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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02518/2024

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dito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la violazione della legge penale sostanziale e la mancanza della motivazione, in ordine alla omessa derubricazione del fatto-reato contestato all'imputato dalla forma di furto consumato a quella del tentativo.

Si era in particolare eccepito in appello che, a differenza di quanto asserito nella parte motiva della sentenza di primo grado, l'imputato non aveva mai ottenuto il pieno possesso dei beni sottratti alla persona offesa nella fase iniziale dell'azione; infatti mentre arrivava alla soglia di ingresso dell'abitazione era stato subito intercettato dagli agenti operanti; vi era stata infatti una segnalazione alle forze dell'ordine da parte della persona offesa che, munita di collegamento che le consentiva di rilevare, tramite il cellulare, le immagini della sua abitazione, aveva avuto modo di avvedersi del furto perpetrato ai suoi danni, allertando prontamente i carabinieri; i quali, sopraggiunti sul posto, avevano tratto in arresto l'imputato sorpreso mentre era ancora nelle pertinenze dell'abitazione della persona offesa; ciò conferma il mancato compimento dell'azione delittuosa che pertanto è rimasta ferma nella fase del delitto tentato.

La Corte di appello, pur avendo recepito la doglianza esposta, non argomenta alcunché in merito a quanto lamentato, limitandosi a riprendere in toto le argomentazioni esposte dalla difesa in merito allo svolgimento dei fatti che a questo punto appaiono essere pacifiche, senza desumere tuttavia da essi nessuna considerazione in punto di diritto ai fini della riconducibilità dell'evento ad un'ipotesi di delitto tentato piuttosto che consumato.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Assume, in buona sostanza, il ricorrente che l'azione criminosa si sarebbe svolta per intero sotto il controllo della persona offesa e dei verbalizzanti, che, sopraggiunti prontamente sul posto, avrebbero interrotto l'azione criminosa dell'imputato ancora in itinere, per averlo colto nell'atto di uscire dal portone d'ingresso dello stabile ove si trovava l'abitazione del derubato, sia pure in possesso della refurtiva poco prima sottratta.

Si assume che l'imputato non avrebbe mai ottenuto una signoria autonoma sui beni e che pertanto non si possa ritenere consumata l'azione criminosa dal medesimo posta in essere, non essendo le cose sottratte mai uscite dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo del reato.

Come già adeguatamente fatto notare dalla Corte di Appello, che sul punto riprende la già congrua ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado, nel caso di specie emerge che la persona offesa ebbe piuttosto ad assistere al furto attraverso l'impianto di videosorveglianza domestica — come peraltro risulta dalla stessa impostazione resa dalla difesa che nulla dice in ordine alla possibilità di un effettivo intervento in concreto della persona offesa che si era infatti limitata a segnalare il delitto alle forze dell'ordine.

Solo l'intervento delle forze dell'ordine, allertate tempestivamente dalla persona offesa, consentiva infatti di impedire all'imputato di allontanarsi dall'abitazione con la refurtiva.

Allorquando intervenivano le forze dell'ordine l'azione criminosa era stata già completata e il reato era già consumato per essere stato colto l'imputato, con indosso la refurtiva, fuori al portone di ingresso dello stabile, a nulla rilevando il controllo perpetrato a distanza dalla persona offesa, risoltosi in un mero monitoraggio attraverso le immagini della telecamera domestica che in quanto tale nessuna interferenza immediata poteva avere rispetto alla dinamica del furto che infatti era tranquillamente portato a compimento dall'imputato.

Nel caso in esame, il tema della qualificazione giuridica del fatto-reato nella forma del delitto consumato piuttosto che del delitto tentato era stato, dunque, oggetto di espressa valutazione da parte del giudice di primo grado, sicché, versandosi nell'ipotesi della doppia conforme, deve ritenersi che la sentenza impugnata contenga una motivazione, pur succinta, ma congrua, laddove — a fronte della mera riproposizione della doglianza nei motivi d'appello - ha richiamato la sentenza di primo grado, condividendo la soluzione della quaestio juris operata dal giudice appellato.

A fronte del complesso motivazionale costituito da entrambe le sentenze di merito, che danno conto della suindicata ricostruzione del fatto, deve ritenersi che la risposta alla questione giuridica sollevata dal ricorrente sia stata resa dai giudici in piena armonia con gli insegnamenti esegetici elaborati da questa Corte, in ordine alla distinzione tra furto consumato e furto tentato.È jus receptum che, in tema di furto, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'agente si impossessi del bene sottratto e che, quindi, consegua la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016; Sez. 5, n.26749 del 11/4/2016, Ouerghi, Rv. 267266).

Come affermato del tutto pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione dell'impossessamento (e quindi della distinzione tra furto tentato e consumato) non rilevano né il criterio temporale (la durata del possesso acquisito), né il criterio spaziale (il trasferimento della cosa sottratta in luogo diverso), di tal ché anche un possesso solo temporaneo, senza la adductio de loco ad locum della refurtiva, vale ad integrare il momento consumativo del delitto Soccorre, in particolare, al riguardo quanto statuito dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 52117 dl 17/07/2014 P.G - in proc.

Prevete, Rv 261186, che pronunciatesi in relazione alla fattispecie del furto in supermercato hanno affermato un principio generalmente valido quando si verte nel caso di furto perpetrato sotto la vigilanza altrui.

Hanno invero affermato le Sezioni Unite che in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo; laddove nel caso di specie l'agente - l'imputato - ebbe a conseguire l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva non ricorrendo gli estremi - attese le circostanze di fatto sopra indicate non oggetto di effettiva diversa ricostruzione in ricorso - del cc!. intervento difensivo "in continenti"; nulla di concreto si è infatti addotto in ordine alla concreta possibilità della persona offesa di intervenire durante l'osservazione a distanza, che in ogni caso si interrompeva nel momento in cui l'autore del furto usciva dalla porta d'ingresso dell'abitazione portando via con sé, indisturbato, gli oggetti che aveva sottratto; è in questo frangente infatti - si precisa nella sentenza di primo grado - che i beni di proprietà del Rossi fuoriuscivano effettivamente dalla sfera di sorveglianza della persona offesa nonché materialmente dal raggio d'azione delle videocamere; la polizia giudiziaria interveniva soltanto ad impossessamento avvenuto quando l'imputato scese le scale dello stabile e attraversato il portone si avvedeva della loro presenza e si dava a precipitosa fuga (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266 - 01 secondo cui integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

In motivazione, per quel che qui rileva, si è precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, aveva impedito all'autore della condotta di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato; cfr. altresì Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 Ud. (dep. 18/03/2019), Rv. 275278 - 01, secondo cui risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale).

Nel caso in esame, si ribadisce, correttamente la Corte territoriale e il Tribunale hanno applicato tali principi, ritenendo configurata la concreta fattispecie nella forma di furto consumato.

Ed invero, come conclude anche il Procuratore Generale nella requisitoria in atti, nel caso di specie, nonostante il monitoraggio a distanza dell'azione antigiuridica da parte della persona offesa - realizzato attraverso il sistema domestico di videosorveglianza - comunque interrottosi al momento dell'uscita dell'imputato dall'appartamento, questi ha avuto modo di completare l'impossessamento dei gioielli sottratti, occultandoli sulla propria persona, atteso che veniva colto dai Carabinieri nell'atto di uscire dallo stabile di proprietà della persona offesa, soltanto ad impossessamento avvenuto, Sicché, nel momento in cui veniva arrestato in flagranza, il KONOVALOV, aveva ormai conseguito - seppur per un breve periodo di tempo - il possesso dei beni sottratti, in danno alla persona offesa.

Non milita in favore della diversa soluzione sostenuta in ricorso, il precedente richiamato dalla difesa (Sez. 5, 25/11/2021 n 4868, Ud. (dep. 10/02/2022), Rv. 282969 - 01), in cui questa Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi del delitto tentato, nel caso in cui la condotta di furto in corso di esecuzione veniva impedita dalle forze dell'ordine a seguito di monitoraggio dell'azione criminosa, attraverso meccanismi di video sorveglianza e di rilevazione satellitare, monitoraggio che si inseriva all'interno di una più ampia attività di accertamento ed investigazione in tal senso programmata.

Nella pronuncia citata, in particolare, si è in motivazione affermato che è necessario effettuare una distinzione di fondo tra i casi in cui la polizia giudiziaria intervenga, del tutto accidentalmente oppure in maniera estemporanea e non specificamente preordinata (come avviene in caso di interventi su segnalazione di poco precedente, tramite [OSCURATO:PERSONA] o su diretta indicazione di terzi) - quale è quello in esame - dai casi in cui sia stata specificamente e preventivamente attuata una fase investigativa, propedeutica all'osservazione ed al monitoraggio dei soggetti nei confronti dei quali erano già in corso attività di indagine.

Invero, nel caso di specie è di tutta evidenza come l'intervento delle forze di polizia giudiziaria, a seguito di specifica segnalazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], sia del tutto sopravvenuto ed estemporaneo e si sia inserito in un momento in cui l'imputato aveva già completato l'impossessamento della refurtiva, uscendo dalla sfera di sorveglianza della persona offesa — peraltro non tenuta ad intervenire - e materialmente dal raggio di azione della videocamera (cfr. altresì Sez. 5 n. 36022 del 14/07/2022, Rv. 283649 - 01 che ha precisato che il delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede si perfeziona nel momento in cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevanti la durata del possesso e la circostanza che la condotta di appropriazione sia scoperta e frustrata nello stesso luogo di commissione del reato).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la violazione della legge penale sostanziale e la mancanza della motivazione, in ordine alla omessa derubricazione del fatto-reato contestato all'imputato dalla forma di furto consumato a quella del tentativo. Si era in particolare eccepito in appello che, a differenza di quanto asserito nella parte motiva della sentenza di primo grado, l'imputato non aveva mai ottenuto il pieno possesso dei beni sottratti alla persona offesa nella fase iniziale dell'azione; infatti mentre arrivava alla soglia di ingresso dell'abitazione era stato subito intercettato dagli agenti operanti; vi era stata infatti una segnalazione alle forze dell'ordine da parte della persona offesa che, munita di collegamento che le consentiva di rilevare, tramite il cellulare, le immagini della sua abitazione, aveva avuto modo di avvedersi del furto perpetrato ai suoi danni, allertando prontamente i carabinieri; i quali, sopraggiunti sul posto, avevano tratto in arresto l'imputato sorpreso mentre era ancora nelle pertinenze dell'abitazione della persona offesa; ciò conferma il mancato compimento dell'azione delittuosa che pertanto è rimasta ferma nella fase del delitto tentato. La Corte di appello, pur avendo recepito la doglianza esposta, non argomenta alcunché in merito a quanto lamentato, limitandosi a riprendere in toto le argomentazioni esposte dalla difesa in merito allo svolgimento dei fatti che a questo punto appaiono essere pacifiche, senza desumere tuttavia da essi nessuna considerazione in punto di diritto ai fini della riconducibilità dell'evento ad un'ipotesi di delitto tentato piuttosto che consumato. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Assume, in buona sostanza, il ricorrente che l'azione criminosa si sarebbe svolta per intero sotto il controllo della persona offesa e dei verbalizzanti, che, sopraggiunti prontamente sul posto, avrebbero interrotto l'azione criminosa dell'imputato ancora in itinere, per averlo colto nell'atto di uscire dal portone d'ingresso dello stabile ove si trovava l'abitazione del derubato, sia pure in possesso della refurtiva poco prima sottratta. Si assume che l'imputato non avrebbe mai ottenuto una signoria autonoma sui beni e che pertanto non si possa ritenere consumata l'azione criminosa dal medesimo posta in essere, non essendo le cose sottratte mai uscite dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo del reato. Come già adeguatamente fatto notare dalla Corte di Appello, che sul punto riprende la già congrua ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado, nel caso di specie emerge che la persona offesa ebbe piuttosto ad assistere al furto attraverso l'impianto di videosorveglianza domestica — come peraltro risulta dalla stessa impostazione resa dalla difesa che nulla dice in ordine alla possibilità di un effettivo intervento in concreto della persona offesa che si era infatti limitata a segnalare il delitto alle forze dell'ordine. Solo l'intervento delle forze dell'ordine, allertate tempestivamente dalla persona offesa, consentiva infatti di impedire all'imputato di allontanarsi dall'abitazione con la refurtiva. Allorquando intervenivano le forze dell'ordine l'azione criminosa era stata già completata e il reato era già consumato per essere stato colto l'imputato, con indosso la refurtiva, fuori al portone di ingresso dello stabile, a nulla rilevando il controllo perpetrato a distanza dalla persona offesa, risoltosi in un mero monitoraggio attraverso le immagini della telecamera domestica che in quanto tale nessuna interferenza immediata poteva avere rispetto alla dinamica del furto che infatti era tranquillamente portato a compimento dall'imputato. Nel caso in esame, il tema della qualificazione giuridica del fatto-reato nella forma del delitto consumato piuttosto che del delitto tentato era stato, dunque, oggetto di espressa valutazione da parte del giudice di primo grado, sicché, versandosi nell'ipotesi della doppia conforme, deve ritenersi che la sentenza impugnata contenga una motivazione, pur succinta, ma congrua, laddove — a fronte della mera riproposizione della doglianza nei motivi d'appello - ha richiamato la sentenza di primo grado, condividendo la soluzione della quaestio juris operata dal giudice appellato. A fronte del complesso motivazionale costituito da entrambe le sentenze di merito, che danno conto della suindicata ricostruzione del fatto, deve ritenersi che la risposta alla questione giuridica sollevata dal ricorrente sia stata resa dai giudici in piena armonia con gli insegnamenti esegetici elaborati da questa Corte, in ordine alla distinzione tra furto consumato e furto tentato.È jus receptum che, in tema di furto, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'agente si impossessi del bene sottratto e che, quindi, consegua la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016; Sez. 5, n.26749 del 11/4/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Come affermato del tutto pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione dell'impossessamento (e quindi della distinzione tra furto tentato e consumato) non rilevano né il criterio temporale (la durata del possesso acquisito), né il criterio spaziale (il trasferimento della cosa sottratta in luogo diverso), di tal ché anche un possesso solo temporaneo, senza la adductio de loco ad locum della refurtiva, vale ad integrare il momento consumativo del delitto Soccorre, in particolare, al riguardo quanto statuito dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 52117 dl 17/07/2014 P.G - in proc. Prevete, Rv 261186, che pronunciatesi in relazione alla fattispecie del furto in supermercato hanno affermato un principio generalmente valido quando si verte nel caso di furto perpetrato sotto la vigilanza altrui. Hanno invero affermato le Sezioni Unite che in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo; laddove nel caso di specie l'agente - l'imputato - ebbe a conseguire l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva non ricorrendo gli estremi - attese le circostanze di fatto sopra indicate non oggetto di effettiva diversa ricostruzione in ricorso - del cc!. intervento difensivo "in continenti"; nulla di concreto si è infatti addotto in ordine alla concreta possibilità della persona offesa di intervenire durante l'osservazione a distanza, che in ogni caso si interrompeva nel momento in cui l'autore del furto usciva dalla porta d'ingresso dell'abitazione portando via con sé, indisturbato, gli oggetti che aveva sottratto; è in questo frangente infatti - si precisa nella sentenza di primo grado - che i beni di proprietà del Rossi fuoriuscivano effettivamente dalla sfera di sorveglianza della persona offesa nonché materialmente dal raggio d'azione delle videocamere; la polizia giudiziaria interveniva soltanto ad impossessamento avvenuto quando l'imputato scese le scale dello stabile e attraversato il portone si avvedeva della loro presenza e si dava a precipitosa fuga (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266 - 01 secondo cui integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. In motivazione, per quel che qui rileva, si è precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, aveva impedito all'autore della condotta di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato; cfr. altresì Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 Ud. (dep. 18/03/2019), Rv. 275278 - 01, secondo cui risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale). Nel caso in esame, si ribadisce, correttamente la Corte territoriale e il Tribunale hanno applicato tali principi, ritenendo configurata la concreta fattispecie nella forma di furto consumato. Ed invero, come conclude anche il Procuratore Generale nella requisitoria in atti, nel caso di specie, nonostante il monitoraggio a distanza dell'azione antigiuridica da parte della persona offesa - realizzato attraverso il sistema domestico di videosorveglianza - comunque interrottosi al momento dell'uscita dell'imputato dall'appartamento, questi ha avuto modo di completare l'impossessamento dei gioielli sottratti, occultandoli sulla propria persona, atteso che veniva colto dai Carabinieri nell'atto di uscire dallo stabile di proprietà della persona offesa, soltanto ad impossessamento avvenuto, Sicché, nel momento in cui veniva arrestato in flagranza, il KONOVALOV, aveva ormai conseguito - seppur per un breve periodo di tempo - il possesso dei beni sottratti, in danno alla persona offesa. Non milita in favore della diversa soluzione sostenuta in ricorso, il precedente richiamato dalla difesa (Sez. 5, 25/11/2021 n 4868, Ud. (dep. 10/02/2022), Rv. 282969 - 01), in cui questa Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi del delitto tentato, nel caso in cui la condotta di furto in corso di esecuzione veniva impedita dalle forze dell'ordine a seguito di monitoraggio dell'azione criminosa, attraverso meccanismi di video sorveglianza e di rilevazione satellitare, monitoraggio che si inseriva all'interno di una più ampia attività di accertamento ed investigazione in tal senso programmata. Nella pronuncia citata, in particolare, si è in motivazione affermato che è necessario effettuare una distinzione di fondo tra i casi in cui la polizia giudiziaria intervenga, del tutto accidentalmente oppure in maniera estemporanea e non specificamente preordinata (come avviene in caso di interventi su segnalazione di poco precedente, tramite [OSCURATO:PERSONA] o su diretta indicazione di terzi) - quale è quello in esame - dai casi in cui sia stata specificamente e preventivamente attuata una fase investigativa, propedeutica all'osservazione ed al monitoraggio dei soggetti nei confronti dei quali erano già in corso attività di indagine. Invero, nel caso di specie è di tutta evidenza come l'intervento delle forze di polizia giudiziaria, a seguito di specifica segnalazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], sia del tutto sopravvenuto ed estemporaneo e si sia inserito in un momento in cui l'imputato aveva già completato l'impossessamento della refurtiva, uscendo dalla sfera di sorveglianza della persona offesa — peraltro non tenuta ad intervenire - e materialmente dal raggio di azione della videocamera (cfr. altresì Sez. 5 n. 36022 del 14/07/2022, Rv. 283649 - 01 che ha precisato che il delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede si perfeziona nel momento in cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevanti la durata del possesso e la circostanza che la condotta di appropriazione sia scoperta e frustrata nello stesso luogo di commissione del reato). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r
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