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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11265/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 novembre 1969 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1954 avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 27 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 febbraio 2020 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 28 ottobre 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti ai capi B) e C), perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena per i residui reati di rapina aggravata di una motrice e un rimorchio e sequestro di persona del trasportatore, confermando nel resto la pronuncia impugnata.

Avverso la sentenza della Corte d'appello sono stati proposti ricorsi per cassazione dai difensori degli imputati.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per non avere il Tribunale disposto il rinvio dell'udienza dibattimentale del 28 ottobre 2015 per legittimo impedimento dell'imputato, il quale si trovava in affidamento in prova e non gli era stata notificata l'autorizzazione a presenziare all'udienza, rilasciata dal magistrato di sorveglianza di Roma il 26 ottobre 2015.

Nel provvedimento di affidamento in prova vi era l'obbligo di non allontanarsi dall'ambito della Provincia di Roma e, quindi, l'imputato era tenuto a chiedere l'autorizzazione per andare al Tribunale di Firenze, così che, in assenza di essa, non si sarebbe potuto recare in udienza ed esercitare il diritto di difesa; 2) vizi della motivazione della sentenza impugnata, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base di forzature accusatorie, essendo i reati stati commessi da terzi, prima dell'intervento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe limitato ad assicurare il profitto mediante il traino del rimorchio, in precedenza sottratto da altri.

Le verifiche, effettuate sul tachigrafo, non avrebbero evidenziato che la motrice, utilizzata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si trovava effettivamente alle ore 10.30 del 10 ottobre 2008 in località [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, i testimoni, indicati dalla difesa, ossia il figlio e il genero dell'imputato, avevano reso dichiarazioni trascurate dal Tribunale.

La vittima non aveva riconosciuto l'imputato, che, al più, avrebbe potuto rispondere di favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen..

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata anche in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo stato omesso di considerare il ruolo marginale dell'imputato nella preparazione ed esecuzione dei reati ascrittigli.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge, per essere la responsabilità dell'imputato per i reati di rapina e sequestro di persona stata affermata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], autista dell'autoarticolato, il quale avrebbe effettuato un'individuazione dell'imputato viziata, in quanto influenzata dalle dichiarazioni che la stessa polizia aveva fornito al cittadino ungherese.

Il riconoscimento non sarebbe stato spontaneo e l'assenza di rilievi dattiloscopici, di tabulati telefonici e dell'esito positivo della perquisizione renderebbe impossibile collocare Ostinato nella cabina dell'autoarticolato la notte della commissione dei fatti, rimanendo al più plausibile il suo coinvolgimento solo nel momento successivo in cui era necessario recuperare l'autoarticolato, abbandonato dai colpevoli.2) violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, per essere stata disposta l'assunzione della testimonianza della persona offesa mediante rogatoria internazionale, pur non essendovi le condizioni, poiché, mentre la citazione per l'udienza del 7 gennaio 2013 era stata regolarmente recapitata ma il testimone non si era presentato in udienza, la citazione per la successiva udienza dell'8 ottobre 2013 non era stata correttamente eseguita perché destinata alla signora [OSCURATO:PERSONA] e non era stata recapitata ad alcun soggetto.

In tal modo si sarebbe sottratta alla difesa la possibilità di controesaminare il teste; 3) violazione degli artt. 142, 191 c.p.p. e dell'art. 3, comma 3, della Convenzione europea di Strasburgo del 1959, essendo nullo il verbale della rogatoria internazionale, con il quale era stato assunto l'esame testimoniale della persona offesa, perché mancava la sottoscrizione del pubblico ufficiale e della persona offesa.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mentre il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II primo motivo del ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA], è fondato.

Come risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, all'udienza dibattimentale del 28 ottobre 2015 il Tribunale di Firenze non ha disposto il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, pur se il difensore aveva rappresentato e documentato che l'imputato si trovava in affidamento in prova e non gli era stata notificata l'autorizzazione a presenziare all'udienza, rilasciata dal magistrato di sorveglianza di Roma il 26 ottobre 2015.

Investita del relativo motivo di impugnazione, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado, avendo affermato che "colui che si trova sottoposto al regime dell'affidamento in prova non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione a presenziare ad un'udienza, essendo tenuto solo a dare tempestiva notizia al servizio sociale"; ad ogni modo, l'imputato, avendo ottenuto l'autorizzazione, avrebbe dovuto attivarsi per prendere conoscenza dell'esito delle sue istanze.[OSCURATO:PERSONA] territoriale ha richiamato una pronuncia di questa Corte, secondo cui non costituisce legittimo impedimento dell'imputato a comparire il fatto che egli, essendo sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della libertà personale, con la conseguenza che il soggetto, che vi è sottoposto, non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire ad un'udienza, essendo solo tenuto a darne tempestiva notizia al servizio sociale (Sez. 2, n. 13493 del 18/3/2005, Rv. 231052).

Tale conclusione non è condivisibile in toto.

Seppure non è revocabile in dubbio che l'affidamento in prova al servizio sociale non è una misura restrittiva della libertà personale, deve tuttavia rilevarsi che il provvedimento, che lo dispone, può prevedere, nel novero delle prescrizioni, l'obbligo di non allontanarsi da un determinato ambito territoriale.

Nel caso in esame, difatti, è previsto l'obbligo di non allontanarsi dalla Provincia di Roma e si precisa sia che, "in caso di violazione delle prescrizioni, la misura sarà revocata" sia che "le deroghe dovranno essere richieste almeno 15 giorni prima e saranno autorizzate dal magistrato di sorveglianza competente esclusivamente in caso di straordinaria necessità e per gravi ragioni".

Dalla lettura del provvedimento di affidamento in prova emerge evidente, quindi, che l'imputato non era libero di spostarsi dalla Provincia di Roma a Firenze, dove invece si celebrava il processo, necessitando all'uopo dell'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che, in effetti, ha richiesto ed ottenuto, come documentato all'udienza del 28 ottobre 2015 dal difensore, il quale ha lamentato la mancata comunicazione del provvedimento all'imputato, pur disposta dalla cancelleria tramite i carabinieri.

In tale situazione, connotata dal suindicato obbligo di non allontanamento, il Tribunale di Firenze, reso edotto della situazione dal difensore dell'imputato all'udienza del 28 ottobre 2015 avrebbe dovuto accertare se all'imputato fosse stata comunicata l'autorizzazione ricevuta e, in difetto di prova positiva, avrebbe dovuto ritenere legittimo l'impedimento a comparire e disporre il rinvio dell'udienza.

Difatti, nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato e, quindi, in virtù della norma generale fissata dall'art. 420 ter cod. proc. pen., qualora l'imputato non si presenti e in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso.

Ciò perché la partecipazione dell'imputato al processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione, afferendo al fondamentale diritto di difesa, che può solo essere oggetto di una rinuncia da parte del suo titolare attraverso una non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tal senso.

Questa interpretazione, proprio perché garantisce la partecipazione al giudizio dell'imputato, è conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111 Cost., il quale riconosce la piena espansione del diritto di autodifesa e l'esercizio di facoltà, che solo la presenza dell'imputato nel processo è in grado di assicurare.

L'anzidetta interpretazione trova anche conferma nelle norme e principi posti dall'art. 6, comma 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i quali, nel prevedere il diritto di ogni accusato di difendersi personalmente, di esaminare o far esaminare i testimoni e di farsi assistere gratuitamente da un interprete, implicano necessariamente la presenza dell'imputato.

Anche l'art. 14, comma 3, lett. d), e), f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881, poi, riconosce esplicitamente il diritto di ogni individuo, accusato di un reato, di essere presente al processo, oltre che di difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta, di interrogare e fare interrogare testimoni, di farsi assistere gratuitamente da un interprete.

Nel caso in disamina, quindi, il mancato rinvio ha determinato la nullità assoluta e insanabile dell'udienza e della successiva pronunzia, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e dell'art. 179 cod. proc. pen..

Si impone, pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio. 1.2 Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è assorbito. 1.3 Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo motivo è privo di specificità.

Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già disattesa dalla Corte d'appello, la quale ha affermato che era infondato l'assunto difensivo secondo cui il riconoscimento, operato nella sede della polizia da [OSCURATO:PERSONA], e le successive dichiarazioni, dallo stesso rese in sede di rogatoria internazionale, sarebbero inattendibili perché influenzate dalle indicazioni che la polizia avrebbe fornito al cittadino ungherese.

La menzionata Corte ha rimarcato che la persona offesa aveva riconosciuto l'imputato nell'immediatezza dei fatti e "aveva anche fornito la descrizione degli aggressori, ribadita a distanza di tempo, così dimostrando di trattenere un ricordo nitido e preciso dei soggetti che avevano compiuto gli atti delittuosi in suo danno".

Della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, preciso e circostanziato, non vi era motivo di dubitare, essendo peraltro ampiamente riscontrato dall'attività degli inquirenti.

Per di più, gli operatori di polizia avevano fermato la motrice [OSCURATO:PERSONA] che trainava il semirimorchio, oggetto della rapina, con a bordo l'attuale imputato insieme con lo zio [OSCURATO:PERSONA], seguito dall'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], condotto da [OSCURATO:PERSONA], anche li riconosciuto dalla persona offesa come uno degli autori materiali.

In occasione di tale condotta, gli agenti avevano visto [OSCURATO:PERSONA], in quanto era sceso dell'autoveicolo, e lo avevano poi riconosciuto con certezza nel momento in cui era stato fermato.

Tale contesto probatorio è stato ritenuto univoco e pienamente idoneo a fondare la responsabilità dell'imputato, con conseguente irrilevanza della mancata effettuazione di ulteriori indagini sui tabulati telefonici, sulle impronte digitali o sul materiale genetico, eventualmente presente all'interno della cabina del semirimorchio.

A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalla difesa.

È orientamento costante di questa Suprema Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838; Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181). 1.4 Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Lo stesso ricorrente ha dedotto che la prima citazione della persona offesa, per essere sentita come teste all'udienza del 7 gennaio 2013, era stata regolarmente recapitata ma ella non si era presentata in udienza.

L'effettuazione di tale citazione era sufficiente al fine di poter procedere all'audizione del testimone mediante rogatoria internazionale, non ravvisandosi un appiglio normativo, che peraltro il ricorrente neppure ha indicato, alla tesi sulla necessità di ripetere la citazione del teste a comparire dinanzi al Tribunale di Firenze.

Ne discende che nessuna violazione di legge si è verificata nella specie. 1.5 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

Secondo il ricorrente, il verbale della rogatoria internazionale, relativo all'esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe nullo perché mancante della sottoscrizione del pubblico ufficiale e della persona offesa.

Come osservato dalla Corte territoriale, il dedotto profilo di nullità è insussistente, "dal momento che il timbro, apposto in calce all'atto, ne attesta l'autenticità in conformità con le regole dell'ordinamento locale, non avendo il Tribunale fatto richiesta di invio dell'atto in originale".

Al riguardo questa Corte (Sez. 1, n. 41302 del 3/3/2003, Rv. 226069) ha già affermato che, in tema di rogatorie all'estero, l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione tra gli Stati sovrani, nella quale ognuno di essi, di norma, rinuncia a pretendere che nell'esecuzione della rogatoria siano applicate rigorosamente tutte le forme previste dal proprio ordinamento interno.

Pertanto, la sanzione dell'inutilizzabilità non consegue ad ogni violazione delle modalità previste dall'ordinamento italiano, ma solo, come si evince dal combinato disposto degli artt. 729, comma 1 bis, e 727, comma 5 bis, cod. proc. pen., alla violazione di modalità esecutive che possono essere richieste in base ad accordi internazionali e che siano state specificatamente indicate dall'autorità giudiziaria richiedente.

Si è precisato (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, Rv. 269000) che, in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa.

Siffatta ipotesi non ricorre nella specie, atteso che l'autenticità e la paternità del verbale erano garantiti, per un verso, dal timbro apposto e, per altro verso dall'atto formale di trasmissione.

A tal riguardo, questa Corte (Sez. 2, n. 34511 del 29/4/2009, Rv. 246562) ha affermato che, in tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696, comma primo, e 729, comma primo, cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia.2.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha determinato per colpa l'inammissibilità del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]kartojeq0eriali [OSCURATO:PERSONA] 2 8 MAR, 2022 iteAffiti Cha

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 novembre 1969 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1954 avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 27 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 febbraio 2020 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 28 ottobre 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti ai capi B) e C), perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena per i residui reati di rapina aggravata di una motrice e un rimorchio e sequestro di persona del trasportatore, confermando nel resto la pronuncia impugnata. Avverso la sentenza della Corte d'appello sono stati proposti ricorsi per cassazione dai difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per non avere il Tribunale disposto il rinvio dell'udienza dibattimentale del 28 ottobre 2015 per legittimo impedimento dell'imputato, il quale si trovava in affidamento in prova e non gli era stata notificata l'autorizzazione a presenziare all'udienza, rilasciata dal magistrato di sorveglianza di Roma il 26 ottobre 2015. Nel provvedimento di affidamento in prova vi era l'obbligo di non allontanarsi dall'ambito della Provincia di Roma e, quindi, l'imputato era tenuto a chiedere l'autorizzazione per andare al Tribunale di Firenze, così che, in assenza di essa, non si sarebbe potuto recare in udienza ed esercitare il diritto di difesa; 2) vizi della motivazione della sentenza impugnata, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base di forzature accusatorie, essendo i reati stati commessi da terzi, prima dell'intervento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe limitato ad assicurare il profitto mediante il traino del rimorchio, in precedenza sottratto da altri. Le verifiche, effettuate sul tachigrafo, non avrebbero evidenziato che la motrice, utilizzata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si trovava effettivamente alle ore 10.30 del 10 ottobre 2008 in località [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, i testimoni, indicati dalla difesa, ossia il figlio e il genero dell'imputato, avevano reso dichiarazioni trascurate dal Tribunale. La vittima non aveva riconosciuto l'imputato, che, al più, avrebbe potuto rispondere di favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen.. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata anche in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo stato omesso di considerare il ruolo marginale dell'imputato nella preparazione ed esecuzione dei reati ascrittigli. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge, per essere la responsabilità dell'imputato per i reati di rapina e sequestro di persona stata affermata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], autista dell'autoarticolato, il quale avrebbe effettuato un'individuazione dell'imputato viziata, in quanto influenzata dalle dichiarazioni che la stessa polizia aveva fornito al cittadino ungherese. Il riconoscimento non sarebbe stato spontaneo e l'assenza di rilievi dattiloscopici, di tabulati telefonici e dell'esito positivo della perquisizione renderebbe impossibile collocare Ostinato nella cabina dell'autoarticolato la notte della commissione dei fatti, rimanendo al più plausibile il suo coinvolgimento solo nel momento successivo in cui era necessario recuperare l'autoarticolato, abbandonato dai colpevoli.2) violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, per essere stata disposta l'assunzione della testimonianza della persona offesa mediante rogatoria internazionale, pur non essendovi le condizioni, poiché, mentre la citazione per l'udienza del 7 gennaio 2013 era stata regolarmente recapitata ma il testimone non si era presentato in udienza, la citazione per la successiva udienza dell'8 ottobre 2013 non era stata correttamente eseguita perché destinata alla signora [OSCURATO:PERSONA] e non era stata recapitata ad alcun soggetto. In tal modo si sarebbe sottratta alla difesa la possibilità di controesaminare il teste; 3) violazione degli artt. 142, 191 c.p.p. e dell'art. 3, comma 3, della Convenzione europea di Strasburgo del 1959, essendo nullo il verbale della rogatoria internazionale, con il quale era stato assunto l'esame testimoniale della persona offesa, perché mancava la sottoscrizione del pubblico ufficiale e della persona offesa. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mentre il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II primo motivo del ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA], è fondato. Come risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, all'udienza dibattimentale del 28 ottobre 2015 il Tribunale di Firenze non ha disposto il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, pur se il difensore aveva rappresentato e documentato che l'imputato si trovava in affidamento in prova e non gli era stata notificata l'autorizzazione a presenziare all'udienza, rilasciata dal magistrato di sorveglianza di Roma il 26 ottobre 2015. Investita del relativo motivo di impugnazione, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado, avendo affermato che "colui che si trova sottoposto al regime dell'affidamento in prova non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione a presenziare ad un'udienza, essendo tenuto solo a dare tempestiva notizia al servizio sociale"; ad ogni modo, l'imputato, avendo ottenuto l'autorizzazione, avrebbe dovuto attivarsi per prendere conoscenza dell'esito delle sue istanze.[OSCURATO:PERSONA] territoriale ha richiamato una pronuncia di questa Corte, secondo cui non costituisce legittimo impedimento dell'imputato a comparire il fatto che egli, essendo sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della libertà personale, con la conseguenza che il soggetto, che vi è sottoposto, non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire ad un'udienza, essendo solo tenuto a darne tempestiva notizia al servizio sociale (Sez. 2, n. 13493 del 18/3/2005, Rv. 231052). Tale conclusione non è condivisibile in toto. Seppure non è revocabile in dubbio che l'affidamento in prova al servizio sociale non è una misura restrittiva della libertà personale, deve tuttavia rilevarsi che il provvedimento, che lo dispone, può prevedere, nel novero delle prescrizioni, l'obbligo di non allontanarsi da un determinato ambito territoriale. Nel caso in esame, difatti, è previsto l'obbligo di non allontanarsi dalla Provincia di Roma e si precisa sia che, "in caso di violazione delle prescrizioni, la misura sarà revocata" sia che "le deroghe dovranno essere richieste almeno 15 giorni prima e saranno autorizzate dal magistrato di sorveglianza competente esclusivamente in caso di straordinaria necessità e per gravi ragioni". Dalla lettura del provvedimento di affidamento in prova emerge evidente, quindi, che l'imputato non era libero di spostarsi dalla Provincia di Roma a Firenze, dove invece si celebrava il processo, necessitando all'uopo dell'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che, in effetti, ha richiesto ed ottenuto, come documentato all'udienza del 28 ottobre 2015 dal difensore, il quale ha lamentato la mancata comunicazione del provvedimento all'imputato, pur disposta dalla cancelleria tramite i carabinieri. In tale situazione, connotata dal suindicato obbligo di non allontanamento, il Tribunale di Firenze, reso edotto della situazione dal difensore dell'imputato all'udienza del 28 ottobre 2015 avrebbe dovuto accertare se all'imputato fosse stata comunicata l'autorizzazione ricevuta e, in difetto di prova positiva, avrebbe dovuto ritenere legittimo l'impedimento a comparire e disporre il rinvio dell'udienza. Difatti, nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato e, quindi, in virtù della norma generale fissata dall'art. 420 ter cod. proc. pen., qualora l'imputato non si presenti e in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso. Ciò perché la partecipazione dell'imputato al processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione, afferendo al fondamentale diritto di difesa, che può solo essere oggetto di una rinuncia da parte del suo titolare attraverso una non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tal senso. Questa interpretazione, proprio perché garantisce la partecipazione al giudizio dell'imputato, è conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111 Cost., il quale riconosce la piena espansione del diritto di autodifesa e l'esercizio di facoltà, che solo la presenza dell'imputato nel processo è in grado di assicurare. L'anzidetta interpretazione trova anche conferma nelle norme e principi posti dall'art. 6, comma 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i quali, nel prevedere il diritto di ogni accusato di difendersi personalmente, di esaminare o far esaminare i testimoni e di farsi assistere gratuitamente da un interprete, implicano necessariamente la presenza dell'imputato. Anche l'art. 14, comma 3, lett. d), e), f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881, poi, riconosce esplicitamente il diritto di ogni individuo, accusato di un reato, di essere presente al processo, oltre che di difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta, di interrogare e fare interrogare testimoni, di farsi assistere gratuitamente da un interprete. Nel caso in disamina, quindi, il mancato rinvio ha determinato la nullità assoluta e insanabile dell'udienza e della successiva pronunzia, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e dell'art. 179 cod. proc. pen.. Si impone, pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio. 1.2 Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è assorbito. 1.3 Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già disattesa dalla Corte d'appello, la quale ha affermato che era infondato l'assunto difensivo secondo cui il riconoscimento, operato nella sede della polizia da [OSCURATO:PERSONA], e le successive dichiarazioni, dallo stesso rese in sede di rogatoria internazionale, sarebbero inattendibili perché influenzate dalle indicazioni che la polizia avrebbe fornito al cittadino ungherese. La menzionata Corte ha rimarcato che la persona offesa aveva riconosciuto l'imputato nell'immediatezza dei fatti e "aveva anche fornito la descrizione degli aggressori, ribadita a distanza di tempo, così dimostrando di trattenere un ricordo nitido e preciso dei soggetti che avevano compiuto gli atti delittuosi in suo danno". Della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, preciso e circostanziato, non vi era motivo di dubitare, essendo peraltro ampiamente riscontrato dall'attività degli inquirenti. Per di più, gli operatori di polizia avevano fermato la motrice [OSCURATO:PERSONA] che trainava il semirimorchio, oggetto della rapina, con a bordo l'attuale imputato insieme con lo zio [OSCURATO:PERSONA], seguito dall'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], condotto da [OSCURATO:PERSONA], anche li riconosciuto dalla persona offesa come uno degli autori materiali. In occasione di tale condotta, gli agenti avevano visto [OSCURATO:PERSONA], in quanto era sceso dell'autoveicolo, e lo avevano poi riconosciuto con certezza nel momento in cui era stato fermato. Tale contesto probatorio è stato ritenuto univoco e pienamente idoneo a fondare la responsabilità dell'imputato, con conseguente irrilevanza della mancata effettuazione di ulteriori indagini sui tabulati telefonici, sulle impronte digitali o sul materiale genetico, eventualmente presente all'interno della cabina del semirimorchio. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalla difesa. È orientamento costante di questa Suprema Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838; Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181). 1.4 Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente ha dedotto che la prima citazione della persona offesa, per essere sentita come teste all'udienza del 7 gennaio 2013, era stata regolarmente recapitata ma ella non si era presentata in udienza. L'effettuazione di tale citazione era sufficiente al fine di poter procedere all'audizione del testimone mediante rogatoria internazionale, non ravvisandosi un appiglio normativo, che peraltro il ricorrente neppure ha indicato, alla tesi sulla necessità di ripetere la citazione del teste a comparire dinanzi al Tribunale di Firenze. Ne discende che nessuna violazione di legge si è verificata nella specie. 1.5 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo il ricorrente, il verbale della rogatoria internazionale, relativo all'esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe nullo perché mancante della sottoscrizione del pubblico ufficiale e della persona offesa. Come osservato dalla Corte territoriale, il dedotto profilo di nullità è insussistente, "dal momento che il timbro, apposto in calce all'atto, ne attesta l'autenticità in conformità con le regole dell'ordinamento locale, non avendo il Tribunale fatto richiesta di invio dell'atto in originale". Al riguardo questa Corte (Sez. 1, n. 41302 del 3/3/2003, Rv. 226069) ha già affermato che, in tema di rogatorie all'estero, l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione tra gli Stati sovrani, nella quale ognuno di essi, di norma, rinuncia a pretendere che nell'esecuzione della rogatoria siano applicate rigorosamente tutte le forme previste dal proprio ordinamento interno. Pertanto, la sanzione dell'inutilizzabilità non consegue ad ogni violazione delle modalità previste dall'ordinamento italiano, ma solo, come si evince dal combinato disposto degli artt. 729, comma 1 bis, e 727, comma 5 bis, cod. proc. pen., alla violazione di modalità esecutive che possono essere richieste in base ad accordi internazionali e che siano state specificatamente indicate dall'autorità giudiziaria richiedente. Si è precisato (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, Rv. 269000) che, in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa. Siffatta ipotesi non ricorre nella specie, atteso che l'autenticità e la paternità del verbale erano garantiti, per un verso, dal timbro apposto e, per altro verso dall'atto formale di trasmissione. A tal riguardo, questa Corte (Sez. 2, n. 34511 del 29/4/2009, Rv. 246562) ha affermato che, in tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696, comma primo, e 729, comma primo, cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia.2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha determinato per colpa l'inammissibilità del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]kartojeq0eriali [OSCURATO:PERSONA] 2 8 MAR, 2022 iteAffiti Cha
Sentenza Cassazione n. 11265/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris