CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07516/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza dello[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso ; lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore di fiducia , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari - adito in sede di riesame ex art. 309 cpp - confermava la misura della custodia cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani il 18 ottobre 2024 (nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari)nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesione personale aggravata sub lett. a) e b) della contestaz ione provvisoria , mentre annullava la misura in relazione al reato di tentato omicidio,contestato al capo c). 2. Avverso il provvedimento il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto: -violazione di legge e vizio di motivazione, per omissione e illogicità, in relazione alla ritenuta esistenza della gravità indiziaria quanto al delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale contestato sub a ) per non avere il Tribunale valutato la sussistenza della esimente di cui all’art. 393bis cod. pen. La reazione del Gigante sarebbe scaturita d a ll’atteggiamento arbitrario e prevaricatore –o comunque ragionevolmente ritenuto tale – de gli Agenti di [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano impedito di rientrare in casa; -violazione di legge e vizio di motivazione,per illogicità,in relazione alla ritenuta gravità del quadro indiziario in ordine al reato di resistenza e di lesioni personali sub b ) per non avere il Tribunale considerato che l’investimento del [OSCURATO:PERSONA] erastato accidentale, ciò in considerazione dello stato dei luoghi, della velocità moderata del mezzo e della non accertata posizione degli Agenti.Inoltre, il Gigante aveva già fornito le proprie generalità, di guisa che gli Agenti nonavrebbero dovuto redigere alcun verbale di identificazione; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari: la valutazione si sarebbe basata solo sulla personalità del Gigante, ritenuta “negativa,” sulla scorta di un precedente isolato e risalentenel tempo(i.e. furto e resistenza a pubblico ufficiale del 2017). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché propositivo di censure già scrutinate e declinato in fatto. 2. Il Tribunale- con percorso motivazionale circostanziato, privo di fratture logiche ,saldamente ancorato al dato probatorioe dunque senza incorrere in alcun travisamento - ha ri costruito i diversi momenti della condotta, dapprima di mera intimidazione e prevaricazione e poi trasmodata in veri e propri atti di aggressione fisica fino al tentativo di investimento a bordo dell’auto , realizzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli Agenti di [OSCURATO:PERSONA], Comm. Quaranta e Ag. Ricco ( pagg. 2 e ss del provvedimento). Corretta è, altresì , la qualificazione della fattispecie in termini di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale , avendo i Giudici di merito congruamente accertato che la causale di tale modus agendi era quella di ostacolare il compimento di atti di ufficio, ovvero la identificazione del ricorrente e l’accertamento dell’occupazione abusiva dell’alloggio popolare da parte dello stesso e dei di lui familiari. 2.1. Al cospetto di tale puntuale ricostruzione le censure del ricorrente non colgono nel segno, in quanto volte a fornire della complessiva vicendauna lettura in chiave innocentista, prospettando in modo deltutto assertivo e completamente disancorato dal dato probatorio oral’esimente della reazione ad atti arbitrari , ora l’accidentalità dell’investimento, oral’assenza di atti d’ufficio da compiere. Ed invero, quanto al mancato riconoscimento della esimente ex art. 393 bis cod. pen., stando alla puntuale ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito la reazione violenta del Gigante - che tra l’altro si poneva in perfetta linea di continuità con l’atteggiamento intimidatorio e provocatorio dallo stesso assunto sin dal momento d e ll’arrivo in loco degli Agenti - non può dirsi in alcun modo giustificata per l’assoluta mancata di atti oggettivamente illegittimi o che potessero anche solo apparire come tali: men che meno è qualificabile come arbitrario il fatto che gli Agenti avessero impedito al Gigante di accedere all’alloggio popolare, abusivamente occupato. Per atto arbitrario- integrante l’esimente invocata - si deve , infatti, intendere quel comportamento che, anche solo per modalità di attuazione, si ponga in maniera disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè con sviamento dell'esercizio dell'autorità rispetto allo scopo perseguito (Sez.6, n . 54424 del 27/04/2018 , PG/Calabrò, Rv. 274680) . Parimenti è del tutto fuori asse la tesi riproposta dell’investimento accidentale là dovei Giudici - nella ricostruzione fattuale delle varie fasi in cui si è sviluppata la complessiva vicenda sub iudice– hanno espressamente rilevato che il Gigante, salito a bordo dell’auto, pur di darsi alla fuga non aveva esitato a invitare il conducente ad allontanarsi dai luoghi,anche a costo di investire i due Agenti, proferendo la frase “va vai buttali all’aria”. 2.2. A fronte di tale trama argomentativa, le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze indiziarie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Ciò è precluso alla Corte di cassazione,alla quale spetta verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e/o esistenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Il provvedimento de libertate, dunque, non può essere annullatosulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata 3.Il provvedimento è indenne dai prospettati vizi di legittimità anche sotto il distinto profilo della valutazione delle esigenze cautelari. I Giudici di merito, con argomentazione persuasiva e congrua, hanno desunto l’attualità e concretezza del pericolo di recidivanza valorizzando: a) la ingravescenza immotivata della reazione violenta e scomposta del Gigante che si spingeva sino al punto di investire con l’auto gli Agenti di PG; b) i precedenti penali, alcuni dei quali anche speci fi ci , da cui il Gigante era gravato, indicativi di una personalità restia al rispetto delle regole. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. –la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma afavore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.