CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16540/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] N2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoLuigi Garofalo– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 3228/2020, de-positata il 07/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/01/Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicazione 27/05/20262026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 3228/2020, pubblicata in data 7 dicembre 2020,la Corte d'appello di Venezia, ha respinto sia l'appello principale propo-sto da S-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) sia l'appello inciden-tale proposto da [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. N. 2 [OSCURATO:PERSONA], avversola sentenza del Tribunale di Treviso n. 1112/2016, pubblicata il 28aprile 2016.2. La controversia era stata introdotta dalla [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. N. 2MARCA [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva agito chiedendo di: accertare ilgrave inadempimento della S-[OSCURATO:PERSONA] rispetto alle obbligazioni as-sunte con un contratto in data 8 agosto 2000; dichiarare la risoluzionedel medesimo contratto; condannare la S-[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento ditutti i danni subiti.A fondamento della domanda, l'odierna ricorrente incidentale avevaesposto che la società convenuta si era resa inadempiente agli obblighicontrattuali relativi alla fornitura di un software destinato alla gestionedel personale, il quale avrebbe dovuto consentire controlli alla duplica-zione anagrafica concernenti l'archivio informatico al fine di impedireche chiunque potesse alterare i dati anagrafici inseriti nel sistema.Per contro, aveva proseguito l'[OSCURATO:PERSONA], una delle sue dipendentiaddetta al servizio di gestione del personale era riuscita a sottrarreall'[OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di € 4.069.141,85 proprio grazieall'alterazione di dati informatici, utilizzando le anagrafiche dei mediciSAI (medici specialisti ambulatoriali in convenzione) cessati dal rap-porto di collaborazione per sostituire il relativo nominativo e coordinatebancarie con quelli di familiari ed amici, predisponendo i cedolini ne-Sez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicazione 27/05/2026cessari alla emissione dei mandati di pagamento e successivamenteripristinando la situazione originaria.Costituitasi regolarmente l'odierna ricorrente principale, la qualeaveva contestato la fondatezza della domanda, il Tribunale di Treviso,dopo l'espletamento di due consulenze tecniche, aveva parzialmenteaccolto la domanda, affermando la sussistenza di un inadempimentodell'odierna ricorrente principale rispetto alle obbligazioni assunte conil contratto e condannandola alla corresponsione della somma di €1.102.983,51.3. La Corte d'appello di Venezia ha, in primo luogo, disatteso i mo-tivi di gravame formulati dall'odierna ricorrente principale, disatten-dendo in particolare – per quel che rileva ancora nella presente sede –le argomentazioni con le quali la parte deduceva l'applicabilità alla fat-tispecie della disciplina in tema di vizi nell'appalto, conseguentementeinvocando decadenza e prescrizione della garanzia.Ha, infatti, opinato la Corte territoriale che il Giudice di prime cureaveva correttamente ricondotto la fattispecie non alla garanzia per vizinell'appalto bensì ad una ipotesi di inadempimento contrattuale, taleda giustificare la risoluzione del contratto e la domanda di risarcimentodei danni.La Corte territoriale ha poi disatteso anche il gravame incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. N. 2 [OSCURATO:PERSONA] esaminando congiunta-mente il complesso di otto motivi da quest'ultima articolati, ed osser-vando in particolare che gli stessi si sostanziavano nella riproposizionedelle stesse difese proposte in primo grado senza in alcun modo “con-futare quelli che rappresentano i punti cardine sui quali è strutturatal'intera sentenza e che hanno determinato il rigetto delle domande oggiriproposte”, risultando in tal modo privi di specificità.Sez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicazione 27/05/20264. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. N.2 [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce,in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1667 e1668 c.c. nonché la falsa applicazione degli artt. 1453 e 2946 c.c.Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che la fatti-specie concreta esulasse dall'ambito della garanzia per vizi nell'appaltoe rientrasse invece nell'ambito generale dell'inadempimento.La ricorrente richiama i criteri che, in linea generale, verrebbero adistinguere le due ipotesi ed evidenzia che nella specie gli stessi giudicidi merito hanno ritenuto sussistenti delle carenze tecniche del softwareche, come tali – ed a maggior ragione in considerazione del fatto chenei due gradi di merito l'inadempimento era stato comunque ritenutoparziale ‒ dovevano essere ricondotte agli artt. 1667 segg. c.c., conconseguente applicazione della relativa disciplina in materia di deca-denza e prescrizione, che la ricorrente medesima rammenta di avereinvocato sin dall'atto della costituzione in prime cure.2. Il ricorso incidentale è affidato a quindici motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ai sensi dell'art. 342 c.p.c., peromessa dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello diSigma”.Sez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicazione 27/05/2026Deduce la ricorrente incidentale che la decisione impugnata, in al-ternativa, o ha dichiarato inammissibile – al di là della formulazioneusata ‒ il primo motivo di appello della ricorrente principale – dal checonseguirebbe l'inammissibilità dello stesso ricorso principale, che nonimpugna la declaratoria di inammissibilità – oppure ha statuito nel me-rito dell'appello – dal che deriverebbe la nullità della decisione per vio-lazione dell'art. 342 c.p.c. con sollecitazione a questa Corte perchécassi e decida nel merito, dichiarando inammissibile il motivo di ap-pello.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la “nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c.,per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno sollevatadall'[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.”.2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2,n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione conriferimento all'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'AziendaU.L.S.S.”.2.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ai sensi degli artt. 324, 342c.p.c. e 2909 c.c., per omessa dichiarazione di inammissibilità dei primitre motivi d'appello di Sigma, giacché contrastanti con il giudicatoesterno fatto valere dall'[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.”.2.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., conriferimento all'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'AziendaU.L.S.S.”.I quattro motivi dal secondo al quinto possono essere sintetizzaticongiuntamente, in quanto censurano tutti la decisione della Corte ve-Sez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicazione 27/05/2026neziana nella parte in cui la stessa ha dichiarato assorbita l'eccezionedi giudicato esterno sollevata dalla ricorrente principale.I motivi, su tale profilo, deducono, progressivamente ed in via su-bordinata: 1) il vizio di omessa pronuncia; 2) per l'ipotesi in cui si rav-visi un rigetto implicito, il difetto di motivazione; 3) sempre per l'ipotesiin cui si ravvisi un rigetto implicito, la violazione dell'art. 342 c.p.c. pernon aver dichiarato inammissibili i tre motivi di appello dell'odierna ri-corrente principale che sarebbero coperti dal giudicato; 4) la violazionedel giudicato.2.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ai sensi dell'art. 342 c.p.c., conriferimento agli otto motivi di appello incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.erroneamente dichiarati inammissibili”.2.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa motivazione,con riferimento agli otto motivi di appello incidentale dell'AziendaU.L.S.S.”.I motivi sesto e settimo possono essere sintetizzati congiunta-mente, in quanto con essi la ricorrente incidentale censura la statui-zione con la quale la Corte d'appello ha complessivamente disatteso gliotto motivi di appello da essa formulati.La ricorrente incidentale, dopo avere evidenziato che i motivi sonostati disattesi con formula di rigetto, ma che la motivazione adottatadalla Corte territoriale presenta i caratteri di una declaratoria di inam-missibilità, deduce, in via subordinata:− la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello rite-nuto i motivi inammissibili ‒ in quanto meramente reiterativi delledifese svolte in prime cure e privi di adeguato confronto con laSez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicazione 27/05/2026decisione del Tribunale – argomentando in contrario che i motivicontenevano specifiche censure alla decisione appellata;− la nullità della sentenza per avere la stessa respinto i motivi digravame con motivazione che deve ritenersi meramente appa-rente.2.8. Con l'ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. e1655 c.c., con riferimento all'interpretazione e alla qualificazione delcontratto inter partes dell'8 agosto 2000”.2.9. Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455c.c., con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di data8 agosto 2000 formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.”.2.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2050 e 2055 c.c.2.11. Con l'undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227,comma 1, c.c.2.12. Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa moti-vazione, con riferimento all'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.”.2.13. Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt.1174, 1218 e 1223 c.c., con riferimento al danno non patrimoniale ar-recato da Sigma (oggi S-OLD)”.I motivi dall'ottavo al tredicesimo vengono formulati dalla ricor-rente incidentale per l'ipotesi in cui si ritenga che la Corte d'appelloSez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicazione 27/05/2026abbia respinto nel merito i motivi di gravame, e con essi si censura ladecisione impugnata per aver:− [8] interpretato e qualificato il contratto concluso tra le parti comemero contratto di appalto di servizi informatici, e non come con-tratto avente ad oggetto anche l'obbligo della ricorrente principaledi operare un controllo e trattamento dei dati e quindi come pre-stazione di servizi professionali;− [9] disatteso il rigetto della domanda di risoluzione del contratto,senza valutare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.,dando erroneamente rilievo alla prosecuzione anche successivadel rapporto ed omettendo di valutare l'entità delle conseguenzedell'inadempimento;− [10] omesso di riconoscere alla ricorrente incidentale il risarci-mento dei danni anche a titolo extracontrattuale ed altresì omessodi riconoscere il risarcimento dei danni in concorso con la dipen-dente della ricorrente incidentale che si era resa responsabile dellecondotte fraudolente, con diritto della stessa ricorrente incidentaleal risarcimento dei danni non prevedibili e del danno non patrimo-niale;− [11] disatteso il motivo di gravame con il quale l'odierna ricorrenteincidentale contestava la decisione di prime cure nella parte in cuiaveva ritenuto sia di ravvisare un concorso di colpa ex art. 1227c.c. della stessa ricorrente incidentale sia di quantificare tale con-corso nella misura dell'80%;− [12] sempre determinato – con motivazione contraddittoria – lamisura del concorso di colpa della ricorrente incidentale nella mi-sura dell'80%;− [13] disatteso il motivo di gravame con il quale l'odierna ricorrenteincidentale contestava la decisione di prime cure nella parte in cuiSez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicazione 27/05/2026quest'ultima aveva escluso la possibilità di riconoscere un dannonon patrimoniale da inadempimento contrattuale.2.14. Con il quattordicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ai sensi degli artt.194 ss. c.p.c., con riferimento all'omessa dichiarazione di nullità dellaprima C.T.U. svolta in giudizio”.Si censura la decisione impugnata per non aver accolto l'ottavomotivo di appello, con il quale veniva censurata la decisione impugnataper non aver dichiarato la nullità della prima delle due consulenze tec-niche disposte nel corso del giudizio di prime cure.2.15. Con il quindicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ai sensi dell'art. 346c.p.c., con riferimento alla riproposizione in appello di domande, ecce-zioni e difese da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. erroneamente dichiaratagenerica”.Si censura, infine, la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha ritenuto generica e non valutabile la riproposizione ex art.346 c.p.c., da parte dell'odierna ricorrente incidentale, di alcune que-stioni non esaminate dal giudice di prime cure.La ricorrente contesta il giudizio di genericità, deducendo di avereoperato una puntuale riproposizione delle questioni.3. Il ricorso principale è inammissibile.3.1. In primo luogo, va osservato che il ricorso presenta una evi-dente carenza sul piano del rispetto della regola di specificità di cuiall'art. 366 c.p.c.La ricorrente, infatti, deduce di aver sollevato l'eccezione di prescri-zione e decadenza sin dal giudizio di primo grado, limitandosi tuttaviaa localizzare genericamente gli atti processuali, senza la minima ripro-duzione del loro contenuto essenziale, secondo i criteri da questa CorteSez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicaz ion e 27/05/2026ormai da tempo dettati (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 4/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 6/09/2021).3.2. Ulteriore carenza sul piano del rispetto dell'art. 366 c.p.c. èravvisabile in relazione alle contestazioni che la ricorrente muove allavalutazione dell'inadempimento che le è stato attribuito dalle due de-cisioni di merito.Anche in questo caso, infatti, la ricostruzione del contenuto delleintese tra le parti – evidentemente imprescindibile per un'adeguata va-lutazione del merito del ricorso ‒ appare priva della necessaria specifi-cità, dal momento che il ricorso omette di riprodurre, nei loro contenutiessenziali, le previsioni del contratto che le parti avevano concluso.3.3. Infine, osserva questa Corte che il motivo di ricorso non vienead aggredire adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impu-gnata.La Corte di Venezia, infatti, ha basato la propria decisione sulla pre-liminare qualificazione dell'operazione contrattuale in termini di appaltodi servizi di software e quindi sulla individuazione delle prestazioni gra-vanti sull'odierna ricorrente in termini non di mera realizzazione delsoftware in sé, ma anche di gestione operativa del sistema, in mododa assicurarne una operatività idonea ad evitare l'alterazione dei datiinformatici (§§ 2.7 e 2.8 della sentenza).La Corte d'appello, quindi, affermata anche la sussistenza di un ina-dempimento agli obblighi integrativi strumentali desumibili dall'appli-cazione della clausola generale di buona fede e correttezza di cui agliartt. 1375 e 1175 c.c. – da questa Corte ormai ritenuti espressioni diun medesimo principio (da ultimo Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 656 del10/01/2025 e Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021) – ègiunta alla conclusione per cui l'odierna ricorrente era venuta a dedurrenon un mero vizio del programma, ma un inadempimento dell'insiemeSez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicazione 27/05/2026di obblighi connessi alla fornitura del software stesso e cioè un mancatoadempimento del complessivo programma contrattuale, giustificandosiin tal modo quell'applicazione dell'art. 1453 c.c. che il ricorso vieneinvece solo genericamente a contestare.Infatti, la qualificazione del contratto concordemente operata neidue gradi di merito – come è dato evincere dalla sintesi della decisionedi prime cure operata dalla sentenza della Corte d'appello e dallo stessoricorso – e la ricostruzione delle obbligazioni complessivamente gra-vanti sull'odierna ricorrente non viene fatta oggetto di adeguate cen-sure da parte del ricorso, il quale invece impernia le proprie deduzionisulla mera riproposizione della tesi – già sostenuta nel giudizio di gra-vame ‒ per cui, avendo la ricorrente esaurito la prestazione su di ségravante con la mera fornitura del software – sostanzialmente equipa-rato ad un opus anziché ad un servizio – dovevano trovare applicazionealla fattispecie le previsioni in tema di decadenza e prescrizione nell'a-zione per vizi nell'appalto.In tal modo, tuttavia, il ricorso si colloca su un piano di ricostruzionefattuale del tutto difforme da quello che è alla base della decisione im-pugnata, senza tuttavia aver formulato – nei limiti in cui ciò sarebbestato in teoria possibile – adeguate censure all'inquadramento dei fattied alla qualificazione del contratto operato dalla Corte territoriale, intal modo omettendo di individuare e censurare l'effettiva ratio deci-dendi, e producendosi, nella sostanza, in una mera ed inammissibilecensura di merito.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale conse-gue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c. delricorso incidentale, in quanto proposto in data 9 aprile 2021 e quindioltre il termine di impugnazione, che veniva a scadere il giorno 8 marzo2021, a fronte della notifica della sentenza della Corte d'appello in dataSez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicaz ion e 27/05/20265 gennaio 2021 (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 737 del 11/01/2025;Cass. Sez. 6 - 2, Decreto n. 4260 del 03/03/2015).4. In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve esseredichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo deve essere di-chiarato inefficace.Da ciò consegue la condanna della ricorrente alla rifusione in favoredella ricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimità, liqui-date direttamente in dispositivo, sulla base del valore effettivo dellacontroversia, individuabile nella statuizione del Tribunale di condannadella ricorrente alla corresponsione della somma di € 1.102.983,51 enon nel valore indeterminato dichiarato in ricorso.5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020).L'attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e nonquello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna al pa-gamento del doppio del contributo unificato non può essere pronun-ciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame ab-bia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosi diuna sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5 -Sez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 6725/2021Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16540/2026Data pubblicaz ion e 27/05/2026Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18348 del 25/07/2017). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 15.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 6725/2021 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 13 di 13