Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45046/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte territoriale ha confermato la sentenza con la quale lo stesso era stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624, 625, nn.2 e 7, cod.pen..

Il ricorso è inammissibile essendo l'unico motivo di impugnazione manifestamente infondato.

In particolare, la difesa dell'imputato ha ritenuto insussistente un idoneo compendio probatorio con specifico riferimento alla valenza da attribuire al riconoscimento fotografico del prevenuto operato da parte della persona offesa, in ordine al quale la difesa medesima ha richiamato le disposizioni contenute negli artt. 213 e ss., cod.proc.pen..

Va peraltro rilevato che la prospettazione è manifestamente distonica rispetto alle argomentazioni spese nella sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale ha invece valorizzato un verbale di individuazione fotografica, costituente prova atipica e diversa rispetto alla ricognizione e suscettibile di trasmigrare nel fascicolo del dibattimento all'esito della conferma in sede di prova dichiarativa ovvero su accordo delle parti (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); rilevando altresì che il motivo deve comunque ritenersi aspecifico non confrontandosi con le ulteriori argomentazioni spese dalla Corte territoriale e fondate anche sulle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 re este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte territoriale ha confermato la sentenza con la quale lo stesso era stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624, 625, nn.2 e 7, cod.pen.. Il ricorso è inammissibile essendo l'unico motivo di impugnazione manifestamente infondato. In particolare, la difesa dell'imputato ha ritenuto insussistente un idoneo compendio probatorio con specifico riferimento alla valenza da attribuire al riconoscimento fotografico del prevenuto operato da parte della persona offesa, in ordine al quale la difesa medesima ha richiamato le disposizioni contenute negli artt. 213 e ss., cod.proc.pen.. Va peraltro rilevato che la prospettazione è manifestamente distonica rispetto alle argomentazioni spese nella sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale ha invece valorizzato un verbale di individuazione fotografica, costituente prova atipica e diversa rispetto alla ricognizione e suscettibile di trasmigrare nel fascicolo del dibattimento all'esito della conferma in sede di prova dichiarativa ovvero su accordo delle parti (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); rilevando altresì che il motivo deve comunque ritenersi aspecifico non confrontandosi con le ulteriori argomentazioni spese dalla Corte territoriale e fondate anche sulle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 re este
Sentenza Cassazione n. 45046/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris