Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 27717/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23584/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], PATITUCCI ITALIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ELIA - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 391/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Italia Pattucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza, ha dichiarato inesistente la servitù di passaggio rivendicata dagli odierni ricorrenti sul fondo della vicina [OSCURATO:PERSONA].

In primo grado, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un'actio negatoria nei confronti degli odierni ricorrenti, chiedendo accertarsi l'inesistenza di una servitù di passaggio sul suo fondo, in Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CS), a favore del fondo dei convenuti; questi ultimi, per contro, avevano esercitato in via riconvenzionale un' actio con fessoria, chiedendo accertarsi il loro acquisto per usucapione di una servitù di passaggio sul fondo [OSCURATO:PERSONA] a favore del loro fondo.

Il Tribunale aveva accolto la confessoria esperita dai convenuti in via riconvenzionale.

La Corte di appello di Catanzaro, adita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ha negato l'esistenza della servitù.

Nell'impugnata sentenza si argomenta che «non è sufficiente che, come nel caso di specie, una strada costeggi una proprietà e che, utilizzando tale strada, si possa di fatto accedere ad un fondo, ma è necessario, come detto sopra, la presenza di opere visibili tali da far escludere la clandestinità del possesso e farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente e atte a rilevare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente» (pag. 6 della sentenza, secondo cpv).

Secondo la corte distrettuale, quindi, in mancanza di opere visibili e permanenti volte all'esercizio della servitù, difettava la prova del fatto che lo spazio in questione fosse «stato creato al fine di dare accesso all'immobile degli appellanti» (pag. 6 della sentenza, quarto cpv) La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 17 marzo 2022.

Con l'unico motivo di ricorso, rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -apparenza della servitù di passaggio- presenza di un cancello specificatamente destinato all'esercizio della servitù», i ricorrenti sostengono che l'opera visibile destinata stabilmente all'esercizio della servitù fosse costituita da un «cancello collocato sul fondo dominante di proprietà dei Perrone» e lamentano l'omesso esame di tale fatto, decisivo, indicando, nel rispetto del principio di autosufficienza, modi e luoghi di deduzione di tale fatto in sede di merito (vedi pag. 6 del ricorso per cassazione).

Il motivo è fondato e va accolto.

Integra un vizio deducibile ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5, c.p.c. l'omesso esame di un fatto storico che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass. n.16703 del 2018), atteso che il sopra menzionato articolo introduce nell'ordinamento un vizio specifico, denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Cass. n.12387/2020).

Va aggiunto che, nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessaria la sussistenza di un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da ritenere che detta circostanza, ove considerata, avrebbe portato a una soluzione giuridica differente (n.21223/2018).

Invero, la Corte di appello di Catanzaro non ha preso in considerazione il fatto, emergente dagli atti in giudizio, della concreta esistenza di un cancello sul fondo dei Perrone e, pertanto, avendo omesso di verificare se tale cancello presenti - per struttura, collocazione e funzione - i caratteri richiesti dalla giurisprudenza affinché si possa parlare di opera visibile specificatamente destinata all'esercizio della servitù, è incorsa nel vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c..

Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23584/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], PATITUCCI ITALIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ELIA - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 391/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Italia Pattucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza, ha dichiarato inesistente la servitù di passaggio rivendicata dagli odierni ricorrenti sul fondo della vicina [OSCURATO:PERSONA]. In primo grado, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un'actio negatoria nei confronti degli odierni ricorrenti, chiedendo accertarsi l'inesistenza di una servitù di passaggio sul suo fondo, in Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CS), a favore del fondo dei convenuti; questi ultimi, per contro, avevano esercitato in via riconvenzionale un' actio con fessoria, chiedendo accertarsi il loro acquisto per usucapione di una servitù di passaggio sul fondo [OSCURATO:PERSONA] a favore del loro fondo. Il Tribunale aveva accolto la confessoria esperita dai convenuti in via riconvenzionale. La Corte di appello di Catanzaro, adita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ha negato l'esistenza della servitù. Nell'impugnata sentenza si argomenta che «non è sufficiente che, come nel caso di specie, una strada costeggi una proprietà e che, utilizzando tale strada, si possa di fatto accedere ad un fondo, ma è necessario, come detto sopra, la presenza di opere visibili tali da far escludere la clandestinità del possesso e farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente e atte a rilevare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente» (pag. 6 della sentenza, secondo cpv). Secondo la corte distrettuale, quindi, in mancanza di opere visibili e permanenti volte all'esercizio della servitù, difettava la prova del fatto che lo spazio in questione fosse «stato creato al fine di dare accesso all'immobile degli appellanti» (pag. 6 della sentenza, quarto cpv) La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 17 marzo 2022. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -apparenza della servitù di passaggio- presenza di un cancello specificatamente destinato all'esercizio della servitù», i ricorrenti sostengono che l'opera visibile destinata stabilmente all'esercizio della servitù fosse costituita da un «cancello collocato sul fondo dominante di proprietà dei Perrone» e lamentano l'omesso esame di tale fatto, decisivo, indicando, nel rispetto del principio di autosufficienza, modi e luoghi di deduzione di tale fatto in sede di merito (vedi pag. 6 del ricorso per cassazione). Il motivo è fondato e va accolto. Integra un vizio deducibile ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5, c.p.c. l'omesso esame di un fatto storico che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass. n.16703 del 2018), atteso che il sopra menzionato articolo introduce nell'ordinamento un vizio specifico, denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Cass. n.12387/2020). Va aggiunto che, nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessaria la sussistenza di un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da ritenere che detta circostanza, ove considerata, avrebbe portato a una soluzione giuridica differente (n.21223/2018). Invero, la Corte di appello di Catanzaro non ha preso in considerazione il fatto, emergente dagli atti in giudizio, della concreta esistenza di un cancello sul fondo dei Perrone e, pertanto, avendo omesso di verificare se tale cancello presenti - per struttura, collocazione e funzione - i caratteri richiesti dalla giurisprudenza affinché si possa parlare di opera visibile specificatamente destinata all'esercizio della servitù, è incorsa nel vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità
Sentenza Cassazione n. 27717/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris