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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 18681/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3707/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SPA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] M G BRUNI E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 655/2018 depositata il20/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 655/2018, pubblicata il 20/6/2018, - in giudizio promosso, ex art.702 bis c.p.c., dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], per sentire accertare che la convenuta (inizialmente Mongiò, poi Banca del Salento, poi Banca 121) aveva applicato al rapporto di conto corrente bancario n. 303540.21, sorto nel gennaio 1984, ancora in corso, tassi di interesse illegittimi, in quanto riferibili all’uso piazza, con capitalizzazione trimestrale, con condanna della stessa, a titolo di ripetizione di indebito, alla restituzione degli importi non dovuti percepiti, nonché per sentire dichiarare che la stessa banca aveva applicato di interessi oltre la soglia di usura di cui alla L. n. 108/1996, con riferimento a due contratti di finanziamento del 2003 e del 2009, - ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile sia l’azione di ripetizione di indebito, in quanto proponibile solo a chiusura del conto, nel caso di specie risultante ancora aperto, sia l’azione di accertamento negativo del debito, anche mediante compensazione.

In particolare, i giudici di appello, disposta CTU contabile con riferimento al solo conto corrente bancario n. 303354.21, finalizzata alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti e del saldo finale alla data di chiusura del conto, espungendo i tassi non pattuiti, eventuali costi non pattuiti e ogni forma di capitalizzazione, anche con riguardo ai versamenti effettuati nel corso dello svolgimento del rapporto costituenti pagamenti, esclusi quelli effettuati in epoca anteriore al decennio, decorrente dal primo atto interruttivo della prescrizione, nel 2013, ha ritenuto, ferma l’inammissibilità della domanda di ripetizione o solo di compensazione in costanza del rapporto di conto corrente bancario e della domanda di accertamento con riguardo ai due finanziamenti per mancata specifica allegazione dei presupposti fondanti la pretesa, ammissibile l’autonoma domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali e negativo del saldo, potendo, sotto il profilo dell’interesse ad agire, il ricalcolo «portare ad una riduzione della esposizione debitoria ovvero ad una maggiore disponibilità del fido (se il conto è affidato) e persino al passaggio a credito del saldo».

La Corte di merito quindi ha accertato l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale per l’intera durata del rapporto nonché la nullità della clausola di determinazione degli interessi con rinvio all’uso di piazza e l’illegittima applicazione di «cms» e spese, e che il saldo del conto corrente in oggetto, alla data del 31/1/2014, era di € 24.190,53, a credito della correntista.

Avverso la suddetta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 18/1/2019, affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolge difese). [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, es art.360 n. 3 c.p.c., dell’at.112 c.p.c., per ultrapetizione in relazione alla pronuncia di mero accertamento della nullità delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente bancario, in quanto «la richiesta di accertamento del saldo del conto corrente era stata formulata – sin dal giudizio di primo grado – dalla Ma gazzini [OSCURATO:PERSONA] ai soli fini della condanna alla ripetizione dell’indebito» e non era stata mai formulata una richiesta di condanna ad un obbligo di fare, come la messa a disposizione del salvo ovvero della rettifica dello stesso, sia l’incongruità ed insufficienza della motivazione in punto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c.

2. La censura è inammissibile.

Come affermato da questa Corte, la chiusura del conto non costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito (ovverosia un presupposto di carattere processuale), la cui sussistenza dev'essere accertata in riferimento alla data della proposizione della domanda, e la cui mancanza ̀ rilevabile anche d'ufficio senza preclusioni temporali, in quanto la pendenza del rapporto di conto corrente attiene infatti al merito della domanda, configurandosi «come fatto ostativo alla ripetizione, fondato sulla considerazione che, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile esclusivamente nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un'apertura di credito o desti- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i limiti dell'accreditamento» (cfr. Cass., Sez.

Un., 2/12/2010, n. 24418).

Al di fuori di tali ipotesi, il correntista può dunque agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui l'addebito si fonda (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non anche per ottenere la restituzione dell'indebito, che potrà essere chiesta soltanto dopo la chiusura del rapporto di conto corrente, ove la banca abbia ottenuto dal correntista il pagamento del saldo finale, nel computo del quale siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass., n. 798/2013).

La Corte d’appello ha rilevato che il fatto della mancata chiusura del rapporto era stato allegato in giudizio e si trattava di una questione logicamente e giuridicamente preliminare rispetto a quella riguardante la ripetibilità delle somme illegittimamente addebitate a titolo d'interessi e che l’accoglimento dell'eccezione proposta dalla Banca non precludeva l'esame della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedevano l'applicabilità degl'interessi al tasso usualmente praticato dalle aziende di credito su piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed il conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente, ma solo quello della domanda di restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conto a detto titolo.

Peraltro, si è ritenuto che la stessa esclusione della configurabilità di rimesse solutorie non escluderebbe d'altronde l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle predette clausole e della entit à del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senzala pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pr etendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass., n. 21646/2018; Cass.4066/2021).

La Corte d’appello ha riportato le conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado in relazione al rapporto di conto corrente bancario: «accertare e dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] è debitrice della società ricorrente per le causali di cui innanzi di una somma pari ad € 1.067.790,34, condannando altresì la convenuta al pagamento dello stesso importo o di quale altro …» e, nella parte relativa allo svolgimento del processo, ha rilevato, in fatto, che la ricorrente lamentava che la banca avesse applicato al rapporto, «sorto nel gennaio 1984 ed ancora in corso», tassi di interesse illegittimi, perché riferibili all’uso piazza con capitalizzazione trimestrale.

Trattasi di motivazione rispondente ai principi di diritto già affermati, né ricorre il vizio lamentato di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.

Peraltrocome chiarito da questa Corte, con il vizio di ultrapetizione o non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art.112 c.p.c., non si può introdurre un’interpretazione alternativa della domanda, essendo a tal fine necessario proporre una specifica censura di vizio motivazionale.

Si è infatti affermato che «in sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso, si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo,in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale.Nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto» (Cass. 12259/2002; Cass. 16596/2005; Cass. 7932/2012; Cass. 2630/2014; Cass. 30684/2017).

E’ stato quindi precisato che «l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea.

In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte» (Cass. 20718/2018)..

Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’̀ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3707/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SPA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] M G BRUNI E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 655/2018 depositata il20/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 655/2018, pubblicata il 20/6/2018, - in giudizio promosso, ex art.702 bis c.p.c., dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], per sentire accertare che la convenuta (inizialmente Mongiò, poi Banca del Salento, poi Banca 121) aveva applicato al rapporto di conto corrente bancario n. 303540.21, sorto nel gennaio 1984, ancora in corso, tassi di interesse illegittimi, in quanto riferibili all’uso piazza, con capitalizzazione trimestrale, con condanna della stessa, a titolo di ripetizione di indebito, alla restituzione degli importi non dovuti percepiti, nonché per sentire dichiarare che la stessa banca aveva applicato di interessi oltre la soglia di usura di cui alla L. n. 108/1996, con riferimento a due contratti di finanziamento del 2003 e del 2009, - ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile sia l’azione di ripetizione di indebito, in quanto proponibile solo a chiusura del conto, nel caso di specie risultante ancora aperto, sia l’azione di accertamento negativo del debito, anche mediante compensazione. In particolare, i giudici di appello, disposta CTU contabile con riferimento al solo conto corrente bancario n. 303354.21, finalizzata alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti e del saldo finale alla data di chiusura del conto, espungendo i tassi non pattuiti, eventuali costi non pattuiti e ogni forma di capitalizzazione, anche con riguardo ai versamenti effettuati nel corso dello svolgimento del rapporto costituenti pagamenti, esclusi quelli effettuati in epoca anteriore al decennio, decorrente dal primo atto interruttivo della prescrizione, nel 2013, ha ritenuto, ferma l’inammissibilità della domanda di ripetizione o solo di compensazione in costanza del rapporto di conto corrente bancario e della domanda di accertamento con riguardo ai due finanziamenti per mancata specifica allegazione dei presupposti fondanti la pretesa, ammissibile l’autonoma domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali e negativo del saldo, potendo, sotto il profilo dell’interesse ad agire, il ricalcolo «portare ad una riduzione della esposizione debitoria ovvero ad una maggiore disponibilità del fido (se il conto è affidato) e persino al passaggio a credito del saldo». La Corte di merito quindi ha accertato l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale per l’intera durata del rapporto nonché la nullità della clausola di determinazione degli interessi con rinvio all’uso di piazza e l’illegittima applicazione di «cms» e spese, e che il saldo del conto corrente in oggetto, alla data del 31/1/2014, era di € 24.190,53, a credito della correntista. Avverso la suddetta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 18/1/2019, affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolge difese). [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, es art.360 n. 3 c.p.c., dell’at.112 c.p.c., per ultrapetizione in relazione alla pronuncia di mero accertamento della nullità delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente bancario, in quanto «la richiesta di accertamento del saldo del conto corrente era stata formulata – sin dal giudizio di primo grado – dalla Ma gazzini [OSCURATO:PERSONA] ai soli fini della condanna alla ripetizione dell’indebito» e non era stata mai formulata una richiesta di condanna ad un obbligo di fare, come la messa a disposizione del salvo ovvero della rettifica dello stesso, sia l’incongruità ed insufficienza della motivazione in punto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. 2. La censura è inammissibile. Come affermato da questa Corte, la chiusura del conto non costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito (ovverosia un presupposto di carattere processuale), la cui sussistenza dev'essere accertata in riferimento alla data della proposizione della domanda, e la cui mancanza ̀ rilevabile anche d'ufficio senza preclusioni temporali, in quanto la pendenza del rapporto di conto corrente attiene infatti al merito della domanda, configurandosi «come fatto ostativo alla ripetizione, fondato sulla considerazione che, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile esclusivamente nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un'apertura di credito o desti- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i limiti dell'accreditamento» (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418). Al di fuori di tali ipotesi, il correntista può dunque agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui l'addebito si fonda (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non anche per ottenere la restituzione dell'indebito, che potrà essere chiesta soltanto dopo la chiusura del rapporto di conto corrente, ove la banca abbia ottenuto dal correntista il pagamento del saldo finale, nel computo del quale siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass., n. 798/2013). La Corte d’appello ha rilevato che il fatto della mancata chiusura del rapporto era stato allegato in giudizio e si trattava di una questione logicamente e giuridicamente preliminare rispetto a quella riguardante la ripetibilità delle somme illegittimamente addebitate a titolo d'interessi e che l’accoglimento dell'eccezione proposta dalla Banca non precludeva l'esame della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedevano l'applicabilità degl'interessi al tasso usualmente praticato dalle aziende di credito su piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed il conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente, ma solo quello della domanda di restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conto a detto titolo. Peraltro, si è ritenuto che la stessa esclusione della configurabilità di rimesse solutorie non escluderebbe d'altronde l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle predette clausole e della entit à del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senzala pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pr etendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass., n. 21646/2018; Cass.4066/2021). La Corte d’appello ha riportato le conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado in relazione al rapporto di conto corrente bancario: «accertare e dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] è debitrice della società ricorrente per le causali di cui innanzi di una somma pari ad € 1.067.790,34, condannando altresì la convenuta al pagamento dello stesso importo o di quale altro …» e, nella parte relativa allo svolgimento del processo, ha rilevato, in fatto, che la ricorrente lamentava che la banca avesse applicato al rapporto, «sorto nel gennaio 1984 ed ancora in corso», tassi di interesse illegittimi, perché riferibili all’uso piazza con capitalizzazione trimestrale. Trattasi di motivazione rispondente ai principi di diritto già affermati, né ricorre il vizio lamentato di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto. Peraltrocome chiarito da questa Corte, con il vizio di ultrapetizione o non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art.112 c.p.c., non si può introdurre un’interpretazione alternativa della domanda, essendo a tal fine necessario proporre una specifica censura di vizio motivazionale. Si è infatti affermato che «in sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso, si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo,in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale.Nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto» (Cass. 12259/2002; Cass. 16596/2005; Cass. 7932/2012; Cass. 2630/2014; Cass. 30684/2017). E’ stato quindi precisato che «l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte» (Cass. 20718/2018).. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’̀ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
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