CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile A.P.A.0 ([OSCURATO:PERSONA]) nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il dicembre 2019, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, riqualificate le condotte ascritte ai capi AeCa [OSCURATO:PERSONA] dall'originaria qualifica di estorsione a quella di violenza privata, ne dichiarava l'estinzione per prescrizione, rigettando l'appello delle parti civili sulla liquidazione delle spese e condannando l'imputato a rifondere alle medesime le ulteriori spese del grado. 2. Propongono ricorso le parti civili difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e associazione APAC ([OSCURATO:PERSONA] AntiCrimine), a mezzo dello stesso difensore, con atti separati (le due persone fisiche e l'associazione) ma di identico contenuto, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo, deducono il vizio di motivazione per avere, il Tribunale di Siracusa, omesso di specificare gli importi dovuti per ciascuna fase processuale e per avere la Corte di merito genericamente c:onfermato tale decisione. 2.2. Con il secondo motivo, lamentano il difetto di motivazione per non avere, il Tribunale prima e la Corte poi, motivato lo scostamento dai valori medi edittali liquidando euro 2.580 per il primo assistito, con l'aumento del 20 % per ogni ulteriore difeso. 2.3. Con il terzo motivo, denunciano il vizio di motivazione in relazione al riferimento fatto alla convenzione con il foro del circondario (così giustificando una decurtazione del 30 °h) che riguarda le sole liquidazioni riguardanti gli imputati difesi con il patrocinio a spese dello Stato. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi promossi dalle parti civili non meritano accoglimento. 1. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che: - nel motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile, devono indicarsi le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati (Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 271443);- il giudice, nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile, non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l'art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto di tali valori (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894). 2. Ne consegue che l'omessa indicazione in ricorso delle voci in contestazione e, di contro, il rinvio dei giudici del merito a parametri di commisurazione fissati tra il Foro locale e l'Autorità giudiziaria (la riconducibilità esclusiva dei quali al patrocinio a spese dello Stato costituisce, in assenza di allegazione dell'atto al ricorso, una mera affermazione del ricorrente) comporta la manifesta infondatezza, e la genericità, della censura complessivamente argomentata dai ricorrenti nei ricordati tre motivi di ricorso. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021. Il Consigliere esten