CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20117/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] dei F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., consede in Rizziconi (RC), via [OSCURATO:PERSONA] n. 58, in personadegli amministratori giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e CosoletoRita, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale allegata al controricorso, in forza diprovvedimento autorizzativo del G.D. del 18 dicembre 2023;- controricorrente -Numero registro generale 22823/2023Numero sezionale 2999/2026Numero di raccolta generale 20117/2026Data pubblicazione 16/06/2026LUCCISANO [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Calabria – sez. n. 7 – n. 1265/2023, depositata il 27aprile 2023;B) ricorso n. 22850/2023 R.G.AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria – sez. n. 5 – n. 3056/2022,depositata il 17 ottobre 2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];- Rilevato che:1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ReggioCalabria notificava, in data 2 ottobre 2006, alla [OSCURATO:SOCIETA]., avviso di accertamento n.807020300472/2006, con il quale, a seguito di verifica dellaGuardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] (conclusasi con processoverbale di constatazione del 22 novembre 2002), accertava,RR.GG. N. 22823/2023 e N. 22850/2023 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22823/2023Numero sezionale 2999/2026Numero di raccolta generale 20117/2026Data pubblicazione 16/06/2026per l’anno d’imposta 2001, un maggior reddito d’impresacomplessivo di lire 1.045.484.000, in luogo di quello dichiaratodi lire 7.731.000, recuperando a tassazione ricavi per lire574.375.000 e costi per lire 463.378.000.In particolare, l’Ufficio recuperava a tassazione i seguentiimporti: a) lire 25.946.584, relative a n. 16 note di credito chenon recavano alcuna descrizione e/o motivazione agiustificazione della loro emissione; b) lire 548.429.764 quali“debiti vs. anticipazione da soci”, riqualificati come elementipositivi di reddito non dichiarati; c) lire 463.378.000 quali costiritenuti non deducibili per difetto dei requisiti di certezza e/oinerenza, stante la genericità delle fatture oggetto di recupero.Successivamente, l’Ufficio procedeva a rettificare anche ilreddito di partecipazione per soci per il medesimo annod’imposta 2001, emettendo:i) nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] (socio al26%) avviso di accertamento n. 80701300473/2006,notificato in data 30 giugno 2006;ii) nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] (socio al 37%)avviso di accertamento n. 807010300476/2006,notificato in data 30 giugno 2006;iii) nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] (socio al 37%)avviso di accertamento n. 84901T100665/2006.1.1 Avverso l’avviso di accertamento emesso nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. itre soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FrancoGiuseppe proponevano separati ricorsi dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale,con sentenze nn. 1851/2016, 1854/2016 e 1855/2016,RR.GG. N. 22823/2023 e N. 22850/2023 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22823/2023Numero sezionale 2999/2026Numero di raccolta generale 20117/2026Data pubblicazione 16/06/2026depositate il 19 aprile 2016, li accoglieva parzialmente,annullando il recupero a tassazione della somma di lire25.946.584 relativa alle note di credito, e dell’ulteriore sommadi lire 463.378.000, relativa ai costi, rigettandoli nel resto ecompensando le spese.Proponeva altresì separato ricorso dinanzi alla stessa C.T.P. diReggio Calabria, avverso l’avviso di accertamento individuale,il socio [OSCURATO:PERSONA]; la Corte adìta, con sentenza n.1852/2016, depositata il 19 aprile 2016, prendendo atto dellecoeve sentenze riguardanti l’avviso di accertamento societario,accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il maggior redditoaccertato in capo allo stesso socio.1.2. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – sez. n.7 – con sentenza n. 1265/2013, pronunciata il 9 febbraio 2023,e depositata in segreteria il 27 aprile 2023, previa riunione deitre ricorsi proposti avverso l’avviso di accertamento societario,e del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettava gliappelli, confermando le sentenze di primo grado.1.3. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi(ricorso n. 22823/2023 R.G.)La società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., e2. Avverso l’avviso di accertamento n. 807010300473/2006Luccisano [OSCURATO:PERSONA] proponeva separato ricorso dinanzi allaCommissione Tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale,con sentenza n. 1850/2016, depositata il 19 aprile 2016,accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il redditoRR.GG. N. 22823/2023 e N. 22850/2023 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22823/2023Numero sezionale 2999/2026Numero di raccolta generale 20117/2026Data pubblicazione 16/06/2026sulla base della riduzione operata dalla C.T.P. con riferimentoall’accertamento societario.2.1. Interposto gravame dall’Ufficio, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Calabria – sez. n. 5 - consentenza n. 3056/2022, pronunciata il 25 marzo 2022, edepositata in segreteria il 17 ottobre 2022, rigettava l’appello.2.2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorson. 22850/2023 R.G.).[OSCURATO:PERSONA] è rimato intimato3. Con decreto del 15 gennaio 2026 è stata quindi fissata perla discussione dei ricorsi dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.- Considerato che:1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione delricorso n. 22850/2023 R.G. al ricorso n. 22823/2023, perevidenti ragioni di connessione oggettiva (riguardando ilmedesimo accertamento) e soggettiva (riguardando società esoci della stessa società di persone.2. Deve essere disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., larinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti diR.G.), mancando gli avvisi di ricevimento della notificazione amezzo posta nei confronti di quest’ultimo; deve anche esseredisposta la rinnovazione della notificazione del ricorso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento al ricorso n.22850/2023), non risultando perfezionata per assenza dellaprova della comunicazione di avviso deposito.RR.GG. N. 22823/2023 e N. 22850/2023 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22823/2023Numero sezionale 2999/2026Numero di raccolta generale 20117/2026Data pubblicazione 16/06/2026 P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n. 22850/2023 R.G. alricorso n. 22823/2023 R.G.Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso n.22823/2023 R.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; disponealtresì la rinnovazione della notificazione del ricorso n.22850/2023 R.G. a [OSCURATO:PERSONA].Assegna per l’adempimento il termine di gg. 60 dallacomunicazione della presente ordinanza.Rinvia i ricorsi riuniti a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, 9 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])RR.GG. N. 22823/2023 e N. 22850/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]