CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Giannico, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1869/2019depositata il 18/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Addario.Numero registro generale 22307/2020Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 10542/2026Data pubblicazione 21/04/20261. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa, inprimo grado dal Tribunale di Como, ha rigettato il gravame propostodall’INPS nella controversia con [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l’appelloincidentale proposto da quest’ultima.2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto al ricalcolodella pensione di vecchiaia ex art.1, commi da 3 a 5 della leggen.243/2004 e del supplemento di pensione ex art.7 legge n.155/1981.3. Il Tribunale di Como, ritenuto che l’assicurata aveva compiuto 60 anniil 7.8.2011, in ragione dell’applicazione dell’art. 3 del D.M. 232 del 2006 edella finestra mobile prevista dall’art. 12 d.l. n. 78 del 2010, haindividuato nella data del febbraio 2013 quella di maturazione del requisitoanagrafico e, affermata l’intervenuta decadenza triennale eccepita dall’INPS, ha accolto la domanda di ricalcolo ex art. 3 del D.M. 2.5.1996 deltrattamento pensionistico e di retrodatazione dello stesso al 16.11.2014(ovvero tre anni prima del deposito del ricorso giudiziale in primo grado).4. La Corte territoriale, invece, rigettato il ricorso principale dell’INPS, haaccolto quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ed ha escluso lamaturazione della decadenza triennale (valorizzando la successionetemporale rappresentata dalla comunicazione del provvedimento INPS - il17.2.2017 -, dalla presentazione del ricorso amministrativo al Comitatoprovinciale INPS – il 20.3.2017-, dalla formazione del silenzio rigetto - il18.7.2017 – e dal deposito del ricorso in primo grado – il 16.11.2017-),condannando l’Istituto a ricalcolare la pensione di vecchiaia a far data dal7.2.2013.5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Istituto previdenziale.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza.Numero registro generale 22307/2020Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 10542/2026Data pubblicazione 21/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) l’INPS lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 26 e ss. della legge n.335 del 1995 e 3 del D.M. n. 282 del 1.5.1996, per avere la corteterritoriale ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestioneseparata ai sensi dell’art.3 del D.M. cit. - mediante cumulo dei contributiversati nella detta Gestione e nelle altre gestioni della AGO - possa averedecorrenza anteriore a quella nella quale l’assicurato ha presentatoapposita istanza di liquidazione con il detto cumulo. Ad avviso dell’Inps ilmontante contributivo si può formare solo all’esito e per l’effettodell’apposita domanda, con la conseguenza che la pensione non puòdecorrere da un momento antecedente in quanto prima dell’esercizio ditale facoltà di computo, i contributi versati nella gestione lavoratoriautonomi in AGO (assicurazione Generale Obbligatoria) non possonoessere oggetto di alcuna valutazione nella gestione separata.2. Sul punto la Corte territoriale, richiamando i suoi precedenti conformi,ha disatteso l’eccezione sollevata dall’INPS, ritenendo che l’esercizio dellafacoltà di cui all’art.3 del D.M. n.282/1996 non incidesse sulla decorrenzadel trattamento pensionistico, non avendo alcuna attinenza con essa, cheresta quindi disciplinata dall’art.6 legge 23 aprile 1981, n.155.3. Tanto premesso rileva il Collegio che questa Corte, nell’esaminarecontroversie del tutto sovrapponibili (cfr. Cass. nn. 21361 del 2021, 30256e 30257 del 2022, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del2023; Cass. nn. 15322, 24887 e 30650 del 2024, Cass. n. 11583 del2025, n. 6009 del 2026), ha chiarito che la data di decorrenza deltrattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data delladomanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi -come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del D.M.n. 262/1996. È infatti in virtù di questa che gli iscritti alla gestioneNumero registro generale 22307/2020Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 10542/2026Data pubblicazione 21/04/2026separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine diottenere una pensione unica a carico di essa, il computo dellacontribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte dimerito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina ladecorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mesesuccessivo al compimento dell'età pensionabile (da ultimo, Cass. nn.6797/2025 e 11580/2025). La domanda di pensione a carico dellagestione separata, convogliando i contributi di altre gestioni, non può chesegnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestioneseparata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi;invero, il montante contributivo composto dai contributi versati in originenella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nellagestione separata, si è potuto formare solo all’esito della appositadomanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può chedecorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà dicomputare i contributi maturati nell’AGO nella gestione separata a caricodella quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.4. La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, ai qualiil Collegio intende dare continuità, perché ha ritenuto che il trattamentopensionistico di vecchiaia decorresse dal primo giorno del mese successivoalla maturazione dei requisiti ex art.6 legge n.155/1981, e non dal giornodella presentazione della domanda ex art.3 del D.M. n.262/1996(26/01/2017).5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza deve esserecassata in riferimento al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corted’appello, in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio didiritto secondo il quale, in tema di pensione di vecchiaia a carico dellaGestione separata, quando l’assicurato si avvale della facoltà di computodei contributi versati nell’AGO ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 282/1996, ladecorrenza del trattamento pensionistico non coincide con il primo giornoNumero registro generale 22307/2020Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 10542/2026Data pubblicazione 21/04/2026del mese successivo alla maturazione dei requisiti ex art. 6 della legge n.155/1981, bensì con la data della domanda amministrativa volta arichiedere il computo e la liquidazione della pensione unica. Ciò in quantoil montante contributivo, risultante dall’unificazione dei contributi dellediverse gestioni, si forma solo a seguito dell’esercizio di tale facoltà e lapensione non può decorrere anteriormente alla relativa istanza.6. La Corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.Il Presidente