CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 16630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblicoinistero, in persona del Sostituto P ocuratore1«. ‘[OSCURATO:PERSONA]\41Apt C." r-cf4t 3 *kin %J\ 1J che ha concluso chiedendo \\*1 1 4 4.1s4 \\•klzh . -%\‘, \\\ ~e4 :\s• nspt(k‘\» ‘11./14/4,3 cN"\,,\. k-izt•[OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Avezzano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d. Igs. n. 286 del 1998, perché senza giustificato motivo non ottemperava all'ordine del Questore di L'Aquila, emesso in data 30 maggio 2019 e notificatogli in pari data, di lasciare il territorio nazionale, fatto commesso in Avezzano il 4 febbraio 2020. L'imputato, nonostante l'ordine di espulsione del Questore di L'Aquila notificato il 30 maggio 2019, è stato sorpreso nel territorio italiano e non v'è prova che, nelle more, sia uscito e rientrato in Italia. Non versava in stato di indigenza in quanto era domiciliato in una abitazione e, come è stato provato, aveva disponibilità economiche, sebbene legate ad una attività illecita, quella del commercio di stupefacenti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo e secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il fatto è stato erroneamente qualificato, atteso che l'imputato è già gravato di due precedenti condanne per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione del Questore di L'Aquila del 5 maggio 2019, entrambe emanate per violazione dell'art. 14, comma 5 -ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Il fatto va dunque collocato nella fattispecie di cui all'art. 14, comma 5 -quater, d. Igs. n. 286 del 1998 e, in ogni caso, la nuova condanna scaturita dalla medesima contestazione in ordine all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, costituisce bis in idem. 2.2. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per non aver considerato lo stato di indigenza dell'imputato, che si trovava nell'assoluta impossibilità di poter ottemperare alla richiesta di abbandonare il territorio nazionale poiché sprovvisto di mezzi economici idonei. 2.3.Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.4. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Successivamente il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è soltanto in parte fondato e merita dunque parziale accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace non ha motivato in alcun modo la decisione di non applicare le circostanze attenuanti generiche e si è limitato ad affermare che non possono essere concesse. La carenza di motivazione è palese e non è dato desumere una giustificazioen della decisione negativa neanche implicitamente da altri passaggi argomentativi della sentenza che, pertanto, sul punto deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Avezzano, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. 3. I primi due motivi sono inammissibili per difetto di interesse. Il ricorrente ha denunciato un errore di qualificazione del fatto invocando l'applicazione di una norma incriminatrice la cui violazione è più severamente punita. Non ha poi considerato che, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'inottemperanza a un nuovo ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dopo che, in precedenza, un analogo ordine, disposto in luogo dell'accompagnamento alla frontiera, sia rimasto ineseguito, integra il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che concorre con quello di cui al comma 5-ter della medesima norma per l'inadempimento al primo provvedimento" - Sez. 1, n. 6921 del 08/02/2022, Rv. 282622 -. Nell'articolazione dei motivi non ha dedotto, con la necessaria specificità, quale possa essere l'interesse concreto ed attuale ad una qualificazione del fatto in termini tali da comportare un maggior pena. Non ha poi considerato, nella richiesta di applicazione del divieto del bis in idem, che di identità del fatto omissivo permanente può dirsi sempre che siano identici i momenti temporali di commissione e che la condanna per un periodo di protrazione dell'ingiustificata violazione dell'ordine di allontanamento segna la alterità di quell'arco temporale di omissione rispetto alla persistenza della violazione dell'ordine che abbia a connotare il periodo successivo alla condanna. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha dato atto della disponibilità in capo all'imputato di un immobile e ha adombrato il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti, elementi da cui ha tratto il convincimento dell'assenza di uno stato di indigenza. Al di là del valore che tali elementi possono assumere per dare prova del possesso di mezzi finanziari necessari per allontanarsi dal territorio dello Stato, quel che rileva è la mancanza di qualsivoglia elemento di fatto da cui dedurre il paventato stato di indigenza. Si consideri a tal proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che "in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino" - Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Rv. 282216 -. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Già la prospettazione di ricorso, in cui si sono richiamate ben due precedenti condanne per la medesima violazione ora oggetto di contestazione, è tale da rendere manifesta l'infondatezza della pretesa di considerare particolarmente tenue il fatto in imputazione. 5. Per le ragioni dette, fermo l'annullamento parziale in punto di attenuanti generiche, il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Avezzano, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 30 ma