CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta-to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 310/2020depositata il 21/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12246/2021Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 17091/2026Data pubblicazione 31/05/2026RILEVATO CHE1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]chiedeva ingiungersi all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. ilpagamento dell'importo di € 5.946,64, a titolo di canoni dovuti per l'ac-cesso alla strada statale n. 85 “Venafrana”, Km 22+700, oggetto di con-cessione rilasciata con decreto di licenza n. 5403 del 26 aprile 1972 e di-sciplinare n. 1827 di pari data.1.1 Il Presidente del Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n.134/2010 del 17/03/2010.1.2 L'Oleificio proponeva rituale opposizione, deducendo l'inesisten-za del credito azionato, posto che il titolo concessorio prevedeva un cano-ne “una tantum”, già corrisposto all'atto del rilascio della concessione,avente durata a tempo indeterminato espressamente prevista nel discipli-nare del 1972, e che dunque nessun ulteriore importo era dovuto.1.3 Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell'op-posizione e rappresentando l'avvenuta scadenza dell'originaria concessio-ne per decorso del termine massimo di 29 anni previsto dall'art. 27, com-ma 5, d.lgs. 185/1992 (nuovo Codice della strada), da ritenersi prevalenteex art. 1374 cod. civ. sulla clausola che stabiliva la durata indeterminatadella concessione rilasciata.1.4 Con sentenza n. 143/2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieval'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 134/2010,rigettava le domande avanzate da entrambe le parti di risarcimento danniper lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., e condannava l'[OSCURATO:PERSONA] al pa-gamento delle spese di lite.In particolare, il Giudice di prime cure rilevava, così come eccepitoda parte attorea con memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., l'effi-cacia di giudicato della sentenza del Giudice di pace di Venafro n.86/2006, resa tra le medesime parti in un distinto giudizio instauratoNumero registro generale 12246/2021Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 17091/2026Data pubblicazione 31/05/2026dall'Oleificio avverso una sanzione amministrativa elevata da [OSCURATO:PERSONA] perviolazione dell'art. 22 del C.d.S. In tale sede, l'adito giudice aveva annul-lato il verbale, ritenendo sussistente ed efficace il titolo concessorio del1972. Riteneva, inoltre, che la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] non fos-se idonea a integrare prova sufficiente del credito azionato.2. Avverso tale pronuncia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'irri-levanza della sentenza del Giudice di pace di Venafro n. 86/2006, in quan-to resa su una diversa materia e priva di statuizioni in ordine alla debenzadel canone controverso; rappresentando l'efficacia della sentenza delT.A.R. Molise n. 367del 2012, poi confermata dalla pronuncia del Consigliodi Stato n. 2229/2014, che aveva invece stabilito la prevalenza dell'art.27, comma 5, del C.d.S. sulla clausola concessoria che ne prevedeva ladurata indeterminata; e lamentando, infine, la mancata valutazione delleulteriori prove documentali offerte.2.1 Si costituiva in giudizio l'Oleificio, chiedendo il rigetto del grava-me e ribadendo l'efficacia di giudicato della pronuncia del Giudice di pace,nonché il difetto di prova del credito.2.2 La Corte d'appello di Campobasso, pronunciandosi con sentenzan. 10/2020, pubblicata in data 21/10/2020, accoglieva l'appello e, in ri-forma della decisione di primo grado, rigettava l'opposizione a decreto in-giuntivo. In particolare, affermava che la sentenza del Giudice di pace nonpoteva costituire giudicato sul tema della validità della concessione, trat-tandosi di profili riservati alla Giurisdizione amministrativa, e riteneva in-vece vincolanti le successive pronunce del T.A.R. Molise e del Consiglio diStato, secondo cui la durata massima ventinovennale prevista dall'art. 27,comma 5, C.d.S. avrebbe effetto anche sulle concessioni stipulate ante-riormente. Riteneva, infine, non contestata dall'Oleificio nei modi e neitempi richiesti la documentazione posta a fondamento della pretesa credi-toria.Numero registro generale 12246/2021Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 17091/2026Data pubblicazione 31/05/20263. Avverso tale pronuncia l'Oleificio ha proposto ricorso per cassa-zione, notificato il 21/4/2021 ed articolato in quattro motivi di impugna-zione, cui ha resistito con tempestivo controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.CONSIDERATO CHE4. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi delloart. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione del Giudi-ce ordinario, assumendo che la controversia avrebbe dovuto essere devo-luta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto attinente all'e-sercizio di un potere autoritativo dell'ente concedente che incide unilate-ralmente sul rapporto concessorio.4.1. La censura è infondata, poiché il presupposto per l'emissionedel decreto ingiuntivo è il mancato pagamento dei canoni per l'accesso allastrada pubblica e non l'accertamento della durata della concessione, che,come spiegato dalla Corte d'appello e prima ancora dal Tribunale, rientratra le controversie diverse da quelle meramente patrimoniali di cui si di-scute avanti al Giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. b)d.lgs. 104/2010. Invece, la questione concernente la scadenza della con-cessione è stata proposta dinanzi al Giudice amministrativo, al quale si ri-volse proprio l'Oleificio, odierno ricorrente, per l'annullamento della nota diANAS con la quale gli veniva contestato il mantenimento in eserciziodell'accesso stradale privo del dovuto provvedimento di autorizzazione, edè stata risolta con la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] n. 367/2012, confermata dalConsiglio di Stato con sentenza depositata il 29/4/2014. Conseguente-mente, il riparto di giurisdizione è avvenuto conformemente alla legge edalla costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione,che da ultimo hanno chiarito che “le controversie concernenti indennità,canoni o altri corrispettivi - riservate, in materia di concessioni ammini-strative, alla giurisdizione del giudice ordinario - sono quelle dal contenutoNumero registro generale 12246/2021Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 17091/2026Data pubblicazione 31/05/2026meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'interventodella P.A. a tutela di interessi generali, mentre sussiste la giurisdizione delgiudice amministrativo laddove la domanda involga la verifica dell'azioneautoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio (cfr.Cass. Sez. Un. n. 24345/2025).5. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d'ap-pello omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai disconosciuto la validitàe l'efficacia del disciplinare 26 aprile 1972 n. 1827 e del relativo decreto dilicenza, dai quali risulterebbe espressamente una concessione a “durataindeterminata” con previsione di un “canone una tantum”.5.1. La censura è inammissibile.5.2. E' noto che la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può esserededotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento dellerisultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due pro-fili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scel-ta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanzedi cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escludernein concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli pongaalla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la suascienza personale (cfr. Cass. 4699/2018).Ancora, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contrad-dizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad al-Numero registro generale 12246/2021Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 17091/2026Data pubblicazione 31/05/2026cune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020).5.3. Ciò posto, nel caso di specie il giudice del merito ha spiegatoche Oleificio non aveva mai impugnato la documentazione posta a soste-gno della richiesta di decreto ingiuntivo, ma ha sempre e solo ritenuto le-gittimo l'esercizio del passaggio, così dando conto della valutazione proba-torio effettuata al fine di riconoscere la fondatezza della pretesa creditoriamonitoriamente azionata.6. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente si duole, in rela-zione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sen-tenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., peromessa pronuncia su un'eccezione decisiva, sostenendo che la Corte terri-toriale non avrebbe esaminato la dedotta inesistenza del titolo legittiman-te la pretesa creditoria, atteso che, ove la concessione fosse ritenuta sca-duta, difetterebbe in radice il fondamento giuridico del credito azionato.6.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità, non risul-tando dalla sentenza impugnata che l'Oleificio abbia mai sollevato la que-stione dell'intervenuta scadenza della concessione, posta invece dall'A-NAS, e risultando, al contrario, che l'odierno ricorrente abbia sempre so-stenuto che sulla clausola del disciplinare relativa alla validità dei titoli chegiustificavano il passaggio e sulla durata degli stessi si fosse formato ungiudicato sulla scorta della sentenza del Giudice di pace di Venafro n. 86/2026, nel senso di avallare la difesa dell'opponente circa la durata a tem-po indeterminato della concessione.7. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, proposto ai sensi delloart. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ., l'Oleificio lamenta la viola-zione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc.civ., l'omesso esame di un fatto decisivo, nonché la motivazione apparen-te, perplessa e incomprensibile, censurando la sentenza nella parte in cuiha ritenuto provata la pretesa creditoria sulla base della fattura, delleNumero registro generale 12246/2021Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 17091/2026Data pubblicazione 31/05/2026scritture contabili e delle richieste di pagamento prodotte da [OSCURATO:PERSONA], quali-ficandole come “non contestate”, benché fossero state specificamentecontestate. Aggiunge altresì parte ricorrente che una volta affermata l'as-serita scadenza del disciplinare e del decreto di licenza, difetta il titolo delcredito, sicché i predetti documenti contabili sono inidonei a costituire pie-na prova nel giudizio di cognizione.7.1. La censura è inammissibile in relazione alla dedotta violazionedegli art. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.7.2. E' noto, infatti, che dette censure possono essere formulate solocon la specifica descrizione da parte del ricorrente in cassazione, in rela-zione all'art. 115 cod. proc. civ., delle posizioni assunte dalle parti in ordi-ne all'allegazione dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesaazionata o dell'errore percettivo sulla ricognizione del contenuto oggettivodelle prove poste a fondamento della decisione, ovvero, in relazione alloart. 2697 cod. civ., dell'errore compiuto dal giudice del merito in relazioneall'attribuzione dell'onere probatorio, dovendosi altrimenti riconoscere chela censura mira a colpire la conclusione formulata dallo stesso sulla basedel prudente apprezzamento del raccolto compendio probatorio (cfr. Cass.Sez. Un. 20870/2020; Cass. 26739/2024).7.3. Ciò posto, nel caso di specie la censura ex art. 360, comma 1 n.3 cod. proc. civ. non è formulata nei suddetti termini, ma si limita a con-testare l'intervenuta valorizzazione della fattura e delle scritture contabilicon riguardo alla prova della pretesa creditoria ritenuta fondata.7.4. Con riguardo alla censura di omesso esame di fatto decisivo lacensura è infondata, avendo la Corte d'appello argomentato che l'opposi-zione dell'Oleificio era basata esclusivamente sulla ritenuta validità dei ti-toli, desunta dall'interpretazione del disciplinare del 1972 e dal decreto dilicenza sempre del 1972, alla luce del giudicato di cui alla sentenza delGiudice di pace di Venafro n. 86/2006, e che tale assunto non era condivi-sibile alla stregua delle statuizioni del [OSCURATO:PERSONA] come confermate dalNumero registro generale 12246/2021Numero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 17091/2026Data pubblicazione 31/05/2026Consiglio di Stato, con ciò smentendo la decisività dei titoli allegatidall'opponente.7.5. Si tratta di considerazioni che danno conto del percorso motiva-zionale seguito dalla Corte d'appello e che conducono anche al rigetto del-la censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ.8. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto.9. In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente ècondannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente,nella misura liquidata in dispositivo.10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese di lite a favore di parte controricorrente, liquidate in Euro 2.500,00per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spe-se generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà at-to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par-te del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino