CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]! CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso relativamente alla convalida del sequestro probatorio della sostanza stupefacente, risultata positiva al narcotest della cannabis, avendo ipotizzato il Pubblico ministero la detenzione ai fini di spaccio e motivato il mantenimento del sequestro in quanto necessario per l'accertamento dei fatti reato ( art. 73 DPR 309/90). 2.11 Tribunale riteneva motivato, sia pure succintamente, il provvedimento di convalida del sequestro adottato dal PM, oggetto dell'impugnazione, in quanto conteneva l'indicazione della norma asseritamente violata, la rappresentazione delle esigenze probatorie connesse all'accertamento di tale reato, richiamando gli atti di polizia giudiziaria sottesi e integrava la motivazione esposta dal PM, chiarendo che il sequestro doveva ravvisarsi necessario per procedere all'accertamento tecnico in ordine alla natura al peso e al grado di purezza dello stupefacente sequestrato. 3.Con il ricorso la difesa lamenta la carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato e l'illegittimità della determinazione assunta dal Tribunale di poter comunque integrare ed esplicitare le esigenze probatorie poste alla base della misura, trattandosi di determinazione asseritamente in contrasto con i principi giuridici vigenti in materia, stante la carenza della imputazione cautelare essendo stato indicato solo il titolo di reato. 4. Il Procuratore generale chiedeva con requisitoria scritta la inammissibilità del ricorso. 4.1. L' avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Parma, in qualità di difensore del ricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA], presentava memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5.11 ricorso è manifestamente infondato. 5.1.Va ricordato, in premessa, che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'articolo 325, comma 1, c.p.p., solo "per violazione di legge". Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.: in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l'insufficienza, l'incompletezza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la "mancanza assoluta", o "materiale", della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell'articolo 125, comma 3, c.p.p. che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 111 della Costituzione; tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela (Sezioni unite, 29 maggio 2008, rv. 239692;, Sezione IV, 16 dicembre 2009, Minuti, inedita). Qui, per le ragioni esplicitate dallo stesso Tribunale del riesame, non ricorre affatto quella carenza motivazionale assoluta del sequestro, tale da ingenerare incertezza assoluta sui presupposti e sulle ragioni della misura. 5.2.Legittimamente il Tribunale ha provveduto ad "integrare" [meglio, a chiarire e spiegare] le esigenze probatorie alla base della misura cautelare, sviluppando la sintetica motivazione del PM [che, peraltro, non può ritenersi ex se illegittima, in quanto, come osservato dallo stesso Tribunale, deve considerarsi, al contrario, perfettamente legittimo il decreto di convalida del pubblico ministero motivato anche solo per relationem al contenuto del verbale di sequestro della polizia giudiziaria, allorchè quest'ultimo contenga tutti gli elementi idonei ad identificare l'ipotesi di reato, le cose sequestrate, la persona o le persone cui sono riferibili e le ragioni della sottoposizione al vincolo e, inoltre, rinvii con chiarezza all'atto della polizia giudiziaria, non lasciando dubbi circa l'adesione alle scelte compiute dai verbalizzanti: in adesione ai principi affermati dalla Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 Cc. (dep. 27/07/2018 ) Rv. 273548 - 01 secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Va richiamato il principio, recentemente ribadito da questa Corte di legittimità e che questo Collegio condivide, secondo cui per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria ( Sez. 2 - , n. 27859 del 30/04/2019 Cc. (dep. 24/06/2019) Rv. 276727 - 01) 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo