Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 17233/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la successiva memoria difensiva in data 21/03/2024 di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, per non avere la Corte d'appello riqualificato la condotta contestata nei termini di cui all'art. 624 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomentazioni meramente reiterative del corrispondente motivo di appello ed adeguatamente disattese da parte della corte di merito; che la Corte territoriale ha argomentato con motivazione coerente e non illogica - e perciò insindacabile - la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., in considerazione dell'omessa indicazione di elementi giustificativi del possesso del bene, dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni autoaccusatorie rese sul punto dall'imputato, nonché della strumentalità di esse in relazione alla sopravvenuta improcedibilità d'ufficio del reato di furto per effetto del regime introdotto dal d.lvo 150/2022; considerato che, rispetto alla coerenza e linearità della motivazione, il ricorrente omette di indicare circostanze rilevanti di segno contrario, limitandosi ad affermazioni generiche ed assertive; ritenuto che, il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa concessione della continuazione con il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è, del pari, pedissequamente reiterativo del corrispondente motivo di appello incensurabilmente disatteso dalla Corte territoriale, che ha correttamente escluso l'esistenza di un vincolo finalistico tra i reati separatamente giudicati in considerazione, ad onta della contiguità spazio-temporale tra i medesimi, della progressione meramente occasionale ed estemporanea della condotta di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, Hamami, Rv. 266179); che, anche sul punto, il ricorrente omette di indicare con sufficiente specificità elementi di segno contrario idonei a disarticolare il complessivo giudizio reiettivo formulato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la successiva memoria difensiva in data 21/03/2024 di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, per non avere la Corte d'appello riqualificato la condotta contestata nei termini di cui all'art. 624 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomentazioni meramente reiterative del corrispondente motivo di appello ed adeguatamente disattese da parte della corte di merito; che la Corte territoriale ha argomentato con motivazione coerente e non illogica - e perciò insindacabile - la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., in considerazione dell'omessa indicazione di elementi giustificativi del possesso del bene, dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni autoaccusatorie rese sul punto dall'imputato, nonché della strumentalità di esse in relazione alla sopravvenuta improcedibilità d'ufficio del reato di furto per effetto del regime introdotto dal d.lvo 150/2022; considerato che, rispetto alla coerenza e linearità della motivazione, il ricorrente omette di indicare circostanze rilevanti di segno contrario, limitandosi ad affermazioni generiche ed assertive; ritenuto che, il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa concessione della continuazione con il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è, del pari, pedissequamente reiterativo del corrispondente motivo di appello incensurabilmente disatteso dalla Corte territoriale, che ha correttamente escluso l'esistenza di un vincolo finalistico tra i reati separatamente giudicati in considerazione, ad onta della contiguità spazio-temporale tra i medesimi, della progressione meramente occasionale ed estemporanea della condotta di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, Hamami, Rv. 266179); che, anche sul punto, il ricorrente omette di indicare con sufficiente specificità elementi di segno contrario idonei a disarticolare il complessivo giudizio reiettivo formulato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile
Sentenza Cassazione n. 17233/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris