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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 25960/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza; •••n [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo, il Giudice di pace di Asti ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 10-bis e 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi trattenuto in territorio italiano senza giustificato motivo in violazione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Asti il 15 marzo 2019 e del conseguente ordine di allontanamento disposto con decreto del Questore emesso in pari data; fatti accertati il 22 febbraio 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione dell'art. 10- bis d.lgs n. 286 del 1998.

La clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», contenuta nella norma appena richiamata impedisce il concorso con il reato d'inottemperanza all'ordine di allontanamento di cui all'art. 14 comma 5-ter, d.lgs. 286 del 1998, restando assorbita in tale ultimo reato, onde evitare una duplicazione della condanna per la medesima condotta.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 25 gennaio 2023, ha prospettato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio espresso in sede di legittimità, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui «Il delitto di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore e la contravvenzione di permanenza illegale nel territorio dello Stato non concorrono ma possono temporalmente succedersi, in quanto il secondo reato può configurarsi nella condotta tenuta dopo la condanna o assoluzione pronunciata per il primo reato» (Sez. 1, n. 18 del 01/12/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249434; Sez. 1, n. 45094 del 16/11/2010, Chornopis'Ky, Rv. 249419).

Si osserva, invero, che la clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 («salvo che il fatto costituisca più grave reato») imporrebbe di escludere la fattispecie in esame nell'ipotesi in cui lo straniero si trattenesse illegalmente nel territorio dello Stato in violazione cff un ordine di espulsione o di allontanamento.

Tuttavia, perché detta clausola, che dà forma normativa al principio di consunzione, possa ritenersi operativa, occorre che la condotta, costituita dalla presenza nel territorio dell'extracomunitario, sia la medesima anche sotto l'aspetto temporale.

3. Nel caso che ci occupa, essendo stato emesso un ordine di allontanamento e avendo l'imputato non adempiuto allo stesso, la sua illegale permanenza sul territorio poteva essere sanzionata solo dalla fattispecie specifica e più grave prevista dall'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998, che configura un'ipotesi di reato permanente e non contemporaneamente da quello di cui all'art. 10-bis del citato decreto legislativo.

Si verte, dunque, in un'ipotesi diversa da quella in cui la violazione dell'ordine di allontanamento e, quindi, la permanenza illegale in Italia sia stata punita con sentenza di condanna e, ciò nonostante il soggetto continui a permanere nel territorio dello Stato.

In tal caso la condotta configura la fattispecie meno grave di cui all'art. 10-bis perché in questo caso la permanenza nel territorio si protrae dopo la cessazione della permanenza della condotta prevista dal reato più grave e, allora, il trasgressore potrà essere chiamato a rispondere anche della fattispecie di cui al art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998.

Nel caso in esame, invero, le condotte sono temporalmente sovrapponibili, con la conseguenza che il fatto per cui è intervenuta condanna è lo stesso e il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 deve considerarsi assorbito nel più grave reato di cui all'art. 14 comma 5-ter del citato decreto legislativo.

4. Per le ragioni innanzi esposte, la sentenza dev'essere annullata senza rinvio relativamente al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, con la conseguente eliminazione della relativa pena, indicata dal Giudice di merito in euro tremilacinquecento di ammenda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 ed esclude la pena di 3.500,00 euro di ammenda inflitta per esso.

Cosi deciso 1'8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cani [OSCURATO:PERSONA] 3 —"\ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEeda1.5211Qtagnenfik

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza; •••n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, il Giudice di pace di Asti ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 10-bis e 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi trattenuto in territorio italiano senza giustificato motivo in violazione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Asti il 15 marzo 2019 e del conseguente ordine di allontanamento disposto con decreto del Questore emesso in pari data; fatti accertati il 22 febbraio 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione dell'art. 10- bis d.lgs n. 286 del 1998. La clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», contenuta nella norma appena richiamata impedisce il concorso con il reato d'inottemperanza all'ordine di allontanamento di cui all'art. 14 comma 5-ter, d.lgs. 286 del 1998, restando assorbita in tale ultimo reato, onde evitare una duplicazione della condanna per la medesima condotta. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 25 gennaio 2023, ha prospettato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio espresso in sede di legittimità, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui «Il delitto di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore e la contravvenzione di permanenza illegale nel territorio dello Stato non concorrono ma possono temporalmente succedersi, in quanto il secondo reato può configurarsi nella condotta tenuta dopo la condanna o assoluzione pronunciata per il primo reato» (Sez. 1, n. 18 del 01/12/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249434; Sez. 1, n. 45094 del 16/11/2010, Chornopis'Ky, Rv. 249419). Si osserva, invero, che la clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 («salvo che il fatto costituisca più grave reato») imporrebbe di escludere la fattispecie in esame nell'ipotesi in cui lo straniero si trattenesse illegalmente nel territorio dello Stato in violazione cff un ordine di espulsione o di allontanamento. Tuttavia, perché detta clausola, che dà forma normativa al principio di consunzione, possa ritenersi operativa, occorre che la condotta, costituita dalla presenza nel territorio dell'extracomunitario, sia la medesima anche sotto l'aspetto temporale. 3. Nel caso che ci occupa, essendo stato emesso un ordine di allontanamento e avendo l'imputato non adempiuto allo stesso, la sua illegale permanenza sul territorio poteva essere sanzionata solo dalla fattispecie specifica e più grave prevista dall'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998, che configura un'ipotesi di reato permanente e non contemporaneamente da quello di cui all'art. 10-bis del citato decreto legislativo. Si verte, dunque, in un'ipotesi diversa da quella in cui la violazione dell'ordine di allontanamento e, quindi, la permanenza illegale in Italia sia stata punita con sentenza di condanna e, ciò nonostante il soggetto continui a permanere nel territorio dello Stato. In tal caso la condotta configura la fattispecie meno grave di cui all'art. 10-bis perché in questo caso la permanenza nel territorio si protrae dopo la cessazione della permanenza della condotta prevista dal reato più grave e, allora, il trasgressore potrà essere chiamato a rispondere anche della fattispecie di cui al art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998. Nel caso in esame, invero, le condotte sono temporalmente sovrapponibili, con la conseguenza che il fatto per cui è intervenuta condanna è lo stesso e il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 deve considerarsi assorbito nel più grave reato di cui all'art. 14 comma 5-ter del citato decreto legislativo. 4. Per le ragioni innanzi esposte, la sentenza dev'essere annullata senza rinvio relativamente al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, con la conseguente eliminazione della relativa pena, indicata dal Giudice di merito in euro tremilacinquecento di ammenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 ed esclude la pena di 3.500,00 euro di ammenda inflitta per esso. Cosi deciso 1'8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cani [OSCURATO:PERSONA] 3 —"\ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEeda1.5211Qtagnenfik
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