CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna in ordine al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente (cocaina del peso lordo di 112 gr da cui potevano ricavarsi 554 dmg), con la concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, poiché non era stata applicata la diminuizione per le attenuanti generiche nella massima estensione. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha chiarito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost (Sez. 2 n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 - 01; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 - 01). I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, pienamente rispettosa del principio sopra illustrato, facendo ai plurimi precedenti penali dell'imputato, tra cui precedenti specifici di consistente gravità, che, seppur risalenti nel tempo e quindi non da considerare quanto alla applicazione della recidiva, sono stati del tutto logicamente valutati come idonei a connotare una negativa personalità del reo. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M