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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 31372/2026

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alcone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]in cui è parte civile [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMARIA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] DeCaro, che ha chiesto accogliersi il ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ricorreavverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale della stessa città, incomposizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art.388, comma secondo, cod. pen. perché il fatto non sussiste.All’imputato, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA].r.l., è contestato di avere eluso l’esecuzione della sentenza civile del [OSCURATO:PERSONA] n. 362/2014, la quale aveva dichiarato la libertà del fondo dellasocietà attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal peso imposto dalla convenuta precitatasocietà, ordinando a quest'ultima di astenersi dall’attraversare la porzione distrada attorea nonché da ulteriori molestie e turbative.2.

Il ricorso denuncia, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione per omessa valutazione di una prova di decisiva rilevanza,costituita dalle immagini di videosorveglianza acquisite in atti, da cui emerge ladocumentazione dei transiti veicolari attraverso il cancello insistente sull’areadella società amministrata dall’imputato.La sentenza impugnata ha escluso la riconducibilità dei detti transitiall'imputato sul presupposto che non fossero rilevabili le targhe identificative deiveicoli, né riconoscibili visivamente i loro conducenti.Di contro, non si è considerato che:- le videoriprese documentano l’apertura del cancello e l’accesso dei veicoli edei pedoni alla strada oggetto di divieto dall'area aziendale di [OSCURATO:PERSONA].r.l., come specificamente confermato dalla testimonianza della parte civile;- le planimetrie catastali attestano la riconducibilità dell'area ove insiste ilcancello a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dato incompatibile con l'uso casuale o abusivodel varco da parte di terzi indeterminati, e ciò anche in considerazione dellareiterazione e frequenza dei transiti.Sotto altro profilo, è stata ritenuta la piena credibilità dei testi delladifesa, [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, e [OSCURATO:PERSONA], direttoreamministrativo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza un rigoroso vaglio critico delleloro deposizioni, malgrado i rapporti con l’imputato non permettessero diaffermare la certa estraneità dei dichiaranti agli interessi in gioco.3.

Il giudizio è stata definito con procedimento cartolare, in assenza dirichiesta di discussione orale nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2.

Va premesso che, trattandosi di sentenza di proscioglimento per uno deireati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., la sentenza impugnata non è appellabile,alla stregua del disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., comemodificato dall’art. 2, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, ma è ricorribile percassazione ed è stata di fatto impugnata ai sensi dell’art. 608, comma 2, cod.proc. pen.3.

Ciò posto, il ricorso è declinato essenzialmente in fatto, sollecitando unaalternativa e non consentita ricostruzione dei dati processuali.Come è noto, esula dai compiti del giudice di legittimità sovrapporre lapropria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso unadiversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversaricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o diquello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a lorodisposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustivae convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamenteapplicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hannogiustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995,Clarke, Rv. 203428).Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entrogli appena esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventualicontrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni deifatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).Ed ancora, occorre considerare che l'illogicità della motivazione,censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltantoquella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senzapossibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n.47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074).

La cognizione della Corte di cassazione è invero,funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con ilsenso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra lesue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliorericostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (ex multis, Sez. 1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).4.

Tanto premesso, il ricorso denuncia un travisamento probatorio quantoalla ritenuta assenza di transiti di pedoni e veicoli sul fondo della società attoreariferibili alla persona dell’imputato.Di contro, il dato probante della condotta elusiva ascritta all’imputato non ècostituito esclusivamente dal passaggio attraverso il detto varco.Ed invero, le immagini di videosorveglianza acquisite sono stateanalizzate sulla base del commento del loro contenuto fatto dal marescialloAgostino Fiorillo, secondo il quale le riprese non consentivano di distinguereprovenienza, targhe dei mezzi e fattezze fisiche delle persone alla loro guida.Si è poi dato atto, in sentenza, di testimonianze acquisite e di provedocumentali da cui è emerso che:- all’interno della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. vi erano uffici concessiin locazione a terzi, dunque in uso a persone diverse dagli amministratori edipendenti della società, ai quali era stato espressamente inibito l’uso del varcoin oggetto;- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. disponeva di altri tre cancelli di entrata ed uscitalibera;- l’esistenza nel tratto di strada inibito alla [OSCURATO:PERSONA] medico s.r.l., di unaservitù di passaggio in favore di un fondo intercluso di proprietà della societàBesser [OSCURATO:SOCIETA]. i cui uomini e mezzi, lecitamente, potevano avere transitato nelfondo di proprietà della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.5.

Non è, dunque, dimostrato il preteso travisamento di dati di prova, taleda disarticolare la tenuta logica della motivazione, con l’introduzione di elementifattuali o dati probatori incompatibili con il tessuto argomentativo di essa.D'altra parte, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio dimotivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamentepresi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovveronon correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando nonabbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processualecui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che datale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato” (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano,Rv. 249035 – 01).6.

Conclusivamente, ritiene il Collegio che le risultanze istruttorie sianostate complessivamente apprezzate dal Tribunale in termini logicamentecoerenti, per dedurne l'esistenza di un dubbio ragionevole in ordine allaresponsabilità’ dell'imputato quanto alla condotta elusiva ascritta incontestazione.Le censure del Pubblico Ministero e della parte civile, che non evidenzianouna reale travisamento probatorio, sono inidonee a superare tale valutazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alcone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]in cui è parte civile [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMARIA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] DeCaro, che ha chiesto accogliersi il ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ricorreavverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale della stessa città, incomposizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art.388, comma secondo, cod. pen. perché il fatto non sussiste.All’imputato, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA].r.l., è contestato di avere eluso l’esecuzione della sentenza civile del [OSCURATO:PERSONA] n. 362/2014, la quale aveva dichiarato la libertà del fondo dellasocietà attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal peso imposto dalla convenuta precitatasocietà, ordinando a quest'ultima di astenersi dall’attraversare la porzione distrada attorea nonché da ulteriori molestie e turbative.2. Il ricorso denuncia, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione per omessa valutazione di una prova di decisiva rilevanza,costituita dalle immagini di videosorveglianza acquisite in atti, da cui emerge ladocumentazione dei transiti veicolari attraverso il cancello insistente sull’areadella società amministrata dall’imputato.La sentenza impugnata ha escluso la riconducibilità dei detti transitiall'imputato sul presupposto che non fossero rilevabili le targhe identificative deiveicoli, né riconoscibili visivamente i loro conducenti.Di contro, non si è considerato che:- le videoriprese documentano l’apertura del cancello e l’accesso dei veicoli edei pedoni alla strada oggetto di divieto dall'area aziendale di [OSCURATO:PERSONA].r.l., come specificamente confermato dalla testimonianza della parte civile;- le planimetrie catastali attestano la riconducibilità dell'area ove insiste ilcancello a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dato incompatibile con l'uso casuale o abusivodel varco da parte di terzi indeterminati, e ciò anche in considerazione dellareiterazione e frequenza dei transiti.Sotto altro profilo, è stata ritenuta la piena credibilità dei testi delladifesa, [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, e [OSCURATO:PERSONA], direttoreamministrativo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza un rigoroso vaglio critico delleloro deposizioni, malgrado i rapporti con l’imputato non permettessero diaffermare la certa estraneità dei dichiaranti agli interessi in gioco.3. Il giudizio è stata definito con procedimento cartolare, in assenza dirichiesta di discussione orale nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2. Va premesso che, trattandosi di sentenza di proscioglimento per uno deireati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., la sentenza impugnata non è appellabile,alla stregua del disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., comemodificato dall’art. 2, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, ma è ricorribile percassazione ed è stata di fatto impugnata ai sensi dell’art. 608, comma 2, cod.proc. pen.3. Ciò posto, il ricorso è declinato essenzialmente in fatto, sollecitando unaalternativa e non consentita ricostruzione dei dati processuali.Come è noto, esula dai compiti del giudice di legittimità sovrapporre lapropria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso unadiversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversaricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o diquello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a lorodisposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustivae convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamenteapplicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hannogiustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995,Clarke, Rv. 203428).Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entrogli appena esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventualicontrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni deifatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).Ed ancora, occorre considerare che l'illogicità della motivazione,censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltantoquella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senzapossibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074). La cognizione della Corte di cassazione è invero,funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con ilsenso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra lesue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliorericostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (ex multis, Sez. 1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).4. Tanto premesso, il ricorso denuncia un travisamento probatorio quantoalla ritenuta assenza di transiti di pedoni e veicoli sul fondo della società attoreariferibili alla persona dell’imputato.Di contro, il dato probante della condotta elusiva ascritta all’imputato non ècostituito esclusivamente dal passaggio attraverso il detto varco.Ed invero, le immagini di videosorveglianza acquisite sono stateanalizzate sulla base del commento del loro contenuto fatto dal marescialloAgostino Fiorillo, secondo il quale le riprese non consentivano di distinguereprovenienza, targhe dei mezzi e fattezze fisiche delle persone alla loro guida.Si è poi dato atto, in sentenza, di testimonianze acquisite e di provedocumentali da cui è emerso che:- all’interno della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. vi erano uffici concessiin locazione a terzi, dunque in uso a persone diverse dagli amministratori edipendenti della società, ai quali era stato espressamente inibito l’uso del varcoin oggetto;- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. disponeva di altri tre cancelli di entrata ed uscitalibera;- l’esistenza nel tratto di strada inibito alla [OSCURATO:PERSONA] medico s.r.l., di unaservitù di passaggio in favore di un fondo intercluso di proprietà della societàBesser [OSCURATO:SOCIETA]. i cui uomini e mezzi, lecitamente, potevano avere transitato nelfondo di proprietà della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.5. Non è, dunque, dimostrato il preteso travisamento di dati di prova, taleda disarticolare la tenuta logica della motivazione, con l’introduzione di elementifattuali o dati probatori incompatibili con il tessuto argomentativo di essa.D'altra parte, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio dimotivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamentepresi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovveronon correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando nonabbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processualecui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che datale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato” (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano,Rv. 249035 – 01).6. Conclusivamente, ritiene il Collegio che le risultanze istruttorie sianostate complessivamente apprezzate dal Tribunale in termini logicamentecoerenti, per dedurne l'esistenza di un dubbio ragionevole in ordine allaresponsabilità’ dell'imputato quanto alla condotta elusiva ascritta incontestazione.Le censure del Pubblico Ministero e della parte civile, che non evidenzianouna reale travisamento probatorio, sono inidonee a superare tale valutazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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