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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 23121/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Potenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 615- ter, cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputata, il 2 marzo 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del giorno 11 marzo 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. peri. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso - che denunciano, rispettivamente, la violazione dell'art. 615-ter cod. pen. e il vizio dimotivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata e alla qualificazione del suo fatto - sono manifestamente infondati e si limitano a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (secondo cui, peraltro, sub specie dell'art. 615-ter cod. pen. anche il dissenso tacito: cfr. Sez.

U, n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 2012, Casani, Rv. 251269 - 01) e con motivazione congrua e logica, ha confermato la prima decisione rimarcando che l'imputata ha fatto consapevolmente accesso al profilo personale dell'applicativo Facebook della persona offesa, contro la volontà di quest'ultima, profilo rispetto al quale il ricorso contiene il medesimo ordine di allegazioni volte a ottenere un alternativo apprezzamento di merito (senza dedurre il travisamento della prova), a fronte di una motivazione che ha escluso che gli elementi di fatto deponessero per il consenso della persona offesa; considerato che il terzo motivo - che assume il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in relazione alla richiesta di concessione della non menzione della condanna - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata anche sul punto contiene una motivazione congrua rispetto all'allegazione al limite dell'inammissibilità per genericità dell'atto di appello (cfr. quarto motivo di appello); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Potenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 615- ter, cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputata, il 2 marzo 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del giorno 11 marzo 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. peri. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso - che denunciano, rispettivamente, la violazione dell'art. 615-ter cod. pen. e il vizio dimotivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata e alla qualificazione del suo fatto - sono manifestamente infondati e si limitano a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (secondo cui, peraltro, sub specie dell'art. 615-ter cod. pen. anche il dissenso tacito: cfr. Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 2012, Casani, Rv. 251269 - 01) e con motivazione congrua e logica, ha confermato la prima decisione rimarcando che l'imputata ha fatto consapevolmente accesso al profilo personale dell'applicativo Facebook della persona offesa, contro la volontà di quest'ultima, profilo rispetto al quale il ricorso contiene il medesimo ordine di allegazioni volte a ottenere un alternativo apprezzamento di merito (senza dedurre il travisamento della prova), a fronte di una motivazione che ha escluso che gli elementi di fatto deponessero per il consenso della persona offesa; considerato che il terzo motivo - che assume il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in relazione alla richiesta di concessione della non menzione della condanna - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata anche sul punto contiene una motivazione congrua rispetto all'allegazione al limite dell'inammissibilità per genericità dell'atto di appello (cfr. quarto motivo di appello); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
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