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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 34655/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato la detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 21 luglio 2020 e sospesa, in via provvisoria, dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento con provvedimento del 12 agosto 2021; Ritenuto inammissibile il ricorso, con il quale si denuncia la incorsa violazione del diritto di difesa, per essere smentita dagli atti processuali la dedotta violazione di norma processuale, in quanto l'emissione del decreto di irreperibilità, che è in atti, e la notifica, ex art. 159 cod. proc. pen., del decreto di fissazione dell'udienza risultano antecedenti alla traduzione in carcere del ricorrente, avvenuta in data 17 agosto 2021; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato la detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 21 luglio 2020 e sospesa, in via provvisoria, dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento con provvedimento del 12 agosto 2021; Ritenuto inammissibile il ricorso, con il quale si denuncia la incorsa violazione del diritto di difesa, per essere smentita dagli atti processuali la dedotta violazione di norma processuale, in quanto l'emissione del decreto di irreperibilità, che è in atti, e la notifica, ex art. 159 cod. proc. pen., del decreto di fissazione dell'udienza risultano antecedenti alla traduzione in carcere del ricorrente, avvenuta in data 17 agosto 2021; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 34655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris