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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12393/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a OSSERVA

1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè genericamente formulato, senza confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato, nonché costruito anche secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità: si chiede la rqualificazione della condotta di reato in tentato furto con valutazioni in punto di fatto, il sindacato delle quali non è consentito in sede di legittimità (sul tema, la giurisprudenza è consolidata: cfr., tra tutte le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Inoltre, la Corte d'Appello ha già valutato ampiamente, con argomentazioni puntuali in diritto (vedi pagg. 3, 4 della sentenza), l'obiezione relativa al fatto che la condotta dell'imputato, in concorso con altro complice, fosse stata osservata casualmente da un agente di polizia giudiziaria che è intervenuto subito dopo la sottrazione della borsa provento del furto.

Al riguardo, deve condividersi la giurisprudenza consolidata secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez.

U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186, che ha ritenuto l'ipotesi tentata nel furto in supermercato osservato continuativamente dagli addetti alla vigilanza per conto della proprietà e monitorato in forma stringente, con appositi rilevatori della merce, sì da non consentire neppure per un momento il conseguimento di effettiva disponibilità della res da parte di chi agisce).

2. Considerato, inoltre, che il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, sulla ritenuta configurabilità della recidiva, nonché l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StM;F:al.p",, DEPOS/[OSCURATO:PERSONA] CfiN LEFILA - ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè genericamente formulato, senza confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato, nonché costruito anche secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità: si chiede la rqualificazione della condotta di reato in tentato furto con valutazioni in punto di fatto, il sindacato delle quali non è consentito in sede di legittimità (sul tema, la giurisprudenza è consolidata: cfr., tra tutte le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, la Corte d'Appello ha già valutato ampiamente, con argomentazioni puntuali in diritto (vedi pagg. 3, 4 della sentenza), l'obiezione relativa al fatto che la condotta dell'imputato, in concorso con altro complice, fosse stata osservata casualmente da un agente di polizia giudiziaria che è intervenuto subito dopo la sottrazione della borsa provento del furto. Al riguardo, deve condividersi la giurisprudenza consolidata secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186, che ha ritenuto l'ipotesi tentata nel furto in supermercato osservato continuativamente dagli addetti alla vigilanza per conto della proprietà e monitorato in forma stringente, con appositi rilevatori della merce, sì da non consentire neppure per un momento il conseguimento di effettiva disponibilità della res da parte di chi agisce). 2. Considerato, inoltre, che il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, sulla ritenuta configurabilità della recidiva, nonché l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StM;F:al.p",, DEPOS/[OSCURATO:PERSONA] CfiN LEFILA - ogg
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