Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:926
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0209_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 21 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(Causa T‑209/15)
«Aiuti di Stato – Infrastrutture aeroportuali – Finanziamento pubblico concesso dai comuni di Gdynia e di [OSCURATO:PERSONA] a favore della riconversione dell’aeroporto di Gdynia-[OSCURATO:PERSONA] – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Vantaggio – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Recupero – Obbligo di motivazione»
1.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione economica complessa – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 49‑53)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione che deve fondarsi su sufficienti elementi pertinenti dell’operazione controversa – Obbligo della Commissione di chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni pertinenti
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 54, 55)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Presa in considerazione dei benefici e degli obblighi connessi alla situazione dello Stato membro in qualità di operatore privato, con esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 56‑58, 83)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Stato membro erogatore avente la qualità di creditore di un’impresa pubblica che beneficia di un aumento di capitale in virtù della rinuncia a un credito locatizio – Applicabilità del criterio dell’investitore privato
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 63‑65, 75)
5.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Interventi consecutivi dello Stato inscindibilmente connessi tra loro – Criteri di valutazione
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 67‑69)
6.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Presa in considerazione degli elementi disponibili e dei prevedibili sviluppi al momento dell’adozione della decisione relativa alla misura di cui trattasi – Presa in considerazione di elementi successivi all’adozione della misura di cui trattasi – Esclusione
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 87‑88, 101)
7.
Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Portata dell’onere probatorio gravante sulla Commissione
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punto 123)
8.
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Adozione, da parte di quest’ultima, di orientamenti contenenti regole applicabili alla verifica della compatibilità degli aiuti con il mercato interno – Conseguenze – Autolimitazione del suo potere discrezionale – Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento
[Art. 107, § 3, a) e c), TFUE; comunicazioni della Commissione 2005/C 312/01 e 2014/C 99/03]
(v. punti 129‑133)
9.
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
[Art. 107, § 3, c), TFUE]
(v. punti 152, 153)
10.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Artt. 263 e 296 TFUE)
(v. punti 162, 163)
11.
Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale – Presa in considerazione degli elementi il più possibile completi e affidabili – Portata dell’obbligo – Principio di buona amministrazione – Violazione – Insussistenza
(Art. 108, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 171, 172, 174‑176)
12.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Calcolo dell’importo da recuperare – Possibilità, per la Commissione, di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo esatto delle somme da recuperare – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza
(Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14)
(v. punti 179‑187)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-[OSCURATO:PERSONA] (
GU 2015, L 250, pag. 165
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.