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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41876/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/06/2022 della corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette ie conclusioni del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 giugno 2022 la corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Gup del tribunale di Arezzo del 5 novembre 2019 con la quale, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati di cui all'art. 2 del D,Lgs. n. 74/2000.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo tre motivi di. impugnazione.

3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma I ett. b) cod. proc. pen.

Si contesta la rilevanza a fini penali dell'atto di • adesione a seguito di accertamento della Agenzia delle Entrate effettuato dall'imputato.

Con violazione del principi che presiedono il diritto di difesa.

4. Con il secondo motivo ha rappresentato vizi di motivazione, avendo la corte valorizzato le dichiarazioni di un soggetto emittente le false fatture contestate senza effettuarne alcun vaglio di .attendibilità, con conseguente assenza di elementi probatori a carico del ricorrente.

Anche a fronte della valutazione della agenzia delle Entrate che avrebbe ritenuto verosimile la tesi difensive per cui l'imputato avrebbe sostenuto costi considerevoli per ottenere prestazioni da parte di terzi.

Sarebbe altresì contradditoria la motivazione, e inoltre e si contesta l'utilizzo nei confronti dell'imputato di dichiarazioni di persona coinvolta a diverso titolo nel medesimo procedimento penale.

Senza vaglio di attendibilità.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comper la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., stante la mancata considerazione dei pagamenti effettuati dal ricorrente a seguito di accertamento con adesione ma 1 lett. b) cod. proc. pen., e attesa la sussistenza di tutti i presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.Devono essere considerati congiuntamente i primi due motivi siccome entrambi afferenti alla responsabilità del ricorrente'.

Essi sono inammissibili atteso che si traducono in una mera rivalutazione dei fatti, peraltro parziale ed operata senza considerare la complessiva e più che adeguata motivazione della corte di appello, che lungi dai valorizzare il solo atto di adesione, come prospettato dalla difesa, tiene conto altresì delle convergenti dichiarazioni di più soggetti che hanno disconosciuto la genuinità delle fatture utilizzate dall'imputato, senza che sul punto emerga alcuna ragionata critica.

Laddove la sola contestazione di attendibilità di uno dei dichiaranti, Pampana, oltre a risultare del tutto generica in assenza di ogni specificazione 'circa la ritenuta non genuinità delle relative dichiarazioni, appare anche nuova, e sotto tale aspetto specificamente inammissibile, ove si consideri che la corte di appello riassumendo, in assenza di ogni contestazione sul punto, le censure di appello proposte nei confronti del predetto soggetto, non cita alcuna critica riguardante l'attendibilità del medesimo.

A tale ultimo riguardo occorre ricordare che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli).

2. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Per le medesime ragioni immediatamente sopra esposte non risultando che la speciale tenuità dei fatti sia stata dedotta in sede di appello a fronte di una sentenza che dopo avere illustrato i motivi di gravame sul merito, respingendoli, esplicitamente sottolinea l'assenza di richieste subordinate. 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso .debba essere dichiarato, inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende atteso che tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese protessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/06/2022 della corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette ie conclusioni del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 giugno 2022 la corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Gup del tribunale di Arezzo del 5 novembre 2019 con la quale, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati di cui all'art. 2 del D,Lgs. n. 74/2000. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo tre motivi di. impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma I ett. b) cod. proc. pen. Si contesta la rilevanza a fini penali dell'atto di • adesione a seguito di accertamento della Agenzia delle Entrate effettuato dall'imputato. Con violazione del principi che presiedono il diritto di difesa. 4. Con il secondo motivo ha rappresentato vizi di motivazione, avendo la corte valorizzato le dichiarazioni di un soggetto emittente le false fatture contestate senza effettuarne alcun vaglio di .attendibilità, con conseguente assenza di elementi probatori a carico del ricorrente. Anche a fronte della valutazione della agenzia delle Entrate che avrebbe ritenuto verosimile la tesi difensive per cui l'imputato avrebbe sostenuto costi considerevoli per ottenere prestazioni da parte di terzi. Sarebbe altresì contradditoria la motivazione, e inoltre e si contesta l'utilizzo nei confronti dell'imputato di dichiarazioni di persona coinvolta a diverso titolo nel medesimo procedimento penale. Senza vaglio di attendibilità. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comper la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., stante la mancata considerazione dei pagamenti effettuati dal ricorrente a seguito di accertamento con adesione ma 1 lett. b) cod. proc. pen., e attesa la sussistenza di tutti i presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.Devono essere considerati congiuntamente i primi due motivi siccome entrambi afferenti alla responsabilità del ricorrente'. Essi sono inammissibili atteso che si traducono in una mera rivalutazione dei fatti, peraltro parziale ed operata senza considerare la complessiva e più che adeguata motivazione della corte di appello, che lungi dai valorizzare il solo atto di adesione, come prospettato dalla difesa, tiene conto altresì delle convergenti dichiarazioni di più soggetti che hanno disconosciuto la genuinità delle fatture utilizzate dall'imputato, senza che sul punto emerga alcuna ragionata critica. Laddove la sola contestazione di attendibilità di uno dei dichiaranti, Pampana, oltre a risultare del tutto generica in assenza di ogni specificazione 'circa la ritenuta non genuinità delle relative dichiarazioni, appare anche nuova, e sotto tale aspetto specificamente inammissibile, ove si consideri che la corte di appello riassumendo, in assenza di ogni contestazione sul punto, le censure di appello proposte nei confronti del predetto soggetto, non cita alcuna critica riguardante l'attendibilità del medesimo. A tale ultimo riguardo occorre ricordare che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). 2. Anche il terzo motivo è inammissibile. Per le medesime ragioni immediatamente sopra esposte non risultando che la speciale tenuità dei fatti sia stata dedotta in sede di appello a fronte di una sentenza che dopo avere illustrato i motivi di gravame sul merito, respingendoli, esplicitamente sottolinea l'assenza di richieste subordinate. 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso .debba essere dichiarato, inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende atteso che tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese protessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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