CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ricondotto il reato di furto all'ipotesi del tentativo, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione sulla recidiva, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, con una motivazione succinta, ma non per questo illogica, ha spiegato come il nuovo episodio di furto sia espressivo di una maggiore pericolosità sociale se posto a raffronto "dei numerosissimi precedenti penali, della recente denuncia in stato di libertà per reato analogo, della violazione della misura di prevenzione del divieto di dimora nel Comune di Roma"; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, è manifestamente infondato, poiché, come ha già spiegato la Corte di appello, il tentato furto ha riguardato 2 profumi (e quindi beni voluttuari che nulla hanno a che fare con l'asserito stato di indigenza) del valore di 128,50 euro, tentativo che, se condotto a termine, avrebbe cagionato alla persona offesa un danno niente affatto irrisorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec