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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 39789/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I..

Premesso che con sentenza del 21/5/2024 il Tribunale di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5, lett. g),

I. 30 aprile 1962, n. 283, e la condannava alla pena di 400 euro di ammenda.

2. Rilevato che propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità (con particolare riguardo alla tipologia di preparato di carne utilizzato per la salsiccia), chiedendo l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, il minimo della pena.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - a prescindere dal carattere evidentemente fattuale della prima censura, dunque inammissibile in questa sede perché proprio della sola fase di merito - non si confronta affatto con l'ampia ed argomentata motivazione stesa dal Tribunale, che ha diffusamente analizzato la normativa di riferimento, specie di livello comunitario, con particolare riguardo agli additivi alimentari, così concludendo che la presenza di anidride solforosa all'interno della salsiccia esposta nel banco di vendita della macelleria gestita dalla ricorrente integra la contravvenzione contestata.

E' stata sul punto richiamata anche una nota del 20/1/2014 del Ministero della Salute, e, soprattutto, la giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 3, n. 36471 del 4/6/2019) che ha confermato la consumazione del reato in fattispecie identiche a quella in esame.

4. Ritenuto che le due ulteriori censure sono inammissibili, perché proposte - invero con un gravame - ancora in termini di fatto e, dunque, con caratteri preclusi di fronte alla Corte di cassazione.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 Il igliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I.. Premesso che con sentenza del 21/5/2024 il Tribunale di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5, lett. g), I. 30 aprile 1962, n. 283, e la condannava alla pena di 400 euro di ammenda. 2. Rilevato che propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità (con particolare riguardo alla tipologia di preparato di carne utilizzato per la salsiccia), chiedendo l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, il minimo della pena. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - a prescindere dal carattere evidentemente fattuale della prima censura, dunque inammissibile in questa sede perché proprio della sola fase di merito - non si confronta affatto con l'ampia ed argomentata motivazione stesa dal Tribunale, che ha diffusamente analizzato la normativa di riferimento, specie di livello comunitario, con particolare riguardo agli additivi alimentari, così concludendo che la presenza di anidride solforosa all'interno della salsiccia esposta nel banco di vendita della macelleria gestita dalla ricorrente integra la contravvenzione contestata. E' stata sul punto richiamata anche una nota del 20/1/2014 del Ministero della Salute, e, soprattutto, la giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 3, n. 36471 del 4/6/2019) che ha confermato la consumazione del reato in fattispecie identiche a quella in esame. 4. Ritenuto che le due ulteriori censure sono inammissibili, perché proposte - invero con un gravame - ancora in termini di fatto e, dunque, con caratteri preclusi di fronte alla Corte di cassazione. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 Il igliere estensore
Sentenza Cassazione n. 39789/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris