comma 6, d.lgs. 231 del 2001.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando, per entrambi, un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato.

2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà.

Nello specifico, il difensore assume che la Corte di appello di Brescia avrebbe erroneamente ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla contravvenzione,di illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, atteso che gli accumulatori esausti rinvenuti dagli operanti durante l'ispezione erano stati verosimilmente conferiti in uno a rifiuti ferrosi, per la cui raccolta la [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA]. era autorizzata; sostiene, inoltre, che tali accumulatori risultavano collocati all'interno di un cassone metallico, che impediva il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose e aggiunge, infine, che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice gravato, non avrebbe potuto ritenersi illecita, perché contrastante con le prescrizioni dell'autorizzazione, neanche l'attività di recupero di rifiuti conferiti da privati cittadini, non sussistendo un divieto normativo in tal senso.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA]. sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privo di pregio risulta l'unico motivo articolato dai ricorrenti, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata la penale responsabilità in ordine alle contravvenzioni in contestazione, in quanto gli accumulatori esausti rinvenuti durante l'ispezione erano stati conferiti insieme a rifiuti speciali per la cui raccolta la [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA]. era autorizzata, risultavano, inoltre, stivati in un cassone metallico, che impediva il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose e non assumeva rilievo alcuno la circostanza che il loro conferimento fosse stato effettuato da privati.

Osserva al riguardo il Collegio che la proposta doglianza risulta inficiata da un'evidente aspecificità, atteso che i ricorrenti omettono di confrontarsi con il percorso motivazionale della Corte distrettuale e si limitano, di fatto, a riproporre lamentazioni già prospettate in sede di appello, che i giudici del merito avevano vagliato in maniera accurata e confutato con argomentazioni lineari e congrue, alla cui stregua avevano ritenuto sussistenti le contravvenzioni formanti oggetto di contestazione, evidenziando segnatamente, alle pagg. 3 e 4 della pronunzia gravata, che l'autorizzazione rilasciata alla società non consentiva la raccolta di rifiuti pericolosi (quali gli accumulatori esausti), che l'illecito integrato dall'abusiva raccolta costituiva un reato di pericolo e che l'accertato conferimento di rifiuti anche da parte di privati contrastava con quanto prescritto dall'autorizzazione (sul punto la decisione, confermativa di quella di primo grado quanto alla condanna, si integra con quest'ultima laddove è affermato che nel provvedimento autorizzativo si specifica che la ditta è tenuta a verificare l'accettabilità dei rifiuti mediante l'acquisizione dei relativi formulari, che non possono essere emessi da privati, ma solo da soggetti qualificati e abilitati, in conformità alla vigente normativa).

L'evidenziata circostanza vizia il proposto gravame, costituendo pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che i ricorrenti versino in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso la sentenza in data 03/07/2017 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ha ridotto, la sentenza del Tribunale di Brescia del precedente 19/07/2016, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle contravvenzioni di illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (capo A) e di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti (capo B) e inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui i predetti erano titolari, le sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 25 -undecies, comma 2, lett. b), n. 1 e comma 6, d.lgs. 231 del 2001. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando, per entrambi, un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà. Nello specifico, il difensore assume che la Corte di appello di Brescia avrebbe erroneamente ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla contravvenzione,di illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, atteso che gli accumulatori esausti rinvenuti dagli operanti durante l'ispezione erano stati verosimilmente conferiti in uno a rifiuti ferrosi, per la cui raccolta la [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA]. era autorizzata; sostiene, inoltre, che tali accumulatori risultavano collocati all'interno di un cassone metallico, che impediva il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose e aggiunge, infine, che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice gravato, non avrebbe potuto ritenersi illecita, perché contrastante con le prescrizioni dell'autorizzazione, neanche l'attività di recupero di rifiuti conferiti da privati cittadini, non sussistendo un divieto normativo in tal senso. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA]. sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta l'unico motivo articolato dai ricorrenti, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata la penale responsabilità in ordine alle contravvenzioni in contestazione, in quanto gli accumulatori esausti rinvenuti durante l'ispezione erano stati conferiti insieme a rifiuti speciali per la cui raccolta la [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA]. era autorizzata, risultavano, inoltre, stivati in un cassone metallico, che impediva il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose e non assumeva rilievo alcuno la circostanza che il loro conferimento fosse stato effettuato da privati. Osserva al riguardo il Collegio che la proposta doglianza risulta inficiata da un'evidente aspecificità, atteso che i ricorrenti omettono di confrontarsi con il percorso motivazionale della Corte distrettuale e si limitano, di fatto, a riproporre lamentazioni già prospettate in sede di appello, che i giudici del merito avevano vagliato in maniera accurata e confutato con argomentazioni lineari e congrue, alla cui stregua avevano ritenuto sussistenti le contravvenzioni formanti oggetto di contestazione, evidenziando segnatamente, alle pagg. 3 e 4 della pronunzia gravata, che l'autorizzazione rilasciata alla società non consentiva la raccolta di rifiuti pericolosi (quali gli accumulatori esausti), che l'illecito integrato dall'abusiva raccolta costituiva un reato di pericolo e che l'accertato conferimento di rifiuti anche da parte di privati contrastava con quanto prescritto dall'autorizzazione (sul punto la decisione, confermativa di quella di primo grado quanto alla condanna, si integra con quest'ultima laddove è affermato che nel provvedimento autorizzativo si specifica che la ditta è tenuta a verificare l'accettabilità dei rifiuti mediante l'acquisizione dei relativi formulari, che non possono essere emessi da privati, ma solo da soggetti qualificati e abilitati, in conformità alla vigente normativa). L'evidenziata circostanza vizia il proposto gravame, costituendo pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che i ricorrenti versino in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/10/2021
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