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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 07714/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30327‒2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de’ Capitani di Vimercate, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nazionale , n. 200 , presso lo studio del predetto difensore (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Oggetto: Tributi – definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 - estinzione per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 728/04/2021 , depositata in data 2 8 settembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/03/2024dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresaper l’anno d’imposta 2011 emesso dall’ A mministrazione finanziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a seguito di verifica delle movimentazioni effettuate sul cont o corrent e bancari o del predetto contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Liguria respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed accoglieva quello incidentale proposto dal contribuente , con conseguente accoglimento integrale dell’originario ricorso del contribuente ed annullamento dell’atto impositivo impugnato.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone va ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava l’intimato con controricorso.

Con istanza de positata del 5 ottobre 2023 il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolatadelle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022, allegando la relativa documentazione.

Considerato che: Il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo dando atto di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allegando la ricevuta di presentazione della domanda, emessa all’Agenzia delle entrate, e la quietanza relativa al pagamento dell’intero importo dovuto.

L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta dichiarandosi l’estinzione del processo con spese a carico della parte che le ha sostenute.

La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso propostidalla difesa erariale.

La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a carico della pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30327‒2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de’ Capitani di Vimercate, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nazionale , n. 200 , presso lo studio del predetto difensore (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Oggetto: Tributi – definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 - estinzione per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 728/04/2021 , depositata in data 2 8 settembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/03/2024dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresaper l’anno d’imposta 2011 emesso dall’ A mministrazione finanziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a seguito di verifica delle movimentazioni effettuate sul cont o corrent e bancari o del predetto contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Liguria respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed accoglieva quello incidentale proposto dal contribuente , con conseguente accoglimento integrale dell’originario ricorso del contribuente ed annullamento dell’atto impositivo impugnato. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone va ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava l’intimato con controricorso. Con istanza de positata del 5 ottobre 2023 il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolatadelle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022, allegando la relativa documentazione. Considerato che: Il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo dando atto di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allegando la ricevuta di presentazione della domanda, emessa all’Agenzia delle entrate, e la quietanza relativa al pagamento dell’intero importo dovuto. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta dichiarandosi l’estinzione del processo con spese a carico della parte che le ha sostenute. La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso propostidalla difesa erariale. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a carico della pa
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