CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 50760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/09/2022 dalla Corte d'Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il ricorrente non punibile per la particolare tenuità del fatto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, in data 23/02/2021, con la quale CEPPODOMO Romano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 11 d.I n. 201 del 2011 in relazione agli artt. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 e 483 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione H CEPPODOMO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vioiazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pan. Si censura :a sentenza per non essersi la Corte attenuta ai parametri normativi per l'applicazione dell'istituto (particolare tenuità dell'offesa e con abitualità dei compoamento), avendo fatto riferimento ad una "pluralità di atti' che peraltro pacificamente non corrispondeva ad una pluralità di condotte, avendo C.EPPODOMO effettuato una unica produzione documentale all'Agenzia delle Entrat,e. Tale circostanza escludeva di escludere la fondatezza del rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, relativo al carattere "non occasionale della condotta". 2.2. Estinzione dei reato per intervenuta prescrizione. Si deduce che, anche tenendo conto dei periodi di sospensione, il termine massimo prescrizionale r sultava, già alla data di proposizione del ricorso, ampiamente superato. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita :'annuiiarriento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il ricorrente non punibile ai sensi dell'art. 131 -bis cod. pen. A sostegno dell'assunto, si osserva che ia Corte d'Appello avrebbe adeguatamente dovuto valutare, ai sensi del novellato an: . 131-bis, la condotta successiva al reato: dalla sentenza impugnata, emergeva infatti che il CEPPODUONIO aveva non solo collaborato con gli inquirenti, ma aveva anche integralmente pagato per intero gli oneri pecuniari conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso impone VanntTharnento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere ampiamente decorso termine massimo prescrizionale relativo al reato ascritto al ricorrente (circostanza peraltro dedotta con il secondo motivo di ricorso). 2. Deve in particolare osservarsi che la Corte d'Appello, pur avendo mostrato 'aiutare positivamente la condotta del CEPPODOMO successiva al reato - avendo dato atto, in particolare, della collaborazione con gli inquirenti e dieii'intedrale pagamento delle somme dovute - ha escluso l'applicabilità dell'art. :3n-uL coc. pen.„ ritenendo "insuperabile" il dato costituito dalla oggettiva pluraltà degli atri interessati: circostanza ritenuta "di per sé sola attestante una condotta dei CEPPODC10 tutt'altro che occasionale e/o episodica" (cfr. pag. 5 della sentenza impuonata). Si è geraltrO già accennato, a tal proposito, che la difesa ha obiettato - con argorrientazioni certamente non connotate da manifesta infondatezza - che la piuralità di atti valorizzata dalla Corte territoriale era in realtà stata oggetto di una Li:nide produzione, n.e.i'ambito di una condotta connotata da contestualità spazio- temporale e da un unico fine perseguito. Circostanze ritenute dalla difesa ricorrente idonee a privare di rilievo significativo tale elemento, nella doverosa valutazione di "non occasionailtà" della condotta, nella prospettiva di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Quanto fin cui esposto impone peraltro, come già accennato, 'annuiiarnento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati ascritti al CE.PPODOMO estinti per :i compiuto decorso del termine massimo prescrizionale. Deve invero darsi seguito ail'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «la deciaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione celia punibiiità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pan., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per i'imputato, mentre !a seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua mate:-:a,ità storica e giuridica» (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 28222.4 - 01). P.Q.M. Annui:a senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per ,73rescr:z:one. Cosi so I 9 novembre 2023 C