CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14542/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, conclude riportandosi ai motivi diricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze ha confermato lasentenza pronunciata dal Giudice per le indagini del Tribunale di Lucca il 01/06/2022, con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di detenzione di un’arma (unfucile marca “ManuArm” mod. Flobert cal. 9) – il cui possesso era stato denunciato il18/04/1978 da tale [OSCURATO:PERSONA] -, rinvenuta, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’interno di unostabile sito in via [OSCURATO:PERSONA] di Massarosa, nella disponibilità dell’imputato, econdannato alla pena condizionalmente sospesa di quattro mesi di reclusione, ed € 1.000di multa.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramite deldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce i motivi di seguito riprodotti nei limitidi cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, in particolare degli artt. 10 e 14legge 497 del 1974 in relazione all’art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975, in ordineall'integrazione dell'elemento oggettivo della funzionalità dell'arma ed alla provadell'integrarsi di detto elemento; nonché contraddittoria e/o manifesta illogicità e/o carenzadella motivazione nella parte in cui è stato ritenuto integrato l'elemento oggettivo del delitto inesame.La Corte d'appello ha ritenuto la funzionalità dell'arma sulla base di mere congetture,prive di precisazione e riscontri avendo, in modo apodittico, affermato che non vi sonoelementi che lascino dedurre che l'arma fosse inidonea all'impiego.Tali congetture confliggono con gli unici dati certi emersi dall'indagine, ovvero chel'arma oggetto di imputazione è un vecchio fucile avente almeno cinquant'anni di età, e chein relazione al medesimo non sono mai state effettuate prove di efficienza dell'arma.Inoltre, dal verbale di sequestro operato dai carabinieri operanti, non emerge alcunelemento, neanche meramente ipotetico, che avvalori il giudizio in ordine alla funzionalitàdell'arma, di cui manca in atti persino una rappresentazione fotografica; nulla emerge in attiin merito alle effettive condizioni, allo stato di conservazione e all'integrità dell'oggetto.Con argomentazione contraddittoria ed illogica, la Corte sostiene una suppostafunzionalità dell'arma in ragione del fatto che il fucile sarebbe stato utilizzato dal padredell'imputato, cacciatore, deceduto nel 2012: oltre alla circostanza che un precedente utilizzonon esclude l'attuale inefficienza dell'arma, la Corte fa comunque riferimento ad un datototalmente ipotetico ed incerto temporalmente.Inoltre, i giudici d'appello omettono di misurarsi con un'altra evidenza certa qualel'assenza delle munizioni.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, in particolare degli artt. 10 e14 legge 497 del 1974 in relazione all’art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975, in ordineall'integrazione dell'elemento soggettivo della consapevolezza circa la funzionalità dell'armae l’illegittima detenzione della stessa; nonché carenza e/o contraddittorietà della motivazionenella parte in cui è stato ritenuto integrato l'elemento soggettivo del delitto in esame.La Corte avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi circostanziali che deponevano perl’inconsapevolezza/ignoranza in capo all’imputato circa l’efficienza del fucile: in particolarel’arma era stata regolarmente denunciata dall’originario proprietario, e poi, da tempoimmemore, trasferita al padre del ricorrente e quindi detenuta nella casa dell’anziana madre:l’insieme di tali elementi aveva ragionevolmente ingenerato nell’imputato la convinzione chel’arma fosse stata regolarmente denunciata.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato dicui all'art 38 T.U.L.P.S.Ha errato la Corte d'appello nel respingere il corrispondente motivo di gravame sulpresupposto che l'articolo 38 T.U.L.P.S. si riferisca al trasferimento dell'arma da un luogo adun altro, e non da una persona ad un'altra, trattandosi di interpretazione restrittiva e nonaderente al dato letterale della legge.2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e carenza della motivazione inordine al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen..La Corte d'appello ha respinto la richiesta di applicazione dell’esimente di cui all'art.131 bis cod. pen. richiamando espressamente la natura dell'arma ed i precedenti penalidell'imputato.Da un lato, evidenzia il ricorrente come nulla si sappia della natura, e dellecaratteristiche, dell'arma; dall'altro sottolinea come i riferimenti operati dai giudici d'appellosiano radicalmente errati, dal momento che la presenza di precedenti penali non puòrappresentare una motivazione del mancato accoglimento della richiesta di applicabilitàdella particolare tenuità del fatto, dal momento che i precedenti sono ostativi solo quando ilsoggetto imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenzaovvero abbia commesso più reati della stessa indole; nel caso in esame non ricorre taleevenienza. La motivazione della Corte è quindi gravemente carente dal momento che l’unicoriferimento assolutamente generico effettuato dai giudici d'appello è alla natura dell’arma,senza ulteriori specificazioni.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoriascritta depositata.4. [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato, che ha anche depositato una memoria difensiva, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso o, in subordine, di valutare l’eventualeprescrizione del reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Occorre, preliminarmente, ricordare che, sui limiti del giudizio di legittimità, lagiurisprudenza di questa Corte è univoca, avendo ripetutamente affermato che: "Il sindacatodel giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirarea verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea arappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non"manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni nonviziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente"contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o dainconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente"incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa odimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dalgiudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare oradicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione" (così Sez. 6, n. 10951 del15/3/2006, Casula, Rv. 233708 - 01). E' stato, più volte, ribadito, che non può integrare ilvizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, semmaiprospettata in maniera più utile per il ricorrente (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv.226074 - 01; Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229369 01; Sez.U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01), dal momento che, come noto, è preclusa aquesta Corte la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione,preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa.Queste operazioni trasformerebbero, invero, la Cassazione nell'ennesimo giudice delfatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore diorgano deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici dimerito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare espiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.3. Esaminata in quest'ottica, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae allecensure che le sono state mosse nei primi due motivi di ricorso, in quanto, scevra daevidenti incongruenze o interne contraddizioni, ha illustrato in modo adeguato le ragioni perle quali ha ritenuto di valorizzare gli elementi probatori atti a suffragare, al di là di ogniragionevole dubbio, la sussistenza del contestato delitto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] nelle suecomponenti oggettiva e soggettiva.Va a tale proposito ricordato che, perché possa escludersi la rilevanza penale delpossesso di un’arma, è necessario che la stessa risulti inidonea in modo assoluto all’impiegocui è destinata, nel senso che, a causa di imperfezioni o anomalie non agevolmenterimovibili, non possa in concreto essere utilizzata, non assumendo rilievo la mera inattualitàdell’efficienza, poiché solo quando l’arma sia totalmente e irrimediabilmente inefficienteviene meno quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumitàche costituisce la ratio della disciplina dettata dal legislatore (Sez. 1, n. 4556 del 13/03/1981,Schettino, Rv. 148867 - 01). In tale prospettiva, l’arma non perde tale qualità qualora, puressendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, possa comunque essere ripristinata nellasua funzione originaria, mediante l’utilizzo di pezzi di ricambio o l’adozione di altriaccorgimenti anche in mancanza dei pezzi originali (Sez. 1, n. 895 del 21/06/1985, Para, Rv.171652 - 01; Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, Rv. 240677 - 01).In adesione a tali risalenti ma mai contrastati principi è stato, più di recente, affermatoche la qualificazione di un oggetto quale arma comune da sparo non viene meno per il solofatto che esso non sia funzionante al momento dell'accertamento giudiziale, atteso che ilpericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno chenon risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi diricambio o comunque per la non riparabilità, anche con sistemi artigianali, della cosa ondeconsentire il recupero della sua potenzialità di tiro (Sez. 1, n. 18218 del 6 marzo 2019,Romano, Rv. 275465; Sez. 1, n. 28796 del 4 giugno 2018, Contaldo, Rv. 273297; Sez. 1, n.16638 del 27 marzo 2013, Farciglia, Rv. 255686).Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso risulta infondato, poichè, in assenzadi elementi idonei a dimostrare che l’arma fosse inefficiente per cause non rimovibili edunque inidonea in modo assoluto all’impiego, correttamente i giudici di merito hannoritenuto integrata la fattispecie di detenzione illegale.In tale quadro, non è censurabile la decisione della Corte territoriale di non disporre larinnovazione istruttoria mediante perizia, avendo essa valorizzato – in coerenza con lerisultanze disponibili – l’assenza di elementi idonei a dimostrare che il fucile, pur vetusto,fosse inidoneo all’impiego, risultando per contro completo dei componenti essenziali. Delresto, l’omesso esercizio del potere di integrazione probatoria non si pone in contrasto conl’art. 603 cod. proc. pen., poiché la rinnovazione dell’istruttoria in appello, in ragione dellapresunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, ha natura eccezionale e puòessere disposta solo quando il giudice, nell’esercizio della propria discrezionalità, ritenga dinon poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep.25/03/2016, rv. 266820),.Coerentemente, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che la mancata effettuazione diun accertamento peritale non integra motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1,lett. d), cod. proc. pen., poiché la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva,trattandosi di mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alladiscrezionalità del giudice; e che il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. riguardaesclusivamente le prove a discarico aventi carattere di decisività (Sez. U, Sentenza n. 39746del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01).4. Né può ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta carenzadell’elemento soggettivo e all’asserito errore inevitabile, atteso che, secondo consolidatoorientamento di questa Corte, l’errore di fatto sull’inefficienza dell’arma ha efficaciascriminante ai sensi dell’art. 47 cod. pen. solo quando attenga alla completezza e interessil’arma in ogni sua parte essenziale, non quando riguardi un mero difetto di funzionamento(Sez. 1, n. 16221 del 04/02/2020, Falsone, Rv. 279132 - 01; Sez. 1, n. 5188 del 20/02/1985,Rv. 169434).Parimenti, non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l’erroneoconvincimento dell’agente circa l’obbligo di denunciare il possesso dell’arma all’autoritàcompetente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e che nonpossono essere ricondotte alla disciplina di cui all’art. 47, terzo comma, cod. pen. (Sez. 1, n.10805 del 10/06/1986, Rv. 173937; Sez. 4, n. 33875 del 26/03/2014, Rv. 262073; Sez. 7,ord. n. 24231 del 06/02/2019, Rv. 276481).5. Deve altresì essere disatteso il terzo motivo di ricorso, con il quale si invoca lariqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S., posto che correttamente i giudici dimerito hanno escluso l’applicabilità di tale disposizione, la quale attiene a ipotesi ditrasferimento dell’arma e non è suscettibile di estensione analogica a fattispecie didetenzione penalmente rilevante, in presenza degli elementi costitutivi del reato contestato.Come correttamente rilevato dai giudici di merito, l’art. 38 T.U.L.P.S. disciplinal’obbligo di (ri)denuncia in funzione del controllo dell’Autorità sul luogo di detenzionedell’arma, sicché opera nella diversa ipotesi in cui l’arma, già regolarmente denunciata,venga trasferita in un luogo differente da quello indicato nella precedente denuncia: in talitermini si è espressa questa Sezione, affermando che la norma è «applicabile alla diversaipotesi in cui l’arma, già regolarmente denunciata, non sia oggetto di rinnovata denuncia incaso di trasferimento in altro luogo» (Sez. 1, n. 4504 del 14 gennaio 2022, n.m. sul punto).Ne consegue che la disposizione invocata dalla difesa non può essere utilizzata perriqualificare, in via analogica, condotte che integrano la detenzione penalmente rilevante peromessa denuncia iniziale, essendo ontologicamente e teleologicamente distinta dall’ipotesidi mera omissione della denuncia ripetuta a seguito di trasferimento dell’arma giàdenunciata.6. Infine, è infondato anche il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa dinon punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., giacché, come chiarito dalle Sezioni Unite, ilgiudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa delle modalitàdella condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, ai sensi dell’art. 133, primo comma,cod. pen., mediante una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecieconcreta e non della sola entità dell’offesa al bene giuridico protetto (Sez. Un., n. 13681 del25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ne consegue che tale valutazione non è riesaminabile insede di legittimità sotto il profilo della “diversa” ponderazione degli indici normativi, masoltanto nei ristretti limiti del vizio di motivazione, ove questa manchi, sia meramenteapparente o presenti manifeste illogicità. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha datoconto – sia pure sinteticamente – delle ragioni del diniego, richiamando la natura del fatto egli elementi negativi desumibili dalla personalità dell’imputato; si tratta di argomentazionenon apparente e coerente con i criteri legali, che non consente a questa Corte di sostituireuna propria valutazione a quella effettuata in concreto dal giudice di merito.7. Da ultimo, non può essere dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione. I fattioggetto di imputazione risalgono al 14/12/2017 e, pertanto, ricadono nel periodo compresotra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, per il quale – secondo l’orientamento ormaiconsolidato e avallato dalle Sezioni Unite – trova applicazione la disciplina introdotta dallalegge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), e non quella successiva di cui alla legge27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia) (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025, Pg, Rv. 288175 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n.28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 - 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso,Rv. 286653 - 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 - 01; Sez. 1, n.2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01).Per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1,comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod.pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previstodall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sinoalla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque,per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod.proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado,sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque nonsuperiore a un anno e sei mesi.Il reato contestato è stato commesso il 14/12/2017, e quindi al termine massimo disette anni e sei mesi (sei anni ex art. 157 cod. pen. aumentata di ¼ ex art. 161 cod. pen.),previsto per i delitti, vanno aggiunti i periodi di sospensione, nella misura massima di unanno e sei mesi ciascuno, a decorrere dalla sentenza di primo grado e da quella di appello,contemplati dall'art. 159 cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.Dunque, dalla sentenza di condanna di primo grado, emessa il 01/06/2022, si è avutala sospensione del termine di prescrizione nei limiti di un anno e sei mesi; ed un’ulterioresospensione sino ad un massimo di un anno e sei mesi ha cominciato a decorrere dopol’emissione della sentenza d’appello, del 06/03/2025, con la conseguenza che ad oggi iltermine massimo prescrizionale non risulta ancora maturato.8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge inordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]