CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 28407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso generico ed in fatto sulla affermazione di responsabilità basata sulla ineccepibile ricostruzione in fatto desunta dalla inattaccata ed inattaccabile versione data dai pubblici ufficiali; che, del pari generica è la censura sul trattamento sanzionatorio sia in relazione alla generica richiesta di esclusione della recidiva che di pretesa prevalenza delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023