CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 27060/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 4266-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato n ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza n. 1E.)96/20 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depos ita il 7/09/2020; udita la relazione della caus: svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/20 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dife lsore di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato "istanza di rettifica ordinanza' rappresentando che, nel procedimento NRG 27256/2019, definito con provvedimento n. 18596/20, pubblicato in data 7 settembre 2020, il Collegio di questa stessa Sesta Sezione Civile - 3, ha dichiarato improcedibile il ricorso per regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avverso l'ordinanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza (con la c,uale era stato sospeso il giudizio n. 12551/2018 ivi incardinato tr;:: il Palmieri e l'Unito, sino al passaggio in giudicato della pronuncia relativa al procedimento penale n. 1444/2011 r.g.n.r. Procura (.1211a Repubblica presso il Tribunale di Monza, già definito in primo grado con decisione del Giudice di pace di Monza, avverso la quale erz., stato proposto appello) e ha omesso di provvedere sulle spese «nei confronti de/l'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensivg;- nel giudizio di legittimità, attività che, invece, sarebbe stata regolary, ente espletata; il predetto difensore ha pure evidenziato l'errore ma'..eriale rinvenibile nell'ultimo capoverso - del dispositivo dell'ordinanza r 18596/2020, essendo in essa indicata come data della camera di consiglio il 16 luglio 2010 anziché quella del 16 luglio 2020; il Presidente di questa Sezione, con provvedimento depositato il 17 febbraio 2021, ritenuto di intendere l'istanza in parola come volta a sollecitare l'attivazione i via officiosa del procedimento di correzione del preteso errori materiale, ha disposto l'iscrizione a ruolo del procedimento di correzione di errore materiale d'ufficio; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relator e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. rilevato che: dalle verifiche d'ufficio effettuate è emerso che il ricorso relativo al procedimento NRG 27256/19 è stato trasmesso dal Ruolo Generale alla Sezione Sesta Civile in data 18 dicembre 2019 con il solo Ric. 2021 n. 04266 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- fascicolo di parte ricorrente e con la parte [OSCURATO:PERSONA] risultante "intimata"; in data 9 febbraio 2021 la Sezione Terza Civile ha trasmesso alla Sezione Sesta il fascicolo contenente la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] relativa al richiamato ricorso ma rinvenuta all'interno del fascicolo relativo al ricorso NRG 18413/19, pendente presso la Sezione Terza Civile e con la stessa parte ricorrente; risulta, quindi, evidente ene il fascicolo contenente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in questione sia stato erroneamente inserito nel fascicolo NRG 18413/19 con la stessa parte ricorrente e sia stato rinvenuto soltanto il 9 febbrao 2021, successivamente, quindi, alla pubblicazione dell'ordinanza n. 18596/20, che ha definito il ricorso NRG 27256/19 e che, a seguito di tale rinvenimento, il fascicolo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia stato inserito nel fascicolo d'ufficio NRG 27256/19 e sia stata comunicata l'ordinanza n. 18596/20 in data 10 febbraio 2021 (v. nota della Cancelleria della Sezione Sesta Civile del 12 febbraio 2021); ritenuto che: nella specie, con riferimento alla mancanza della pur depositata memoria difensiva dell'Unito per mancato inserimento — a causa di un disguido della cancelleria — del fascicolo di parte di [OSCURATO:PERSONA] contenente detta memoria, dEpositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed inerente al ricorso NRG 27256/19, non sa ammissibile alcuna istanza di errore materiale, configurandosi, invece, un errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. (arg. ex Cass. 14/11/2019, n. 29634), denunciabile nei termini previsti dalla parte interessata, che neppure sembra potersi individuare nell'Unito, alla luce della motivazione dell'ordinanza n. 18596/20, con cui è stato ritenuto improcedibile il ricorso per regolamento di competenza (v. ordinanza appena citata p. 3 e 4); rilevato che: effettivamente, invece, nell'ultimo rigo del dispositivo dell'ordinanza n. 18596/20, :iepositata il 7 settembre 2020, risulta Ric. 2021 n. 04266 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -3- erroneamente indicata la data della camera di consiglio in cui è stata assunta la decisione, essendo stata la stessa indicata quale «16 luglio 2010» anziché quale «16 luglio 2020», come correttamente indicato sia a margine che nel penultimo rigo di p. 1 della medesima ordinanza, sicché deve procedersi alla relativa correzione; ritenuto che: alla luce di quanto sopra evidenziato, in accoglimento per quanto di ragione della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza di questa Corte n. 18596/20, depositata il 7 settembre 2020, nel senso che a p. 4, ultimo rigo del dispositivo, laddove è indicata la data di decisione quale «16 luglio 2010» la stessa sia corretta e sostituita con «16 luglio 2020», mentre vada dichiarata inammissibile nel resto la richiesta all'esame; non vi sia luogo a provvedere per le spese del presente procedimento (Cass., sez. un,, ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061), evidenziandosi pure che trattasi, nella specie, di procedimento di correzione degli errori materiali promosso su iniziativa dell'Ufficio, P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione la richiesta di correzione di errore materiale d'ufficio dell'ordinanza di questa Corte n. 18596/20, depositata il 7 settembre 2020, e dispone che nell'ultimo rigo del dispositivo di essa, a o. 4, la data della camera di consiglio in cui è stata assunta la decisic)ne, indicata erroneamente quale «16 luglio 2010» sia corretta e sostituita con «16 luglio 2020» e dichiara inammissibile nel resto la richiesta all'esame; dispone l'annotazione dei presente provvedimento sull'originale della richiamata ordinanza. Ric. 2021 n. 04266 sez. M3 - ud. 27-04-2W -4- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte