CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41435/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata con riferimento ai reati oggetto di sei sentenze di condanna emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanza esclusivamente considerazioni di merito che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto indurre il giudice a riconoscere - anche se solo parzialmente - la continuazione tra i reati giudicati. Il ricorrente, peraltro, tralascia di considerare la argomentazione decisiva del provvedimento impugnato: la mancanza di prova di una unitaria progettazione dei reati giudicati. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al Iaqamento delle spese processuali e ISDIZZitarrairfflA della somma di euro 3.000 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere