CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].DIN; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 1) e 3) cod. pen., per avere, in concorso fra loro e con altri, introducendosi nel locale commerciale Fascinosa, sottratto alla persona offesa una confezione di profumo Dior. Formulano tre doglianze. Con la prima denunciano la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 546, 438, comma 6 bis, 21 e 23 cod. proc. pen.. Ricordano di avere sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, essendo la loro coimputata stata già giudicata, con sentenza divenuta irrevocabile, dal Tribunale di Foggia. E che solo successivamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza gli imputati avevano chiesto di essere ammesso al rito abbreviato condizionato. Si dolgono della decisione della Corte territoriale che, a fronte della doglianza con cui la questione veniva riproposta, si è limitata a sostenere che la richiesta del rito abbreviato comportava il travolgimento dell'eccezione processuale. Richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 27996/2012, con la quale è stato chiarito che la richiesta di rito alternativo è inidonea a configurare la rinuncia all'eccezione di incompetenza territoriale. Con la seconda censura denunciano la violazione degli artt. 546, 438, comma 6 bis e 192 cod. pen.. Rammentano che il Tribunale per il riesame aveva escluso la sussistenza del quadro indiziario a carico del ricorrente e che il provvedimento non è stato impugnato dal pubblico ministero, così formandosi il c.d. giudicato cautelare, il che impedisce, in assenza di nuovi elementi di segno diverso di diversamente valutare il compendio probatorio, come hanno invece ritenuto di fare entrambi i giudici del merito. Con la terza doglianza si dolgono della viollazione degli artt. 544, 546, lett. e) cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in regime di prevalenza. Il primo motivo è inammissibile. E' sufficiente ricordare che l'art. 438, comma 6 bis, ultima parte, cod. proc. pen., laddove la richiesta di giudizio abbreviato sia proposta nel corso dell'udienza preliminare, preclude ogni eccezione sulla competenza per territorio. Il secondo motivo è inammissibile. Va, infatti, ricordato che il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva solo endoprocessuale, nel procedimento incidentale inerente la misura cautelare, non esplicando le valutazioni del giudice della cautela alcuna influenza sulle valutazioni del giudice di merito. Il terzo motivo è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 24593101, conformi). L'enunciato, anche recentemente ribadito (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 - dep. 26/06/2017, Pistilli, Rv. 27048101) è corollario della regola della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione concreta che incontra il solo vincolo del rispetto dei limiti entro il minimo ed il massimo stabiliti dal legislatore, incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità laddove congruamente motivata. La Corte ha adeguatamente motivato la decisione osservando che i precedenti penali non consentono un più favorevole giudizio comparativo. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am nde. Così deciso il 6 o obre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]