CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 1988
Cassazione n. 19399/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 25845 / 20 1 7 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,con sede legale in Casamassima (B A ), alla Via L. Laurana sn c/o Barialto (P.Iva: 05858930729), in persona del legale rappresentante, Dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1988, ed ivi domiciliato in Bari, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 119(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88E25 A662M), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: BLL MHL70B15A6621; pec: bellomo.mi c hele@avvocatibari.l e galmail.it); ed elettivamente domiciliato presso la sede di Alfredo e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:TELEFONO]; indirizzo di posta elettronica certi ficata: agplacidi@pec . it), ubicata in Roma alla Via BarnabaTortolini n. 30, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del [OSCURATO:PERSONA] liquidazione imposte di registro ed ipocatastali – Mancata rivendita immobili nel triennio dall’acquisto p.t., e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del Presidente p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587 ; e - mail certificata: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO]), presso la quale in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, si domiciliano; -controricorrenti - - avverso l a sente nza n. 1 040 / 20 1 7 emessa dalla C TR Puglia in data 24/03/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava un avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre irrogazione delle sanzioni, in relazione al mancato verificarsi della condizione (rivendita di una parte degli immobili acquistati entro il triennio dalla data di acquisto) per l’applicazione dell’imposta di registro ad aliquota agevolata (dell’1%) secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, VI periodo, Parte Prima, della Tariffa all. A dPR n. 131/1986. 2. La CTP di Bari rigettava il ricorso, ritenendo che il conferimento di dieci delle ventotto ville oggetto dell’originario acquisto a copertura della quota della partecipazione assunta dalla società contribuente in una nuova costituita società di cui essastessa deteneva una quota del capitale pari al 98% non potesse soddisfare la condizione della vendita infratriennale di tali immobili richiesta dalla legge per conservare il beneficio fiscale inizialmente concesso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Puglia rigettava il gravame, osservando, per quanto qui ancora rileva, che il conferimento in una società di capitali (di cui, peraltro, la società appellante deteneva il 98% del capitale sociale) di immobili, acquistati con le agevolazioni fiscali di cui trattavasi, non poteva soddisfare la condizione indicata dalla legge per il mantenimento del beneficio, essendo a tal fine necessario un formale atto di vendita: secondo il giudice d’appello, difatti, la contribuente non aveva perso la disponibilità materiale e giuridica degli immobili in questione.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la PolarisReal Estate s.r.l. sulla base di un unico articolato motivo. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno resistito con controricorso. Considerato che 1.Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso, là dove è proposto nell’interesse di Agenzia delle entrate-Riscossione, che non risulta essere stata parte del giudizio nei gradi di merito. Le relative voci di spesa vanno, tuttavia, compensate, non avendo inciso tale costituzione sull’attività processuale della controparte. 2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, VI periodo della Tariffa, parte prima, allegata al dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che soltanto il trasferimento della proprietà a titolo di compravenditasia idoneo a impedire la decadenza dal beneficio del quale si discute. 2.1. Il motivo è infondato. In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio fiscale di cui all'art. 1, primo comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che, nella formulazione vigente ratione temporis , prevedeva l'applicazione dell'aliquota dell'uno per cento in caso di trasferimento immobiliare, esente dall'imposta sul valore aggiunto ex art. 10, primo comma, n. 8 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, effettuato nei confronti di imprese il cui oggetto esclusivo o principale d'attività sia la rivendita di beni immobili, "a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni", trova applicazione solo nel caso di effettivo ritrasferimento degli immobili acquistati entro il termine triennale stabilito dalla legge, come si desume dalla nota II ter del medesimo art. 1 della menzionata Tariffa, che disciplina le conseguenze derivanti dall'eventuale insuccesso dell'intenzione dichiarata nell'atto (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14498 del 10/07/2015; conf. Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6835 del 19/03/2018). In questo contesto Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30160 del 15/12/2017 ha ritenuto (sia pure con riferimento ad un’operazione fiscalmente elusiva) che la cessione di beni immobili tra società infragruppo, aventi il medesimo scopo sociale di rivendita degli stessi a privati, non costituisca un trasferimento idoneo ad evitare il verificarsi della condizione risolutiva dell'agevolazione concessa ai sensi dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, di cui all'allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986, consistente nella mancata rivendita infratriennale, tenuto conto del detto limite temporale per l'immissione dei beni nel mercato immobiliare, non prorogabile né eludibile reiterandone "in blocco" la cessione, e restando senza conseguenze il passaggio del potere di godimento e di disposizione sui beni dall'una all'altra società, in quanto non idoneo a realizzare la finalità dell'agevolazione. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa allegata al d.P.R. 131 del 1986, l'agevolazione spetta "se il trasferimento .... è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, ed in forza della successiva specificazione, "a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni". Trattandosi di disposizione agevolativa, soggetta al criterio di stretta interpretazione, la previsione di favore contenuta nella disposizione va posta in stretto rapporto con il presupposto della agevolazione medesima, che è costituito dalla attività esclusiva o principale delle società acquirenti alla rivendita degli immobili, essendo evidente come essa intenda favorire la rivendita, quale condizione posta per godere della agevolazione, la quale diversamente non ha ragione di essere riconosciuta. Inoltre, la nota II-ter) al citato art. 1, prevede che "Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria", cosicché non appare dubitabile che, ai fini qui considerati, nulla rilevano le cause della mancata attuazione della programmata dismissione degli immobili. Orbene, nel caso di specie la CTR Puglia ha rigettato l’appello della contribuente, osservando che il conferimento in una società di capitali, di cui la società appellante deteneva il 98% del capitale sociale, di immobili, acquistati con le agevolazioni fiscali di cui trattavasi, non poteva soddisfare la condizione indicata dalla legge per il mantenimento del beneficio, essendo a tal fine necessario un formale atto di vendita. In particolare, la CTR ha evidenziato che, essendo il conferimento degli immobili avvenuto in una società di cui la contribuente deteneva praticamente l’intero capitale sociale, non si era verificata la perdita della disponibilità materiale e giuridica degli immobili da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. "Parcheggiando" gli immobili, peraltro limitatamente a dieci delle 28 ville oggetto dell’originario acquisto, presso altra società quasi integralmente partecipata dalla conferente non si realizza il risultato finale richiesto per godere dell'agevolazione e, pertanto, il passaggio del potere di godimento e di disposizione sui beni dall'una all'altra società del gruppo resta senza conseguenze proprio perché non realizza la finalità dell'agevolazione. Come ha precisato Cass. n. 22037/20, l'agevolazione si deve correlare alla intenzione dichiarata (nell'atto) dal contribuente che ne usufruisca e …detta intenzione deve realizzarsi (nel termine di legge) con l'effettiva immissione sul mercato dei fabbricati così acquisiti (immissione che, allora, è sostanzialmente elusa a fronte di un trasferimento di immobili destinato a spostare, su di un terzo soggetto, la rivendita dei fabbricati a destinazione abitativa) (in termini, Cass. n. 9582/16). Dunque, l'operazione infragruppo, nel caso di specie, non realizza la ratio legisdell'agevolazione per cui è causa e, rispetto alla prevista decadenza, rimane priva di efficacia. Senza tralasciare che, pur essendo stato denunciato, in rubrica, altresì il vizio motivazionale, non viene dedotto alcun fatto il cui mancato esame, siccome connotato dalla decisività, avrebbe comportato una differenza decisione finale. E’ noto che la "decisività" del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012), deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia. In ogni caso, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme, è preclusa una doglianza sul piano motivazionale, non avendo, peraltro, la ricorrente neppure dedotto che le due decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni di fatto. In proposito,è sufficiente ricordare che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022). Da ultimo, è opportuno evidenziare che inconferente è il richiamo operato dalla ricorrente a Cass. n. 6705/2015 (cfr. pag. 7 del ricorso), atteso che la fattispecie esaminata con tale pronuncia era un’assegnazione di alloggi ai soci di società cooperative edilizie, nel qual caso non è revocabile in dubbio che, a fronte dei versamenti effettuati dai soci per l’acquisto del terreno e per la realizzazione degli alloggi, si realizza un ‘effettivo’ effetto traslativo del tutto assimilabile ad una compravendita. Ciò in quanto nelle cooperative edilizie, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest'ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11015 del 09/05/2013). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il controricorso, là dove è proposto nell’interesse dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e compensa le relative voci di spesa; rigetta il ricorso ; condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimitànei confronti dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano nella somma di euro 8.0 00 ,00 per compensi , oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib