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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07747/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23698/2019 R.G. proposto da:il Comune di Siena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pisillo.-ricorrente-control’[OSCURATO:PERSONA] dei Lincei, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenzen. 145/2019 del 05.10.2018, depositata in data 31.01.2019.Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso conmotivate conclusioni scritte.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/20261.

Il Comune di Siena notificava all’[OSCURATO:PERSONA] dei Linceiun avviso di accertamento relativo ad IMU con riferimento all’annualità2014 per l’importo complessivo di euro 239.932 (comprensivo disanzioni, interessi legali e spese).

Il presupposto della pretesaimpositiva era la proprietà – fatto incontestato dalla controricorrente –di un complesso immobiliare sito in Siena – via [OSCURATO:PERSONA],conferito nell’anno di imposta in locazione al gruppo NH Hoteles (giàlocato in precedenza al gruppo [OSCURATO:PERSONA]) e destinato ad esercizioL’avviso era stato impugnato davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Siena da parte dell’Accademia dei Lincei, che avevainvocato, in sintesi, l’operatività del caso di specie della specialeesenzione prevista per gli immobili di proprietà destinati ad attivitàistituzionali dell’ente di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 359 del 1944 (giàriguardante l’ICI, ma applicabile anche all’IMU).2.

La CTP rigettava l’impugnazione, ritenendo l’esenzione abrogata.3.

L’Accademia presentava di seguito appello reiterando i motividella prima impugnazione, deducendo, altresì, che nelle more delprocedimento era entrata in vigore una norma ritenuta di«interpretazione autentica» (art. 1 comma 328 n. 205 del 2017), cheaveva confermato l’invocata applicabilità dell’esenzione a favoredell’Accademia, già prevista dal citato art. 3 d.lgs. 359 del 1944.Il Comune chiedeva il rigetto dell’appello, asserendo l’intervenutaabrogazione dell’art. 3 citato, semmai, a suo parere, reviviscente solodal 2018 in poi, e contestando in ogni caso l’operatività dell’esenzionein virtù del tipo di attività svolta nell’immobile (non di tipo istituzionale,ma rientrante nell’ambito di esercizio di attività di impresa, svolta daparte, peraltro, non dell’Accademia, ma da parte di un terzo in virtù dicontratto di locazione).Numero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il Comune deduceva, altresì, la sopravvenuta cessazione dellamateria del contendere nelle more del giudizio, documentando lapresentazione, da parte dell’Accademia, di domanda di definizioneagevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 (conv. con l. n. 96 del 2017).[OSCURATO:PERSONA] di Firenze accoglieva l’appellonel merito, ritenendo applicabile al caso di specie l’esenzione invocatadalla controricorrente, non pronunciandosi, almeno espressamente, inmerito alle istanze riguardanti la definizione agevolata.4.

Avverso la sentenza di appello il Comune di Siena proponevaricorso, articolato in cinque motivi.L’Accademia dei Lincei si costituiva depositando controricorso del07.10.2019.5.

La Procura Generale interveniva con requisitoria scritta del05.09.2023, chiedendo l’accoglimento del ricorso (ritenendo fondato ilquarto motivo di impugnazione, ritenuto la «ragione più liquida»,riguardante la non applicabilità al caso di specie dell’invocata esenzioneper gli immobili destinati ad attività istituzionali dell’Accademia deiLincei).6.

Con memoria del 18.12.2015, l’Accademia ribadiva la propria tesiin merito all’applicabilità al caso di specie dell’esenzione per gli immobilidestinati ad usi istituzionali dell’ente.7.

La tesi della cessazione della materia del contendere venivaribadita dal ricorrente in sede di memoria del 30.12.2025, nella qualevenivano citate ulteriori pronunce della S.C. che condividevano taleprospettazione, riguardanti le medesime parti del giudizio e relativeall’ICI 2008 ed all’ICI 2009.8.

Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è articolato in cinque motivi, ma il primo (1.

Omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., ossia la definizione agevolata della controversiaNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026ex art. 11 del d.l. 50 del 2017 conv. con l. 96 del 2017), riguardante glieffetti della intervenuta definizione agevolata della lite, risulta dirimenteed assorbente rispetto agli altri (il secondo relativo, in base ad altraricostruzione delle premesse processuali, agli effetti estintivi dellaprocedura agevolata; gli altri riguardanti la vigenza, l’applicabilità alcaso di specie e i presupposti dell’esenzione prevista per l’[OSCURATO:PERSONA] in materia di IMU dall’art. 3 della l. n. 359 del 1944).L’intervenuta definizione agevolata della controversia, infatti, precludele valutazioni sull’applicabilità delle disposizioni riguardanti il regime diesenzione a favore della controricorrente, comportando l’estinzione delgiudizio.2.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ossia dell’adesione daparte dell’Accademia dei Lincei alla definizione agevolata dellacontroversia ex art. 11 d.l. 50 del 2017, conv. con l. 96 del 2017, cheha determinato, a suo avviso, l’estinzione/improcedibilità del giudizio.In proposito, il ricorrente richiama il disposto dell’art. 11, comma 7, deld.l. citato, secondo il quale: «Gli effetti della definizione perfezionataprevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passatein giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo».Evidenzia, altresì, che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del d.l. citato: «Ladefinizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensidel presente articolo», documentando gli esborsi rateali previsti dallanormativa da parte della controricorrente (in proposito, richiamal’allegato 8 al ricorso, che, a sua volta, riproduceva documenti giàdepositati in sede di appello).A sostegno dell’intervento degli effetti estintivi della definizioneagevolata, menziona, altresì, il regolamento del Comune di Siena,approvato con deliberazione C.C. n. 217 del 2017, che riproduce ildisposto dell’art. 7 dell’art. 11 citato e fissa, quale termine per ilpagamento degli importi dovuti, il 30.09.2017.Numero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/20263.

Come sopra evidenziato, la questione era stata sollevata davantial giudice d’appello, che, tuttavia, aveva deciso la controversia nonpronunciandosi espressamente sugli effetti della definizione agevolata,evidenziando che lo ius superveniens (il già citato art. 1 comma 328 n.205 del 2017) potesse essere ritenuto dirimente ai fini della decisione,in quanto aveva comportato l’applicabilità dell’esenzione previstadall’art. 3 della l. n. 359 del 1944 senza soluzione di continuità, così darendere illegittimo ogni provvedimento impositivo intervenuto nellemore (così argomentando: «La presente controversia trova soluzionenello ius superveniens rappresentato dall'art. 1, comma 328, dellaL.205/2017, stando al quale Le disposizioni dell'art. 3 del decretolegislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano adapplicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché adogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa,dovuti dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Lincei nell'ambito di attivitàistituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.L'utilizzazione del verbo “continuano” mostra con chiarezza che illegislatore ha inteso conferire alla norma la funzione di interpretazioneautentica della disposizione del 1944.

Ne consegue che ogni attoimpositivo emesso medio tempore - e, dunque, anche quello oggettodel presente giudizio - deve essere considerato illegittimo»).Il ricorrente ritiene, alla luce delle motivazioni sopra riportate, che ilgiudice di appello abbia valutato solo questioni sostanziali,pronunciandosi esclusivamente sull’applicabilità dell’esenzione citata,senza considerare e senza decidere in merito alla questione, sia puresollevata dall’ente impositore, relativa agli effetti della decisioneagevolata.Il Comune sostiene, inoltre, che la definizione agevolata producaeffetti novativi, comportando il venir meno della originaria pretesaimpositiva, in virtù della sostituzione dell’obbligazione oggetto diNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026quest’ultima con altra obbligazione, definita dalla disciplina prevista dalcitato d.l. n. 50 del 2017.Il ricorrente, a sostegno dell’intervenuta estinzione del processo,contesta la tesi sostenuta da parte avversa (ribadita, come si vedrà, insede di controricorso) secondo la quale gli effetti della definizioneagevolata sono stati inibiti dalla «reviviscenza» dell’art. 3 del d.lgs. n.359/1944 – e, dunque, dell’esenzione relativa all’IMU per gli immobiliad uso istituzionale dell’Accademia dei Lincei – dovuta allasopravvenuta, nelle more del giudizio, previsione dell’art. 1, comma328, della l. n. 205 del 2017.Il ricorrente, al fine di contestare la prevalenza dello iussuperveniens sugli effetti della definizione agevolata, cita tre precedentigiurisprudenziali riguardanti le medesime parti, ma in relazione adiverse annualità di imposta, nei quali la S.C. si era espressamentepronunciata su tale questione, respingendo la tesi della controricorrente(Cass., n. 31021/2018; n. 31023/2018; n. 31024/2018) e dichiarandol’estinzione del giudizio, così argomentando (si cita per tutte Cass. N.31021/18): «… Non può trovare accoglimento la tesi oggi sostenutadall’Accademia – al fine di giovarsi dello ius superveniens costituitodall’art. 1, comma 328, della l. n. 205 del 2017 – secondo cui taleavvenuta definizione non avrebbe comportato la definizione dellapretesa tributaria, con conseguente permanere dell’interesse di essacontribuente ad una pronuncia sul fondo della questione.Contrariamente a tale assunto, il ricorso alla procedura agevolata nonpuò che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto delpagamento di quanto a tale titolo dovuto.

Oltre che ad essere sottesa,come detto, alla ratio del d.l. 50/2017, questa regola ha portatagenerale, tanto da essere espressamente prevista dall’art. 46, primocomma, del d.lgs. 546/1992 […].

Né potrebbe fondatamente sostenersiche l’effetto estintivo riguarderebbe unicamente l’originaria pretesaimpositiva, non anche quella risultante dal ricalcolo del dovuto perNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026effetto dell’accesso alla procedura agevolata.

La tesi dellasopravvivenza, pur dopo l’estinzione, di un obbligo del contribuenteconcernente il medesimo rapporto tributario urta infatti con l’effettoestintivo anche di quest’ultimo obbligo, comunque derivantedall’avvenuto pagamento».In sede di controricorso, l’Accademia contesta che la definizioneagevolata prevista dall’art. 11 cit. possa avere effetti novativi, consostituzione dell’obbligazione originaria con quella definita dalladisciplina applicabile.

Osserva, in proposito, che il quantum dell’impostaoriginaria, a differenza di altre casistiche di definizione agevolata – cheha riportato espressamente al fine di un confronto – rimane inalterato,concludendo, dunque, per la mancata novazione dell’obbligazione e,dunque, per l’operatività dello ius superveniens (come si è già detto,l’art. 1 comma 328, della l. n. 205 del 2017).Sul punto, il controricorrente critica, altresì, l’approdo della citatapronuncia Cass. n. 31021/2018, evidenziando, invece, checorrettamente il giudice di appello non ha dichiarato estinto il giudizio,per due considerazioni: da una parte, il fatto che la richiesta didefinizione agevolata di cui al d.l. n. 511 del 2017 può «averedeterminato solo la conferma del rapporto obbligatorio avente adoggetto il tributo preteso dal Comune senza immutarne titolo edoggetto»; dall’altra, che lo ius superveniens ha «confermatoretroattivamente l’inesistenza sin dall’origine del rapporto obbligatorio»,quale norma di interpretazione autentica.3.

Il suindicato motivo di ricorso deve ritenersi fondato.La CTR ha omesso di prendere in considerazione e dunque distatuire, in merito alla questione, sollevata in appello dal Comune diSiena, relativa agli effetti estintivi della definizione agevolata,comunque dedotti, come si è detto, dal ricorrente anche con il secondomotivo di ricorso, ove si dovesse considerare l’ipotesi di una decisioneimplicita di rigetto della questione, sulla base della ritenuta prevalenzaNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026dello ius superveniens di carattere sostanziale rispetto agli effettiprocessuali della procedura agevolata.Ipotesi questa, tuttavia, da escludere non essendovi, tra le duequestioni, un diretto ed immediato nesso rapporto di interdipendenza.Stando quindi all’omessa pronuncia va ricordato che è principioconsolidato che «nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processo di cuiall'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia suun motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazionecon rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritosempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulterioriaccertamenti di fatto» (cfr. tra le innumerevoli Cass. nn. 16171 del2017; 21968 del 2015; 21257 del 2014).Deve, pertanto, prendersi atto dell’intervenuta estinzione delprocesso: la volontaria adesione, da parte della controricorrente, allaprocedura di definizione agevolata, con il pagamento degli importirateali alle cadenze previste, ha comportato l’estinzione del giudizio, conpreclusione di ogni valutazione afferente al merito della controversia ed,in particolare, riguardante la vigenza della normativa sull’esenzione IMUin ordine agli immobili di proprietà dell’Accademia dei Licei e la suaapplicabilità al caso concreto.Il ricorrente ha, infatti, documentato che l’Accademia ha provvedutoal pagamento delle tre rate previste per la definizione agevolata (inordine all’ultima rata, peraltro, eseguendo il versamento del dovutononostante l’entrata in vigore della normativa invocata dal contribuentea sostegno della tesi della prevalenza delle disposizioni sostanzialirispetto agli effettivi della definizione agevolata).La finalità delle disposizioni in materia di definizione agevolata è dicarattere deflattivo, finalità che verrebbe frustrata nel caso in cuipotesse invocarsi la normativa sostanziale nonostante l’adesione e cheNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026si realizza con l’estinzione dei giudizi in corso, precludendo alle parti lapossibilità di chiedere la rivalutazione dell’an e del quantumdell’obbligazione tributaria (interdicendo ogni questione dicontestazione in ordine all’an e fissando normativamente il quantumdovuto).

L’intervento di modifiche alla disciplina sostanziale nelle moredei versamenti non appare, pertanto, in grado di incidere sugli effettipreclusivi ed estintivi della procedura di definizione agevolata, cheoperano, a pagamento avvenuto, a prescindere dalle questionisostanziali sottese alla controversia tra contribuente ed ente impositore(tanto più, come nel caso di specie, nell’ipotesi in cui il contribuenteabbia continuato a versare gli importi dovuti nonostante le modifichedella disciplina riguardante la pretesa impositiva).Le considerazioni sull’effetto novativo della procedura agevolata nonrilevano, contando, invece, la circostanza che il pagamento degli importiprevisti ha comportato l’estinzione del giudizio.In ordine a questioni analoghe si è già pronunciata in più occasionila S.C., osservando, tra l’altro, che l’effetto preclusivo della possibilitàdi contestazione da parte del contribuente si verifica già al momentodella adesione alla procedura agevolata (cfr., tra le tante, Cass. n.12441/23: «Con specifico riferimento agli effetti della domanda, si èstatuito che le dichiarazioni di volersi avvalere di una determinatadefinizione agevolata non hanno natura di mere dichiarazioni di scienzao di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono momenti delprocedimento volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, maintegrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da partedel contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà diquest'ultimo, ma sono previsti dalla legge, come conseguenzadell'osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascunadichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non puòessere modificata dall'ufficio né contestata dal contribuente, se non pererrore materiale, il quale deve essere manifesto e riconoscibile eNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026consistere nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testodell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materialeesteriorizzazione e non può consistere in un ripensamento successivoalla dichiarazione […] La scelta del contribuente di avvalersi delladefinizione agevolata “presuppone proprio l'incertezza circa il possibileesito della lite in sede giudiziaria e la volontà della parte diavvantaggiarsi della normativa più favorevole proprio per sottrarsi aquesta incertezza, volontà non revocabile dopo l'avvenuta formulazionedell'istanza di definizione e il pagamento del relativo importo” (Cass. n.18899/2018)».4.

Il ricorso, pertanto, deve accolto, la sentenza impugnata vacassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questaCorte di legittimità può decidere la causa, dichiarazione dell’estinzionedel giudizio per definizione agevolata della lite ex art. 11 d.l. n. 50 del2017, conv. con l. n. 96 del 2017.5.

Le spese del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 11, comma 10,del d.l. n. 50 del 2017, conv. con l. n. 96 del 2017, rimangono a caricodi chi le anticipate.6.

Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono, invece,la soccombenza (essendo l’effetto estintivo della definizione agevolatagià verificatosi nel corso delle fasi di merito) e si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso.

Dichiara assorbiti gli altrimotivi.

Cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il processo perdefinizione agevolata della lite ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017, conv. conl. n. 96 del 2017.Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e condanna ilcontroricorrente Accademia dei Lincei al pagamento, in favore delricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsied accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23698/2019 R.G. proposto da:il Comune di Siena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pisillo.-ricorrente-control’[OSCURATO:PERSONA] dei Lincei, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenzen. 145/2019 del 05.10.2018, depositata in data 31.01.2019.Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso conmotivate conclusioni scritte.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/20261. Il Comune di Siena notificava all’[OSCURATO:PERSONA] dei Linceiun avviso di accertamento relativo ad IMU con riferimento all’annualità2014 per l’importo complessivo di euro 239.932 (comprensivo disanzioni, interessi legali e spese). Il presupposto della pretesaimpositiva era la proprietà – fatto incontestato dalla controricorrente –di un complesso immobiliare sito in Siena – via [OSCURATO:PERSONA],conferito nell’anno di imposta in locazione al gruppo NH Hoteles (giàlocato in precedenza al gruppo [OSCURATO:PERSONA]) e destinato ad esercizioL’avviso era stato impugnato davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Siena da parte dell’Accademia dei Lincei, che avevainvocato, in sintesi, l’operatività del caso di specie della specialeesenzione prevista per gli immobili di proprietà destinati ad attivitàistituzionali dell’ente di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 359 del 1944 (giàriguardante l’ICI, ma applicabile anche all’IMU).2. La CTP rigettava l’impugnazione, ritenendo l’esenzione abrogata.3. L’Accademia presentava di seguito appello reiterando i motividella prima impugnazione, deducendo, altresì, che nelle more delprocedimento era entrata in vigore una norma ritenuta di«interpretazione autentica» (art. 1 comma 328 n. 205 del 2017), cheaveva confermato l’invocata applicabilità dell’esenzione a favoredell’Accademia, già prevista dal citato art. 3 d.lgs. 359 del 1944.Il Comune chiedeva il rigetto dell’appello, asserendo l’intervenutaabrogazione dell’art. 3 citato, semmai, a suo parere, reviviscente solodal 2018 in poi, e contestando in ogni caso l’operatività dell’esenzionein virtù del tipo di attività svolta nell’immobile (non di tipo istituzionale,ma rientrante nell’ambito di esercizio di attività di impresa, svolta daparte, peraltro, non dell’Accademia, ma da parte di un terzo in virtù dicontratto di locazione).Numero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il Comune deduceva, altresì, la sopravvenuta cessazione dellamateria del contendere nelle more del giudizio, documentando lapresentazione, da parte dell’Accademia, di domanda di definizioneagevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 (conv. con l. n. 96 del 2017).[OSCURATO:PERSONA] di Firenze accoglieva l’appellonel merito, ritenendo applicabile al caso di specie l’esenzione invocatadalla controricorrente, non pronunciandosi, almeno espressamente, inmerito alle istanze riguardanti la definizione agevolata.4. Avverso la sentenza di appello il Comune di Siena proponevaricorso, articolato in cinque motivi.L’Accademia dei Lincei si costituiva depositando controricorso del07.10.2019.5. La Procura Generale interveniva con requisitoria scritta del05.09.2023, chiedendo l’accoglimento del ricorso (ritenendo fondato ilquarto motivo di impugnazione, ritenuto la «ragione più liquida»,riguardante la non applicabilità al caso di specie dell’invocata esenzioneper gli immobili destinati ad attività istituzionali dell’Accademia deiLincei).6. Con memoria del 18.12.2015, l’Accademia ribadiva la propria tesiin merito all’applicabilità al caso di specie dell’esenzione per gli immobilidestinati ad usi istituzionali dell’ente.7. La tesi della cessazione della materia del contendere venivaribadita dal ricorrente in sede di memoria del 30.12.2025, nella qualevenivano citate ulteriori pronunce della S.C. che condividevano taleprospettazione, riguardanti le medesime parti del giudizio e relativeall’ICI 2008 ed all’ICI 2009.8. Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in cinque motivi, ma il primo (1. Omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., ossia la definizione agevolata della controversiaNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026ex art. 11 del d.l. 50 del 2017 conv. con l. 96 del 2017), riguardante glieffetti della intervenuta definizione agevolata della lite, risulta dirimenteed assorbente rispetto agli altri (il secondo relativo, in base ad altraricostruzione delle premesse processuali, agli effetti estintivi dellaprocedura agevolata; gli altri riguardanti la vigenza, l’applicabilità alcaso di specie e i presupposti dell’esenzione prevista per l’[OSCURATO:PERSONA] in materia di IMU dall’art. 3 della l. n. 359 del 1944).L’intervenuta definizione agevolata della controversia, infatti, precludele valutazioni sull’applicabilità delle disposizioni riguardanti il regime diesenzione a favore della controricorrente, comportando l’estinzione delgiudizio.2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ossia dell’adesione daparte dell’Accademia dei Lincei alla definizione agevolata dellacontroversia ex art. 11 d.l. 50 del 2017, conv. con l. 96 del 2017, cheha determinato, a suo avviso, l’estinzione/improcedibilità del giudizio.In proposito, il ricorrente richiama il disposto dell’art. 11, comma 7, deld.l. citato, secondo il quale: «Gli effetti della definizione perfezionataprevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passatein giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo».Evidenzia, altresì, che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del d.l. citato: «Ladefinizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensidel presente articolo», documentando gli esborsi rateali previsti dallanormativa da parte della controricorrente (in proposito, richiamal’allegato 8 al ricorso, che, a sua volta, riproduceva documenti giàdepositati in sede di appello).A sostegno dell’intervento degli effetti estintivi della definizioneagevolata, menziona, altresì, il regolamento del Comune di Siena,approvato con deliberazione C.C. n. 217 del 2017, che riproduce ildisposto dell’art. 7 dell’art. 11 citato e fissa, quale termine per ilpagamento degli importi dovuti, il 30.09.2017.Numero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/20263. Come sopra evidenziato, la questione era stata sollevata davantial giudice d’appello, che, tuttavia, aveva deciso la controversia nonpronunciandosi espressamente sugli effetti della definizione agevolata,evidenziando che lo ius superveniens (il già citato art. 1 comma 328 n.205 del 2017) potesse essere ritenuto dirimente ai fini della decisione,in quanto aveva comportato l’applicabilità dell’esenzione previstadall’art. 3 della l. n. 359 del 1944 senza soluzione di continuità, così darendere illegittimo ogni provvedimento impositivo intervenuto nellemore (così argomentando: «La presente controversia trova soluzionenello ius superveniens rappresentato dall'art. 1, comma 328, dellaL.205/2017, stando al quale Le disposizioni dell'art. 3 del decretolegislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano adapplicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché adogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa,dovuti dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Lincei nell'ambito di attivitàistituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.L'utilizzazione del verbo “continuano” mostra con chiarezza che illegislatore ha inteso conferire alla norma la funzione di interpretazioneautentica della disposizione del 1944. Ne consegue che ogni attoimpositivo emesso medio tempore - e, dunque, anche quello oggettodel presente giudizio - deve essere considerato illegittimo»).Il ricorrente ritiene, alla luce delle motivazioni sopra riportate, che ilgiudice di appello abbia valutato solo questioni sostanziali,pronunciandosi esclusivamente sull’applicabilità dell’esenzione citata,senza considerare e senza decidere in merito alla questione, sia puresollevata dall’ente impositore, relativa agli effetti della decisioneagevolata.Il Comune sostiene, inoltre, che la definizione agevolata producaeffetti novativi, comportando il venir meno della originaria pretesaimpositiva, in virtù della sostituzione dell’obbligazione oggetto diNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026quest’ultima con altra obbligazione, definita dalla disciplina prevista dalcitato d.l. n. 50 del 2017.Il ricorrente, a sostegno dell’intervenuta estinzione del processo,contesta la tesi sostenuta da parte avversa (ribadita, come si vedrà, insede di controricorso) secondo la quale gli effetti della definizioneagevolata sono stati inibiti dalla «reviviscenza» dell’art. 3 del d.lgs. n.359/1944 – e, dunque, dell’esenzione relativa all’IMU per gli immobiliad uso istituzionale dell’Accademia dei Lincei – dovuta allasopravvenuta, nelle more del giudizio, previsione dell’art. 1, comma328, della l. n. 205 del 2017.Il ricorrente, al fine di contestare la prevalenza dello iussuperveniens sugli effetti della definizione agevolata, cita tre precedentigiurisprudenziali riguardanti le medesime parti, ma in relazione adiverse annualità di imposta, nei quali la S.C. si era espressamentepronunciata su tale questione, respingendo la tesi della controricorrente(Cass., n. 31021/2018; n. 31023/2018; n. 31024/2018) e dichiarandol’estinzione del giudizio, così argomentando (si cita per tutte Cass. N.31021/18): «… Non può trovare accoglimento la tesi oggi sostenutadall’Accademia – al fine di giovarsi dello ius superveniens costituitodall’art. 1, comma 328, della l. n. 205 del 2017 – secondo cui taleavvenuta definizione non avrebbe comportato la definizione dellapretesa tributaria, con conseguente permanere dell’interesse di essacontribuente ad una pronuncia sul fondo della questione.Contrariamente a tale assunto, il ricorso alla procedura agevolata nonpuò che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto delpagamento di quanto a tale titolo dovuto. Oltre che ad essere sottesa,come detto, alla ratio del d.l. 50/2017, questa regola ha portatagenerale, tanto da essere espressamente prevista dall’art. 46, primocomma, del d.lgs. 546/1992 […]. Né potrebbe fondatamente sostenersiche l’effetto estintivo riguarderebbe unicamente l’originaria pretesaimpositiva, non anche quella risultante dal ricalcolo del dovuto perNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026effetto dell’accesso alla procedura agevolata. La tesi dellasopravvivenza, pur dopo l’estinzione, di un obbligo del contribuenteconcernente il medesimo rapporto tributario urta infatti con l’effettoestintivo anche di quest’ultimo obbligo, comunque derivantedall’avvenuto pagamento».In sede di controricorso, l’Accademia contesta che la definizioneagevolata prevista dall’art. 11 cit. possa avere effetti novativi, consostituzione dell’obbligazione originaria con quella definita dalladisciplina applicabile. Osserva, in proposito, che il quantum dell’impostaoriginaria, a differenza di altre casistiche di definizione agevolata – cheha riportato espressamente al fine di un confronto – rimane inalterato,concludendo, dunque, per la mancata novazione dell’obbligazione e,dunque, per l’operatività dello ius superveniens (come si è già detto,l’art. 1 comma 328, della l. n. 205 del 2017).Sul punto, il controricorrente critica, altresì, l’approdo della citatapronuncia Cass. n. 31021/2018, evidenziando, invece, checorrettamente il giudice di appello non ha dichiarato estinto il giudizio,per due considerazioni: da una parte, il fatto che la richiesta didefinizione agevolata di cui al d.l. n. 511 del 2017 può «averedeterminato solo la conferma del rapporto obbligatorio avente adoggetto il tributo preteso dal Comune senza immutarne titolo edoggetto»; dall’altra, che lo ius superveniens ha «confermatoretroattivamente l’inesistenza sin dall’origine del rapporto obbligatorio»,quale norma di interpretazione autentica.3. Il suindicato motivo di ricorso deve ritenersi fondato.La CTR ha omesso di prendere in considerazione e dunque distatuire, in merito alla questione, sollevata in appello dal Comune diSiena, relativa agli effetti estintivi della definizione agevolata,comunque dedotti, come si è detto, dal ricorrente anche con il secondomotivo di ricorso, ove si dovesse considerare l’ipotesi di una decisioneimplicita di rigetto della questione, sulla base della ritenuta prevalenzaNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026dello ius superveniens di carattere sostanziale rispetto agli effettiprocessuali della procedura agevolata.Ipotesi questa, tuttavia, da escludere non essendovi, tra le duequestioni, un diretto ed immediato nesso rapporto di interdipendenza.Stando quindi all’omessa pronuncia va ricordato che è principioconsolidato che «nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processo di cuiall'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia suun motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazionecon rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritosempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulterioriaccertamenti di fatto» (cfr. tra le innumerevoli Cass. nn. 16171 del2017; 21968 del 2015; 21257 del 2014).Deve, pertanto, prendersi atto dell’intervenuta estinzione delprocesso: la volontaria adesione, da parte della controricorrente, allaprocedura di definizione agevolata, con il pagamento degli importirateali alle cadenze previste, ha comportato l’estinzione del giudizio, conpreclusione di ogni valutazione afferente al merito della controversia ed,in particolare, riguardante la vigenza della normativa sull’esenzione IMUin ordine agli immobili di proprietà dell’Accademia dei Licei e la suaapplicabilità al caso concreto.Il ricorrente ha, infatti, documentato che l’Accademia ha provvedutoal pagamento delle tre rate previste per la definizione agevolata (inordine all’ultima rata, peraltro, eseguendo il versamento del dovutononostante l’entrata in vigore della normativa invocata dal contribuentea sostegno della tesi della prevalenza delle disposizioni sostanzialirispetto agli effettivi della definizione agevolata).La finalità delle disposizioni in materia di definizione agevolata è dicarattere deflattivo, finalità che verrebbe frustrata nel caso in cuipotesse invocarsi la normativa sostanziale nonostante l’adesione e cheNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026si realizza con l’estinzione dei giudizi in corso, precludendo alle parti lapossibilità di chiedere la rivalutazione dell’an e del quantumdell’obbligazione tributaria (interdicendo ogni questione dicontestazione in ordine all’an e fissando normativamente il quantumdovuto). L’intervento di modifiche alla disciplina sostanziale nelle moredei versamenti non appare, pertanto, in grado di incidere sugli effettipreclusivi ed estintivi della procedura di definizione agevolata, cheoperano, a pagamento avvenuto, a prescindere dalle questionisostanziali sottese alla controversia tra contribuente ed ente impositore(tanto più, come nel caso di specie, nell’ipotesi in cui il contribuenteabbia continuato a versare gli importi dovuti nonostante le modifichedella disciplina riguardante la pretesa impositiva).Le considerazioni sull’effetto novativo della procedura agevolata nonrilevano, contando, invece, la circostanza che il pagamento degli importiprevisti ha comportato l’estinzione del giudizio.In ordine a questioni analoghe si è già pronunciata in più occasionila S.C., osservando, tra l’altro, che l’effetto preclusivo della possibilitàdi contestazione da parte del contribuente si verifica già al momentodella adesione alla procedura agevolata (cfr., tra le tante, Cass. n.12441/23: «Con specifico riferimento agli effetti della domanda, si èstatuito che le dichiarazioni di volersi avvalere di una determinatadefinizione agevolata non hanno natura di mere dichiarazioni di scienzao di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono momenti delprocedimento volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, maintegrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da partedel contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà diquest'ultimo, ma sono previsti dalla legge, come conseguenzadell'osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascunadichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non puòessere modificata dall'ufficio né contestata dal contribuente, se non pererrore materiale, il quale deve essere manifesto e riconoscibile eNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026consistere nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testodell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materialeesteriorizzazione e non può consistere in un ripensamento successivoalla dichiarazione […] La scelta del contribuente di avvalersi delladefinizione agevolata “presuppone proprio l'incertezza circa il possibileesito della lite in sede giudiziaria e la volontà della parte diavvantaggiarsi della normativa più favorevole proprio per sottrarsi aquesta incertezza, volontà non revocabile dopo l'avvenuta formulazionedell'istanza di definizione e il pagamento del relativo importo” (Cass. n.18899/2018)».4. Il ricorso, pertanto, deve accolto, la sentenza impugnata vacassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questaCorte di legittimità può decidere la causa, dichiarazione dell’estinzionedel giudizio per definizione agevolata della lite ex art. 11 d.l. n. 50 del2017, conv. con l. n. 96 del 2017.5. Le spese del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 11, comma 10,del d.l. n. 50 del 2017, conv. con l. n. 96 del 2017, rimangono a caricodi chi le anticipate.6. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono, invece,la soccombenza (essendo l’effetto estintivo della definizione agevolatagià verificatosi nel corso delle fasi di merito) e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altrimotivi. Cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il processo perdefinizione agevolata della lite ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017, conv. conl. n. 96 del 2017.Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e condanna ilcontroricorrente Accademia dei Lincei al pagamento, in favore delricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 23698/2019Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 7747/2026Data pubblicazione 30/03/2026complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsied accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 07747/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris